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26.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 21 marzo 2012 — Hristomir Marinov/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-142/12)

2012/C 151/39

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Hristomir Marinov

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che comprende anche i casi in cui la cessazione dell’attività economica imponibile sia da attribuirsi al fatto che con la cancellazione dal registro viene a mancare la possibilità per il soggetto passivo di esporre in fattura e detrarre l’IVA.

2)

Se gli articoli 74 e 80 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale che prevede, nei casi di cessazione dell’attività economica imponibile, che la base imponibile dell’operazione sia costituita dal valore normale dei beni esistenti al momento della cancellazione dal registro.

3)

Se l’articolo 74 della direttiva 2006/112 abbia efficacia diretta.

4)

Se, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 74 della direttiva 2006/112, siano rilevanti la durata del periodo che va dal momento dell’acquisto dei beni al momento della cessazione dell’attività economica imponibile nonché le riduzioni di valore verificatesi dopo l’acquisto dei beni.


(1)  GU L 347, pag. 1.