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19.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 21 gennaio 2011 — A Oy

(Causa C-33/11)

2011/C 89/21

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A Oy

Altra parte nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 15, n. 6, della sesta direttiva 77/388/CEE (1) relativa all’imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che nella nozione «compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento» rientrano anche le compagnie aeree di affari che operano essenzialmente a pagamento nel traffico di voli charter al servizio delle esigenze di imprese e privati individui.

2)

Se l’art. 15, n. 6, della sesta direttiva 77/388/CEE relativa all’imposta sul valore aggiunto debba interpretarsi nel senso che l’esenzione ivi disposta riguarda solo quelle cessioni di aeromobili che sono effettuate direttamente a favore di compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, ovvero se l’esenzione in parola riguardi le cessioni di aeromobili anche all’operatore il quale non è egli stesso attivo essenzialmente nel traffico aereo internazionale a pagamento, ma cede l’aeromobile ai fini del suo ulteriore utilizzo, ad un operatore esercitante un’attività siffatta.

3)

Se, ai fini della soluzione della seconda questione, sia rilevante la circostanza che il proprietario dell’aeromobile ne addebita l’ulteriore utilizzo ad una persona privata che è sua azionista la quale usa gli aeromobili acquistati essenzialmente per i suoi scopi commerciali e/o privati, qualora si consideri che la compagnia aerea avrebbe potuto impiegare gli aeromobili anche per altri voli.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.