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14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 7 marzo 2011 — «EON ASSET MANAGEMENT» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna

(Causa C-118/11)

2011/C 145/21

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna (Bulgaria)

Parti

Ricorrente:«EON ASSET MANAGEMENT» OOD

Convenuto: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Come debba essere interpretato il requisito di cui all’espressione «sono impiegati», stabilito dall’art. 168 della direttiva 2006/112 (1) e, quanto alla valutazione del sorgere del diritto a detrazione, in quale momento tale requisito debba essere soddisfatto: se già nel periodo d’imposta in cui i beni sono acquistati o i servizi ricevuti, o se sia sufficiente che tale requisito sia soddisfatto in un periodo di imposta successivo;

2)

Se, in considerazione degli artt. 168 e 176 della direttiva 2006/112, risulti ammissibile una norma nazionale quale l’art. 70, primo comma, n. 2, della legge bulgara sull’IVA, che consente di escludere sin dall’inizio dal sistema delle detrazioni i beni e i servizi «destinati a operazioni non aventi titolo oneroso o a attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo»;

3)

Nel caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l’art. 176 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, per avvalersi della possibilità riconosciutagli di escludere il diritto a detrazione per determinati beni e servizi, definisca le categorie di spese nei seguenti termini: i beni o i servizi sono destinati ad operazioni a titolo gratuito o ad altre attività che esulano dall’attività economica del soggetto passivo, fatti salvi i casi dell’art. 70, terzo comma, della legge bulgara sull’IVA, rispetti il requisito di designare una categoria di beni e servizi sufficientemente definiti, cioè se li definisca con riferimento alla loro natura;

4)

A seconda della soluzione apportata alla terza questione: come debba essere valutata la destinazione (l’impiego o il futuro impiego) dei beni o dei servizi acquistati dal soggetto passivo alla luce degli artt. 168 e 176 della direttiva 2006/112: alla stregua di una condizione per il sorgere iniziale del diritto a detrazione oppure quale motivo per procedere ad una rettifica dell’importo della detrazione;

5)

Qualora la destinazione (l’impiego) vada considerata un motivo per procedere alla rettifica dell’importo della detrazione, come debba essere interpretata la disposizione dell’art. 173 della direttiva 2006/112: se essa preveda il compimento di una rettifica anche nei casi in cui beni e servizi sono inizialmente impiegati per un’attività non soggetta all’imposta o dopo il loro acquisto non vengono affatto impiegati, pur essendo a disposizione dell’impresa ed essendo inclusi nell’attività imponibile del soggetto passivo in un periodo (d’imposta) successivo al loro acquisto;

6)

Qualora l’art. 173 della direttiva 2006/112 vada interpretato nel senso che la prevista rettifica riguarda anche le ipotesi in cui i beni o i servizi dopo essere stati acquistati vengono inizialmente utilizzati per una attività non soggetta ad imposta, o non vengono affatto impiegati ma, successivamente, vengono inclusi nell’attività imponibile del soggetto passivo, se si debba ritenere — considerate le limitazioni dell’art. 70, primo comma, n. 2, della legge sull’IVA e la circostanza che ex art. 79, primo e secondo comma, di detta legge le rettifiche possono essere eseguite quando i beni che originariamente erano utilizzati in modo da giustificare la detrazione sono poi impiegati in modo che tali condizioni non sono più soddisfatte — che lo Stato membro abbia rispettato il suo dovere di disciplinare il diritto a detrazione per tutti i soggetti passivi nel modo più affidabile ed equo possibile;

7)

A seconda delle soluzione fornite alle precedenti questioni, se si deve ritenere che un soggetto passivo registrato ai sensi della legge bulgara sull’IVA, secondo la disciplina di tale legge relativa alla limitazione del diritto a detrazione e alla rettifica dell’importo della detrazione, in circostanze come quelle della causa principale e considerato l’art. 168 della direttiva 2006/112, sia autorizzato a detrarre l’IVA con riferimento ai beni e ai servizi fornitigli o resi da un altro soggetto passivo, nel periodo (d’imposta) in cui questi gli sono stati forniti o resi e in cui l’imposta è divenuta esigibile.


(1)  GU L 347, pag. 1.