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10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/20


Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-678/11)

2012/C 73/35

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e F. Jimeno Fernández, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, approvando e mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla lettera c) dell’articolo 46 del testo rifuso della Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (legge di regolazione dei piani e dei fondi pensionistici), all’articolo 86 del Reale Decreto Legislativo 6/2004, del 29 ottobre 2004, con cui si approva il testo rifuso della Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (legge relativa all’organizzazione e al controllo dell’assicurazione privata), all’articolo 10 del Reale Decreto Legislativo 5/2004 con cui si approva il testo rifuso della Ley del Impuesto sobre la renta de los no residentes (legge sulla tassazione dei redditi dei non residenti), e all’articolo 47 della Ley 58/2003, del 17 dicembre 2003, General Tributaria (legge finanziaria), secondo cui i fondi pensionistici esteri stabiliti in altri Stati membri e che offrono piani pensionistici aziendali in Spagna, nonché le compagnie assicurative operanti in Spagna in regime di libera prestazione di servizi, tra gli altri, sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale residente in Spagna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 56 TFUE (ex 49 CE) e dell’articolo 36 dell’Accordo SEE.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Le citate disposizioni della legislazione fiscale spagnola obbligano il contribuente non residente a nominare un rappresentante fiscale residente in Spagna. Tale obbligo si impone sostanzialmente ai fondi pensionistici esteri stabiliti in altri Stati membri e che offrono piani pensionistici aziendali in Spagna e alle compagnie assicurative operanti in Spagna in regime di libera prestazione di servizi.

2)

La Commissione ritiene che l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Spagna nei casi indicati costituisca un ostacolo alla libera prestazione di servizi in quanto impone un ulteriore onere ai suddetti enti e persone fisiche che sono obbligati a ricorrere ai servizi di un rappresentante. Costituisce inoltre un ostacolo alla libera prestazione di servizi anche per le persone e imprese residenti in Stati membri diversi dalla Spagna e che intendono offrire servizi di rappresentanza fiscale a enti o persone fisiche operanti in Spagna.

3)

Tale normativa viola gli articoli 56 TFUE (ex 49 CE) e 36 dell’Accordo SEE.