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10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 giugno 2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

(Causa C-275/11)

2011/C 269/45

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

Convenuto: Finanzamt Bayreuth

Questioni pregiudiziali

Sull’interpretazione della nozione di «gestione di fondi comuni di investimento» nell’accezione dell’art. 13, parte B), lett. d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE (1):

se la prestazione di un gestore esterno di un fondo comune d’investimento sia sufficientemente specifica e, quindi, esente da imposta, solo qualora

a)

esso svolga un’attività di gestione e non solo di consulenza o qualora

b)

la prestazione, per sua natura, si differenzi da altre prestazioni sulla base di una peculiarità caratteristica ai fini dell’esenzione dall’imposta ai sensi della medesima disposizione

c)

esso operi sulla base di una delega di funzioni ai sensi dell’art. 5 octies della direttiva 85/611/CEE (2), come modificata.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/107/CE, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU L 41, pag. 20).