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8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica Ceca) il 4 giugno 2012 — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Causa C-276/12)

2012/C 273/04

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Jiří Sabou

Convenuto: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Questioni pregiudiziali

1)

Se dal diritto dell’Unione europea derivi un diritto del contribuente ad essere informato della decisione dell’amministrazione finanziaria di presentare una richiesta di trasmissione di dati ai sensi della direttiva 77/799/CEE (1). Se il contribuente abbia diritto a partecipare alla formulazione della richiesta rivolta allo Stato membro richiesto. Laddove al contribuente diritti siffatti non siano riconosciuti dal diritto dell’Unione europea, se sia possibile che il diritto nazionale gli accordi diritti analoghi.

2)

Se un contribuente abbia il diritto di partecipare all’audizione dei testimoni nello Stato richiesto nel corso della trattazione della richiesta di trasmissione di dati ai sensi della direttiva 77/799/CEE. Se lo Stato membro richiesto abbia l’obbligo di informare con anticipo il contribuente riguardo a quando si terrà l’audizione, allorché ha ricevuto una domanda in tal senso da parte dello Stato membro richiedente.

3)

Se l’amministrazione finanziaria nello Stato membro richiesto, nel trasmettere i dati ai sensi della direttiva 77/799/CEE, abbia l’obbligo di attenersi ad un qualche contenuto minimo della risposta, affinché risulti chiaramente da quali fonti e in che modo l’amministrazione finanziaria richiesta ha ottenuto le informazioni trasmesse. Se il contribuente possa contestare l’esattezza delle informazioni in tal modo fornite, ad esempio a causa di vizi procedurali del procedimento, nello Stato richiesto, che ha preceduto la trasmissione delle informazioni. O se trovi invece applicazione il principio della reciproca fiducia e collaborazione, in base al quale le informazioni trasmesse dall’amministrazione finanziaria richiesta non possono essere messe in discussione.


(1)  Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU 1977, L 336, pag. 15).