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25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/16


Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-189/11)

2011/C 186/27

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Soulay, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

avendo applicato il regime speciale delle agenzie di viaggio nei casi in cui i servizi di viaggio erano stati venduti ad una persona diversa dal viaggiatore;

avendo escluso dall’applicazione del citato regime le vendite al pubblico effettuate da agenzie di viaggio dettaglianti che gestiscono in nome proprio nei confronti dei viaggiatori viaggi organizzati da agenzie organizzatrici [tour operator];

avendo autorizzato le agenzie di viaggio, in determinate circostanze, a stipulare nella fattura una quota complessiva che non è collegata all’IVA che effettivamente si ripercuote sul cliente, e, avendo autorizzato quest’ultimo, quando sia soggetto passivo, a dedurre detta quota complessiva dall’IVA da versare, e

avendo autorizzato le agenzie di viaggio, in quanto ricomprese nel regime speciale, a determinare la base imponibile dell’imposta in modo forfettario per ogni periodo d’imposta,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 306-310, 226, 168 e 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che l’applicazione fatta dal Regno di Spagna del Regime speciale delle agenzie di viaggio, in quanto non si limita ai servizi prestati ai viaggiatori, come stabilito dalla direttiva, ma si estende anche alle operazioni realizzate fra agenzie di viaggio, viola le disposizioni della normativa in materia di IVA.

Inoltre, nemmeno l’esclusione dal menzionato regime speciale delle vendite al pubblico effettuate da agenzie di viaggio dettaglianti che gestiscono in nome proprio viaggi organizzati da agenzie organizzatrici [tour operator] trova fondamento nella direttiva, poiché tali attività rientrano, senza alcun dubbio a parere della Commissione, nelle attività soggette al regime speciale.

La Commissione considera che parimenti contrarie alla direttiva IVA sono le norme spagnole che consentono alle agenzie di viaggio, senza base di sorta nella direttiva in parola, di considerare nella fattura una quota forfettaria che non è collegata all’IVA che effettivamente si ripercuote sul cliente, nonché quelle che consentono a quest’ultimo, qualora sia soggetto passivo, di dedurre la menzionata quota forfettaria dall’IVA da versare, così come quelle che consentono alle agenzie di viaggio, in quanto siano soggette al regime speciale, a determinare la base imponibile dell’imposta in modo forfettario per ogni periodo d’imposta.


(1)  GU L 347, pag. 1.