13.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) l’8 giugno 2011 — Bonik ЕООD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» di Vаrnа presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)
(Causa C-285/11)
2011/C 238/13
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Varna
Parti
Ricorrente: Bonik ЕООD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» di Vаrnа presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se dalle disposizioni degli artt. 178, lett. a) e b), 14, 62, 63, 167 e 168 della direttiva 2006/112 (1) si possa dedurre la nozione di «mancanza di un’effettiva cessione» e, in caso di risposta affermativa, se la nozione di «mancanza di un’effettiva cessione» corrisponda, quanto alla sua definizione, alla nozione di «evasione fiscale» o se essa sia inclusa in tale nozione. Cosa comprenda, ai sensi della direttiva, la nozione di «evasione fiscale». |
2) |
Se la direttiva, alla luce della definizione della nozione di «evasione fiscale» nonché dei «considerando» 26 e 59, in combinato disposto con l’art. 178, lett. b), richieda che le formalità si stabiliscano espressamente in via legislativa mediante un atto del massimo organo legislativo dello Stato membro, oppure consenta che tali formalità non siano stabilite in via legislativa bensì in forza della prassi amministrativa (e in materia di verifiche fiscali) e della giurisprudenza. Se si possano stabilire le formalità mediante atti normativi delle autorità amministrative e/o mediante direttive dell’amministrazione. |
3) |
Se la «mancanza di un’effettiva cessione», qualora si tratti di una nozione distinta da quella di «evasione fiscale» e non compresa nella definizione di questa, costituisca una formalità a norma dell’art. 178, lett. b), oppure una misura ai sensi del «considerando» 59 della direttiva, la cui adozione comporta l’esclusione del diritto a detrazione e mette in discussione il principio della neutralità dell’IVA, principio fondamentale del sistema comune di tale imposta, introdotto mediante la normativa comunitaria pertinente. |
4) |
Se si possano prescrivere formalità a carico dei soggetti passivi in base alle quali essi devono produrre la prova delle cessioni che hanno preceduto la cessione avvenuta tra loro (ossia tra il fornitore e l’ultimo destinatario) affinché si possa ritenere che la cessione è effettivamente avvenuta, sempre che l’autorità non metta in discussione che i soggetti coinvolti (gli ultimi fornitori) abbiano realizzato successive cessioni degli stessi beni nella medesima quantità a destinatari successivi. |
5) |
Se, nell’ambito del sistema comune d’imposta e delle disposizioni di cui agli artt. 168 e 178 della direttiva 2006/112, il diritto dell’operatore al riconoscimento dei pagamenti dell’IVA per una determinata operazione debba essere valutato
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6) |
A seconda della soluzione apportata alla quinta questione, se operazioni come quelle oggetto della causa principale possano essere considerate cessioni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2006/112, o parte dell’attività economica del soggetto passivo nell’accezione dell’art. 9, n. 1, della direttiva. |
7) |
Nel caso di operazioni regolarmente dichiarate e documentate da parte del fornitore ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come quelle oggetto della causa principale, in cui il destinatario ha effettivamente acquisito il diritto di proprietà sui beni fatturati, senza che esistano dati che indichino che ha in realtà ricevuto i beni da una persona diversa da quella che ha emesso la fattura, se sia ammissibile non considerarle cessioni a titolo oneroso, nell’accezione dell’art. 2 della direttiva 2006/112, per il mero fatto che il fornitore non è stato reperito all’indirizzo fornito e che non ha presentato i documenti richiesti nel contesto della verifica fiscale o non ha dimostrato dinanzi alle autorità fiscali tutte le circostanze in cui sono avvenute le cessioni, tra cui l’origine dei beni venduti. |
8) |
Se far dipendere dalla condotta del fornitore e/o dei fornitori a monte il diritto a detrazione dell’imposta costituisca una misura ammissibile per garantire la riscossione dell’imposta e precludere l’evasione fiscale. |
9) |
Se, a seconda della soluzione fornita alle questioni 2, 3 e 4, misure delle autorità tributarie come quelle oggetto della causa principale, che comportano l’esclusione dal regime dell’imposta sul valore aggiunto in relazione ad operazioni effettuate da un operatore di buona fede, ledano i principi comunitari della proporzionalità, della parità di trattamento e della certezza del diritto. |
10) |
In funzione delle soluzioni fornite alle suesposte questioni, se, in circostanze come quelle della causa principale, il destinatario delle cessioni goda del diritto a detrazione dell’imposta fatturatagli dai fornitori. |
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).