10.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 3 giugno 2011 — Mecsek Gabona Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-273/11)
2011/C 269/44
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Mecsek-Gabona Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 138, n. 1, della direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretato nel senso che una cessione di beni è esente da IVA nell’ipotesi in cui i beni siano stati venduti ad un acquirente che, al momento della conclusione del contratto di compravendita, era registrato ai fini IVA in un altro Stato membro e nel medesimo contratto sia stato stabilito che il potere di disposizione e il diritto di proprietà siano trasferiti all’acquirente contestualmente al carico dei beni sul mezzo di trasporto e che l’obbligo di trasportare i beni nell’altro Stato membro gravi sull’acquirente. |
2) |
Se per realizzare una cessione esente da IVA sia sufficiente, dal punto di vista del venditore, che questo dimostri che la merce alienata sia trasportata mediante veicoli immatricolati all’estero e che disponga di lettere di vettura CMR restituite dall’acquirente o se ci si debba assicurare che i beni alienati abbiano attraversato la frontiera nazionale e che il trasporto sia stato effettuato all’interno del territorio comunitario. |
3) |
Se possa mettersi in dubbio che la consegna dei beni è esente da IVA per il solo fatto che l’amministrazione fiscale dell’altro Stato membro annulli retroattivamente, a una data anteriore rispetto alla consegna dei beni, il codice fiscale comunitario dell’acquirente. |
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).