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23.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 15 febbraio 2012 — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, AS Watson card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-80/12)

2012/C 184/02

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, AS Watson card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

In una situazione in cui:

1)

le disposizioni di uno Stato membro (quale il Regno Unito) prevedono che una società (cosiddetta «società richiedente») possa chiedere uno sgravio di gruppo per le perdite di una società detenuta da un consorzio (cosiddetta «società del consorzio») a condizione che una società che è membro del medesimo gruppo di società di cui fa parte la società richiedente sia anche membro del consorzio (cosiddetta «società di collegamento»), e

2)

la società controllante del gruppo di società (che non è essa stessa la società richiedente, la società del consorzio o la società di collegamento) non ha la nazionalità del Regno Unito né di qualsiasi altro Stato membro,

se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino alla condizione che la «società di collegamento» sia residente nel Regno Unito o vi eserciti un’attività commerciale mediante una stabile organizzazione ivi situata.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se il Regno Unito debba prevedere un rimedio per la situazione della società richiedente (per esempio, consentendole di chiedere uno sgravio per le perdite della società del consorzio) in circostanze in cui:

1)

la «società di collegamento» si è avvalsa della propria libertà di stabilimento, ma la società del consorzio e le società richiedenti non hanno esercitato alcuna delle libertà tutelate dal diritto europeo,

2)

il collegamento (i collegamenti) tra la società cedente e la società richiedente è costituito (sono costituiti) da società che non sono tutte stabilite nell’UE/nel SEE.