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25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad — Varna (Bulgaria) il 28 marzo 2011 — OOD Klub/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

(Causa C-153/11)

2011/C 186/21

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad — Varna

Parti

Ricorrente: OOD Klub

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 168, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che — dopo che il soggetto passivo ha esercitato il proprio diritto di scelta e ha inserito un immobile, che rappresenta un bene d’investimento, nel patrimonio dell’impresa — si deve presumere (ossia ritenere fino a prova contraria) che tale bene sia utilizzato ai fini delle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo;

2)

Se l’art. 168, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il diritto alla detrazione in occasione dell’acquisto di un immobile che sia stato destinato al patrimonio dell’impresa di un soggetto passivo, sorge immediatamente nel periodo fiscale in cui l’imposta è divenuta esigibile, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’immobile non possa essere utilizzato a causa della mancanza del certificato di agibilità obbligatoriamente previsto dalla legge;

3)

Se sia compatibile con la direttiva e con la giurisprudenza concernente l’interpretazione della stessa una prassi amministrativa come quella della Natsionalna Agentsia po Prihodite, secondo cui il diritto alla detrazione fatto valere da soggetti passivi dell’IVA per beni d’investimento da essi acquistati può essere negato con la motivazione che tali beni sono utilizzati dai titolari delle società per fini privati, senza che a tale uso venga applicata l’IVA.

4)

Se, in un caso come quello di cui al procedimento principale, alla società, ossia la ricorrente, spetti un diritto a detrazione in occasione dell’acquisto di un immobile (una maisonette a Sofia).


(1)  GU L 347, pag. 1.