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29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/20


Ricorso proposto l’11 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-524/10)

()

2011/C 30/33

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese

Domanda della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che avendo applicato ai produttori agricoli un regime speciale che non rispetta il regime istituito dalla direttiva IVA (1), in quanto li esonera dal pagamento dell’IVA e avendo applicato una percentuale forfettaria di compensazione di livello zero, procedendo contemporaneamente a una compensazione negativa sostanziale sulle loro risorse proprie per controbilanciare la riscossione dell’IVA, la Repubblica portoghese non ha dato attuazione alle disposizioni degli artt. 296-298 della direttiva IVA.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa portoghese non prevede una compensazione forfettaria dei produttori agricoli per l’IVA pagata a monte. A seguito di un’ispezione sulle ricorse proprie relativamente agli anni 2004 e 2005, effettuata in Portogallo il 13 e 14 novembre 2007, le autorità portoghesi facevano presente che l’IVA a monte non era dedotta dagli agricoltori soggetti al regime speciale, il cui ammontare era stato di circa il 5,3 % delle vendite nel 2004, e, rispettivamente, di circa il 7,9 % nel 2005. Nella considerazione che l’IVA riscossa nel settore agricolo sarebbe stata per tale ragione eccessiva, le autorità portoghesi precedevano ad una compensazione negativa di circa 70 milioni di euro nel 2004, nel loro calcolo della base imponibile delle ricorse proprie. Dopo aver esaminato in modo approfondito la compatibilità con la direttiva IVA del regime applicato ai produttori agricoli in Portogallo, la Commissione giungeva alla conclusione che la Repubblica portoghese viola gli obblighi imposti dagli artt. 296-298 della direttiva IVA. In effetti, il regime comune forfettario previsto dalla direttiva IVA esige la fissazione di una percentuale di compensazione adeguata purché i dati macroeconomici pertinenti indicano che l’onere dell’IVA che grava a monte sui produttori agricoli rientranti sotto tale regime speciale non sia stato zero o vicino allo zero.

Se è vero che gli Stati membri non sono autorizzati a fissare percentuali forfettarie di compensazione che eccedono l’onere fiscale dell’IVA a monte, dato che siffatte compensazioni eccessive integrerebbero un aiuto di Stato ai settori di cui trattasi, ciò non consente di dedurre la conformità con la direttiva IVA della normativa portoghese, la quale non prevede compensazioni a favore degli agricoltori soggetti al regime speciale. Gli Stati membri non sono liberi di ignorare i dati macroeconomici e decidere, sic et simpliciter, il non luogo al pagamento di qualsivoglia compensazione per l’IVA sopportata a monte. In tal caso lo Stato membro applicherebbe ai propri agricoltori un regime speciale sostanzialmente differente nella sua concezione e nei suoi obiettivi dal regime comune forfettario dei produttori agricoli, quale quello previsto e regolato nel capo 2 del titolo XII della direttiva IVA.

La Commissione considera che il regime speciale istituito dalla normativa portoghese per le transazioni operate dai produttori agricoli non ha costituito un’applicazione corretta e coerente di tale regime comune. Invero, la detta normativa si limita a esentare dall’imposta, e, quindi, a escludere totalmente dal sistema IVA tutti i produttori agricoli che non optano per il regime di imposizione normale. Tenuto conto che gli agricoltori rientranti sotto tale regime rappresentano una parte quantomeno considerevole del settore agricolo portoghese, tale opzione del legislatore nazionale lede gravemente il principio della generalità dell’imposta secondo cui l’IVA deve essere riscossa nella forma più generale possibile e nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le fasi della produzione e della distribuzione dei beni, allo stesso modo della prestazione di servizi. Ciò detto, l’istituzione di un’esenzione applicabile alle transazioni effettuate dagli agricoltori non è prevista in nessuna disposizione della direttiva IVA ed è in diretto contrasto col disposto di cui all’art. 296, n. 1, il quale consente agli Stati membri di optare tra tre regimi ben definiti per quanto riguarda il trattamento dei produttori agricoli: l’applicazione del regime normale, l’applicazione del regime semplificato previsto nel capo 1 del titolo XII oppure l’applicazione del regime comune forfettario previsto nel capo II del medesimo titolo.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa la sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 247, pag. 1)