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17.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad na Republika Balgaria (Bulgaria) il 26 aprile 2010 — Direttore rappresentante della Direzione «Impugnazione e amministrazione dell’esecuzione» presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate/Auto Nikolovi OOD

(Causa C-203/10)

2010/C 195/09

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad na Republika Balgaria

Parti

Ricorrente: Direttore rappresentante della Direzione «Impugnazione e amministrazione dell’esecuzione» presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate

Convenuto: Auto Nikolovi OOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «beni d’occasione», definita all’art. 311, n. 1, sub 1) della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), comprenda anche beni mobili d’occasione non individualizzati in modo tale (tramite il marchio, il modello, il numero di serie, l’anno di produzione ecc.) da distinguersi da altri beni dello stesso genere, bensì determinati secondo caratteristiche generali;

2)

Se l’espressione «come definiti dagli Stati membri», contenuta nell’art. 311, n. 1, sub 1), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, attribuisca agli Stati membri la possibilità di definire autonomamente la nozione di «beni d’occasione» o se la definizione di questa nozione della direttiva debba essere rigorosamente riprodotta nella legge nazionale;

3)

Se il requisito presente nella disposizione nazionale, in base al quale i beni d’occasione sono individualmente identificati, corrisponda al contenuto e al senso della definizione comunitaria di «beni d’occasione»;

4)

Se, alla luce degli obiettivi menzionati nel cinquantunesimo “considerando” della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, si possa considerare che l’espressione «quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità», contenuta nell’art. 314, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, comprenda anche l’importazione di beni d’occasione importati dal soggetto passivo-rivenditore stesso;

5)

Qualora la disciplina del regime del margine sia applicabile anche alle cessioni di beni d’occasione da parte di un soggetto passivo-rivenditore che abbia egli stesso importato tali beni, se il soggetto dal quale il soggetto passivo-rivenditore ha acquisito tali beni debba appartenere a uno dei gruppi di persone elencate all’art. 314 lett. a)-d);

6)

Se l’elenco di beni contenuto nell’art. 320, n. 1, della direttiva del Consiglio 2006/112/CE sia tassativo;

7)

Se l’art. 320, nn. 1, primo comma, e 2 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale secondo cui il diritto del soggetto passivo-rivenditore a detrarre l’IVA assolta all’importazione di beni d’occasione sorge e può essere esercitato nel periodo in cui tali beni vengono ceduti nel contesto di una successiva cessione imponibile alla quale il soggetto passivo-rivenditore applica l’ordinaria normativa impositiva;

8)

Se gli artt. 314, lett. a)-d) e 320, nn. 1, primo comma, e 2 della direttiva 2006/112/CE producano effetto diretto e se il giudice nazionale, in una fattispecie come quella in esame, possa richiamarvisi direttamente.


(1)  (GU L 347, pag. 1).