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14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven Administrativen Sad (Bulgaria) il 2 novembre 2011 — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»/Orfey Balgaria EOOD

(Causa C-549/11)

2012/C 13/14

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven Administrativen Sad

Parti

Ricorrente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»

Resistente: Orfey Balgaria EOOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 63 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che non preveda alcuna deroga che consenta che il fatto generatore dell’imposta relativamente all’effettuazione di lavori edili, finalizzati al compimento di talune singole opere nell’ambito di un edificio, si realizzi prima del momento di reale effettuazione dei lavori edili correlandosi alla realizzazione del fatto generatore d’imposta relativo al sinallagmatico corrispettivo dei lavori edili medesimi, corrispettivo consistente nella concessione di un diritto di superficie per altre opere nell’ambito dello stesso edificio.

2)

Se sia compatibile con gli artt. 73 e 80 della direttiva 2006/112 una disposizione nazionale secondo cui, in tutti i casi in cui il corrispettivo di una prestazione sia determinato, in tutto o in parte, in natura (prestazioni di servizi e beni), la relativa base imponibile sia costituita dal valore normale dei beni ceduti o delle prestazioni effettuate.

3)

Se l’art. 65 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che non consenta l’imponibilità, ai fini dell’IVA, del valore dell’acconto nel caso in cui detto acconto non venga versato in denaro, ovvero se tale disposizione debba essere interpretata in senso ampio, ritenendo quindi che l’imponibilità sorga anche in un caso del genere e che l’imposta debba essere applicata in ragione del controvalore economico del sinallagmatico corrispettivo.

4)

Nel caso in cui la terza questione debba essere risolta nel senso della seconda ipotesi, se il diritto di superficie concesso nel caso in esame possa essere considerato, alla luce delle specifiche circostanze della specie, quale acconto ai sensi dell’art. 65 della direttiva 2006/112.

5)

Se gli artt. 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 possiedano effetti diretti.


(1)  GU L 347, pag. 1.