6.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 16 maggio 2011 — TETS Haskovo AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» di Varna presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)
(Causa C-234/11)
2011/C 232/26
Lingua processuale: il Bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Varna
Parti
Ricorrente: TETS Haskovo AD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» di Varna presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)
Questioni pregiudiziali
1) |
Come debba essere interpretata la nozione di «distruzione di beni» ai sensi dell’art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112 (1), e se siano rilevanti, ai fini della rettifica della detrazione dell’imposta a monte in occasione dell’acquisto del bene, i motivi che hanno provocato la distruzione e/o le circostanze alle quali essa è avvenuta; |
2) |
Se la distruzione debitamente dimostrata di beni economici al solo scopo di crearne di nuovi, più moderni, che perseguono il medesimo obiettivo, sia da intendersi come mutamento degli elementi che determinano l’importo delle detrazioni ai sensi dell’art. 185, n. 1, della direttiva 2006/112; |
3) |
Se l’art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere l’effettuazione di rettifiche nel caso di distruzione di beni, qualora, in occasione dell’acquisto, non sia stato corrisposto il pagamento o sia stato corrisposto un pagamento parziale; |
4) |
Se l’art. 185, nn. 1 e 2, della direttiva 2006/112 sia da interpretare nel senso che osta a una normativa nazionale del tipo di quella prevista all’art. 79, n. 3, e all’art. 80, n. 2, punto 1, della legge sull’IVA, che prevede l’effettuazione di una rettifica della detrazione operata nei casi di distruzione di beni per il cui acquisto è stato corrisposto il pagamento integrale dell’importo base e dell’imposta calcolata, e che fa dipendere l’omissione della rettifica della detrazione da un presupposto diverso dal pagamento; |
5) |
Se l’art. 185, n. 2, della direttiva 2006/112 sia da interpretare nel senso che esclude la possibilità della rettifica della detrazione in caso di demolizione di un lotto di fabbricati effettuata al solo scopo di costruire, in suo luogo, un nuovo lotto, più moderno, che persegue lo stesso fine di quello demolito, servendo all’effettuazione di operazioni che danno diritto a detrazione. |
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).