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24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Repubblica di Ungheria) il 29 giugno 2011 — Gábor Tóth/Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, succeduta alla Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kiheleyezett Hatósági Osztály

(Causa C-324/11)

2011/C 282/06

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Parti

Ricorrente: Gábor Tóth

Resistente: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, succeduta alla Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kiheleyezett Hatósági Osztály

Questioni pregiudiziali

1)

Se osti al principio di neutralità fiscale (art. 9 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) l’interpretazione giuridica che esclude l’esercizio del diritto alla detrazione per il destinatario della fattura ove la licenza di imprenditore individuale di colui che ha emesso la fattura sia stata ritirata dal segretario comunale prima dell’adempimento del contratto o dell’emissione della fattura.

2)

Il fatto che l’imprenditore individuale che ha emesso la fattura non abbia dichiarato i lavoratori dallo stesso occupati (e che, pertanto operano «in nero») e che, per questo motivo, l’amministrazione tributaria abbia constatato che tale imprenditore «non dispone di lavoratori dichiarati» possa impedire l’esercizio del diritto alla detrazione del destinatario della fattura, dal punto di vista del principio di neutralità fiscale.

3)

Se si possa ritenere che il destinatario della fattura sia negligente per il fatto di non aver verificato se esistesse un rapporto giuridico tra i lavoratori occupati nel luogo di espletamento delle loro prestazioni e il soggetto che ha emesso la fattura né se quest’ultimo abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali di dichiarazione o altri obblighi esistenti nei riguardi di quei lavoratori. Se si possa considerare che questo comportamento costituisce un fatto oggettivo atto a provare che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di essere coinvolto in un’operazione diretta a frodare l’IVA.

4)

Tenuto conto del principio di neutralità fiscale, se il giudice nazionale possa prendere in considerazione le circostanze precedentemente menzionate i qualora l’esito della sua valutazione globale relativa alle circostanze medesime sia che l’operazione economica non ha avuto luogo tra i soggetti figuranti nella fattura.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).