11.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 2 luglio 2010 — SIAT SA/Stato belga
(Causa C-318/10)
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2010/C 246/44
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: SIAT SA
Convenuto: Stato belga
Questione pregiudiziale
Se l’art. 49 CE, nella sua versione applicabile al caso di specie, tenuto conto che i fatti all’origine della controversia si sono prodotti prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1o dicembre 2009, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i compensi di prestazioni o di servizi non vengono considerati spese professionali deducibili laddove sono pagati o attribuiti direttamente o indirettamente a un contribuente residente in un altro Stato membro o a un’impresa estera che, in virtù della legislazione del paese ove sono stabiliti, non sono ivi assoggettati a un’imposta sul reddito o sono assoggettati, per i redditi in oggetto, a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello a cui tali redditi sono assoggettati nello Stato membro la cui normativa è in esame, a meno che il contribuente non dimostri con qualsiasi mezzo giuridico che tali compensi rispondono a operazioni effettive e veritiere che non oltrepassano i limiti normali, laddove una tale prova non è richiesta per la deduzione dei compensi di prestazioni o di servizi versati a un contribuente residente in tale Stato membro, neppure nelle ipotesi in cui il contribuente non è assoggettato all’imposta sui redditi o è assoggettato a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello di diritto comune di tale Stato.