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13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l’8 giugno 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

(Causa C-284/11)

2011/C 238/12

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: EMS Bulgaria TRANSPORT OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 179, n. 1, 180 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di effettività, sviluppato nella sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, nell’ambito delle imposte indirette debbano essere interpretati nel senso che essi ammettono un termine di decadenza come quello relativo alla presente fattispecie, ai sensi dell’art. 72, n. 1, della legge sull’IVA (nella versione del 2008), che è stato prorogato fino alla fine del mese di aprile 2009 solo per i destinatari di cessioni, nei confronti dei quali l’imposta era divenuta esigibile anteriormente al 1o gennaio 2009 mediante l’art. 18 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica e integra la legge sull’IVA, tenendo presenti le circostanze di cui alla causa principale, ovvero:

l’obbligo imposto dal diritto nazionale, secondo cui una persona che abbia effettuato un acquisto intracomunitario, e non sia registrata ai sensi della legge sull’IVA, si deve registrare volontariamente, sebbene non ricorrano i presupposti per una registrazione obbligatoria come condizione per l’esercizio del diritto a detrazione;

la nuova normativa di cui all’art. 73 bis della legge sull’IVA (in vigore dal 1o gennaio 2009), in base alla quale il diritto a detrazione deve essere garantito indipendentemente dal fatto che sia stato osservato il termine di cui all’art. 72, n. 1, della medesima, ove l’imposta sia esigibile nei confronti del destinatario della cessione, purché la cessione non sia stata occultata e nella contabilità figurino i relativi dati;

la modifica successiva dell’art. 72, n. 1, della legge sull’IVA (in vigore dal 1o gennaio 2010), in base alla quale il diritto a detrazione può essere esercitato nel periodo d’imposta in cui è sorto, o in uno dei dodici periodi d’imposta successivi.

2)

Se il principio della neutralità fiscale, in quanto principio fondamentale, determinante per l’istituzione e il funzionamento del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che una prassi impositiva come quella di cui alla causa principale, che ammette il calcolo tardivo dell’IVA e stabilisce come sanzione interessi di mora, nonché una sanzione sotto forma di diniego del diritto a detrazione, sia consentita nelle circostanze concrete sussistenti nel caso della ricorrente per cassazione, dovendosi considerare che: l’operazione non è stata occultata; nella contabilità figurano i relativi dati; l’amministrazione fiscale dispone delle informazioni necessarie; non sono stati commessi abusi; e il bilancio non ha subito alcun danno.