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6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 232/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 giugno 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Direttore della Direzione «Ricorsi e gestione dell’esecuzione» di Varna presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)

(Causa C-298/11)

2011/C 232/35

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti della causa principale

Ricorrente: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Direttore della Direzione «Ricorsi e gestione dell’esecuzione» di Varna presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda le cessioni tra soggetti collegati, qualora il corrispettivo sia inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale dell’operazione soltanto nel caso in cui il cedente o il destinatario non sia legittimato alla detrazione integrale dell’imposta pagata a monte dovuta sulla vendita o sulla produzione dei beni costituenti l’oggetto della cessione.

2)

Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il cedente abbia esercitato il diritto alla detrazione integrale dell’imposta pagata a monte su beni e servizi costituenti l’oggetto di cessioni successive tra soggetti collegati ad un valore inferiore a quello normale, e tale diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva suddetta, e la cessione non benefici di esenzione ai sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, n. 2, oppure 380-390 della medesima direttiva, lo Stato membro non può adottare misure che prevedano, quale base imponibile, soltanto il valore normale.

3)

Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il destinatario abbia esercitato il diritto alla detrazione integrale dell’imposta pagata a monte su beni e servizi costituenti l’oggetto di cessioni successive tra soggetti collegati ad un valore inferiore a quello normale, e tale diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva suddetta, lo Stato membro non può adottare misure che prevedano, quale base imponibile, soltanto il valore normale.

4)

Se nell’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 siano elencate in maniera esaustiva le situazioni costituenti i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può adottare misure che prevedano, quale base imponibile per le cessioni, il valore normale dell’operazione.

5)

Se una normativa nazionale quale quella di cui all’art. 27, n. 3, punto 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge in materia di imposta sul valore aggiunto) sia ammissibile in presenza di circostanze diverse da quelle elencate all’art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112.

6)

Se, in un caso quale quello presente, la norma di cui all’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 abbia efficacia diretta e possa essere direttamente applicata dal giudice nazionale.


(1)  GU L 347, pag. 1.