19.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 21 gennaio 2011 — A Oy
(Causa C-33/11)
2011/C 89/21
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: A Oy
Altra parte nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 15, n. 6, della sesta direttiva 77/388/CEE (1) relativa all’imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che nella nozione «compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento» rientrano anche le compagnie aeree di affari che operano essenzialmente a pagamento nel traffico di voli charter al servizio delle esigenze di imprese e privati individui. |
2) |
Se l’art. 15, n. 6, della sesta direttiva 77/388/CEE relativa all’imposta sul valore aggiunto debba interpretarsi nel senso che l’esenzione ivi disposta riguarda solo quelle cessioni di aeromobili che sono effettuate direttamente a favore di compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, ovvero se l’esenzione in parola riguardi le cessioni di aeromobili anche all’operatore il quale non è egli stesso attivo essenzialmente nel traffico aereo internazionale a pagamento, ma cede l’aeromobile ai fini del suo ulteriore utilizzo, ad un operatore esercitante un’attività siffatta. |
3) |
Se, ai fini della soluzione della seconda questione, sia rilevante la circostanza che il proprietario dell’aeromobile ne addebita l’ulteriore utilizzo ad una persona privata che è sua azionista la quale usa gli aeromobili acquistati essenzialmente per i suoi scopi commerciali e/o privati, qualora si consideri che la compagnia aerea avrebbe potuto impiegare gli aeromobili anche per altri voli. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.