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14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 12 aprile 2012 — Alfred Hirmann/Immofinanz AG

(Causa C-174/12)

2012/C 209/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Alfred Hirmann

Convenuta: Immofinanz AG

Interveniente: Aviso Zeta AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 12, 15, 16, 19 e 42 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, nella versione vigente, siano compatibili con una normativa nazionale che configura, a carico di una società per azioni, in quanto emittente, una responsabilità nei confronti dell’acquirente delle azioni per violazione degli obblighi di informazione previsti dal diritto dei mercati finanziari conformemente alle norme di cui alle seguenti disposizioni:

articoli 6 e 25 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, come modificata dalla direttiva 2008/11/CE dell’11 marzo 2008 (1);

articoli 7, 17 e 28 della direttiva 2004/109/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004;

articolo 14 della direttiva 2003/6/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003.

2)

Se le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 16 e, in particolare, 18 e 19, nonché 42 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, nella versione attualmente in vigore, vadano interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale in base alla quale una società per azioni, nel quadro della responsabilità di cui sub 1), debba rimborsare all’acquirente il prezzo di acquisto e ritirare le azioni acquistate.

3)

Se le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della direttiva 77/91/CEE (4) del Consiglio, del 13 dicembre 1976, nella versione attualmente vigente, debbano essere interpretate nel senso che una siffatta responsabilità della società per azioni come indicata sub 1)

può estendersi anche al patrimonio vincolato di tale società [capitale sottoscritto e riserve ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva citata], o

può sussistere anche nei casi in cui possa avere come conseguenza l’insolvenza della società per azioni.

4)

Se le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, vadano interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede una risoluzione con effetti retroattivi dell’acquisto della partecipazione, con la conseguenza che, nel caso di una risoluzione di un contratto di acquisto di azioni, debba presumersi un effetto ex nunc (v. sentenza della Corte del 15 aprile 2010, E. Friz GmbH, C 215/08).

5)

Se le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, nella versione attualmente vigente, e gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, debbano essere interpretate nel senso che la responsabilità è limitata al valore delle azioni — nel caso di una società quotata in Borsa, quindi, alla quotazione in Borsa delle azioni —, al momento della presentazione della domanda, cosicché l’azionista, in determinate circostanze, potrebbe vedersi restituito un importo inferiore rispetto al prezzo originariamente pagato per le sue azioni.


(1)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64), come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008 (GU L 76, pag. 37)

(2)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390, pag. 38).

(3)  Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16).

(4)  Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 1977, pag. 1).