Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad — Varna (Bulgaria) il 15 dicembre 2011 — LVK–56 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-643/11)

2012/C 80/13

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad — Varna

Parti

Ricorrente: LVK–56 EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, si riferisca a tutte le ipotesi di imposta sul valore aggiunto erroneamente indicata in fattura, ivi compresi i casi in cui è stata emessa una fattura con indicazione dell’imposta sul valore aggiunto senza che si sia verificato il fatto generatore dell’imposta. In caso di risposta affermativa a tale questione, se gli articoli 203 e 273 della direttiva 2006/112 impongano agli Stati membri di prevedere espressamente la debenza dell’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura non correlata ad alcuna operazione, oppure se sia sufficiente l’attuazione della regola generale della direttiva, in base alla quale l’imposta sul valore aggiunto è dovuta da chiunque la indichi in fattura.

2)

Se gli articoli 73, 179 e 203 della direttiva 2006/112 impongano, tenuto conto del trentanovesimo considerando della medesima direttiva, e al fine di garantire la correttezza delle detrazioni, che, qualora sia stata indicata l’imposta sul valore aggiunto in una fattura senza che si sia verificato il fatto generatore dell’imposta, le autorità competenti per la riscossione operino una rettifica della base imponibile e dell’IVA esposta in fattura

3)

Se le misure speciali ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112 possano consistere in una prassi fiscale, come quella di cui alla causa principale, in base alla quale le autorità competenti per la riscossione, al fine di controllare le detrazioni, verificano soltanto la detrazione operata, mentre l’imposta sulle operazioni effettuate viene considerata come dovuta per il fatto stesso di essere stata indicata in fattura. Nel caso di risposta affermativa a tale questione, se, in base all’articolo 203 della direttiva 2006/112, sia ammissibile — e, se lo è, in quali casi — che per la stessa operazione venga riscossa l’imposta sul valore aggiunto una prima volta dal fornitore o dal prestatore del servizio, avendo questi indicato l’imposta in fattura, e una seconda volta dall’acquirente della fornitura o dal destinatario del servizio, essendo stato a quest’ultimo negato il diritto alla detrazione.

4)

Se una prassi fiscale come quella di cui alla causa principale — in base alla quale viene negato all’acquirente di una fornitura imponibile o al destinatario di una prestazione di servizi imponibile il diritto alla detrazione per «mancata prova del compimento dell’operazione», senza considerare che è già stato accertato che l’imposta è divenuta esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore del servizio e che l’imposta è da questi dovuta, e senza che, prima di valutare se sia venuto ad esistenza il diritto alla detrazione, sia stato modificato il relativo avviso di accertamento o sia emerso o si sia riscontrato un motivo per modificarlo secondo le modalità previste dallo Stato — violi il divieto di cumulo dell’imposta sul valore aggiunto e contrasti con i principi fondamentali della certezza del diritto, della parità di trattamento e della neutralità fiscale.

5)

Se, in base agli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, sia legittimo negare il diritto alla detrazione all’acquirente di una fornitura imponibile o al destinatario di una prestazione di servizi imponibile che soddisfano tutte le condizioni previste dall’articolo 178 della direttiva, dopo che con un avviso definitivo di accertamento emesso nei confronti del fornitore o del prestatore del servizio non sia stata operata alcuna rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indicata in fattura per tale operazione a motivo del «mancato verificarsi del fatto generatore dell’imposta», e l’imposta sia stata invece riconosciuta come esigibile e sia stata presa in considerazione al fine di determinare il risultato del relativo periodo d’imposta. Se, per rispondere a tale questione, rilevi il fatto che nel corso della verifica fiscale il fornitore o il prestatore del servizio abbiano omesso di produrre i documenti contabili, e il risultato per detto periodo sia stato ottenuto esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni IVA e nei registri vendite e acquisti.

6)

A seconda della risposta data alle questioni che precedono, se gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto impone che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, il soggetto passivo dell’imposta possa detrarre l’imposta indicata in fattura per le relative operazioni.


(1)  GU L 347, pag. 1.