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4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/24


Ricorso proposto il 5 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-480/10)

()

2010/C 328/41

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 28 novermbre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, limitando in pratica il regime classificatorio di gruppi di imposta sul valore aggiunto (IVA) ai prestatori di servizi finanziari e assicurativi;

condannare Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa svedese sul regime di classificazione dei gruppi IVA è in contrasto con l’art. 11 della direttiva IVA, in quanto l’applicazione di tali norme di classificazione è limitata alle imprese che sono attive nel settore finanziario. Nell’ottica della Commissione, i regimi nazionali di gruppi di imposta sul valore aggiunto devono applicarsi a tutte le imprese stabilite nello Stato membro che li applica, a prescindere dal tipo di attività svolto dall’impresa.

Il sistema comune IVA è un sistema uniforme. L’introduzione di un regime speciale in tale sistema deve conseguentemente, in linea di principio, essere effettuata in modo tale che il sistema sia generalmente applicabile.

Nella formulazione dell’art. 11 della direttiva IVA non vi è nulla che indichi che uno Stato membro possa limitare l’applicazione di un regime per gruppi IVA a talune imprese che sono attive in un determinato settore.

Anche lo scopo dell’art. 11 della direttiva IVA tende a suggerire che la disposizione deve essere interpretata nel senso che si applica a tutte le imprese in tutti i settori.

Inoltre, la normativa svedese sui gruppi IVA è incompatibile con il principio di diritto dell’Unione relativo alla parità di trattamento.