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10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 3 giugno 2011 — Mecsek Gabona Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-273/11)

2011/C 269/44

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Mecsek-Gabona Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 138, n. 1, della direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretato nel senso che una cessione di beni è esente da IVA nell’ipotesi in cui i beni siano stati venduti ad un acquirente che, al momento della conclusione del contratto di compravendita, era registrato ai fini IVA in un altro Stato membro e nel medesimo contratto sia stato stabilito che il potere di disposizione e il diritto di proprietà siano trasferiti all’acquirente contestualmente al carico dei beni sul mezzo di trasporto e che l’obbligo di trasportare i beni nell’altro Stato membro gravi sull’acquirente.

2)

Se per realizzare una cessione esente da IVA sia sufficiente, dal punto di vista del venditore, che questo dimostri che la merce alienata sia trasportata mediante veicoli immatricolati all’estero e che disponga di lettere di vettura CMR restituite dall’acquirente o se ci si debba assicurare che i beni alienati abbiano attraversato la frontiera nazionale e che il trasporto sia stato effettuato all’interno del territorio comunitario.

3)

Se possa mettersi in dubbio che la consegna dei beni è esente da IVA per il solo fatto che l’amministrazione fiscale dell’altro Stato membro annulli retroattivamente, a una data anteriore rispetto alla consegna dei beni, il codice fiscale comunitario dell’acquirente.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).