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15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 389/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 3 ottobre 2012 — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (società a responsabilità limitata)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Causa C-440/12)

2012/C 389/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (società a responsabilità limitata)

Convenuto: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 401, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi solo in alternativa, ovvero che non sono cumulabili.

2)

Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

Se, qualora ai sensi di disposizioni nazionali ai giochi d’azzardo si applichino sia l’IVA che un tributo speciale, ne derivi il mancato assoggettamento all’IVA, o il mancato assoggettamento al tributo speciale, oppure se la decisione in merito a quale delle due imposte non debba essere riscossa si basi sul diritto nazionale.

3)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionali secondo cui, in caso di sfruttamento di apparecchi automatici per giochi d’azzardo con possibilità di vincite in denaro, dopo un determinato periodo l’attivo presente nella cassa dell’apparecchiatura («cassa con conteggio elettronico») viene considerato come base imponibile.

4)

Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 3):

Come si debba invece calcolare la base imponibile.

5)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto presuppone che l’imprenditore possa ripercuotere l’IVA sul destinatario della prestazione. Eventualmente, che cosa si debba intendere per possibilità di ripercuotere. Se tale possibilità comprenda in particolare la legittimità sotto il profilo giuridico di un aumento corrispondente del prezzo del bene o del servizio.

6)

Solo nel caso in cui, ai fini della questione sub 5), la legittimità sotto il profilo giuridico di un prezzo più elevato sia uno dei requisiti:

Se l’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni che limitano il corrispettivo per beni o servizi imponibili debbano essere applicate in modo conforme al diritto dell’Unione, di modo che il corrispettivo fissato non venga inteso IVA inclusa, bensì più IVA, anche se si tratta di norme nazionali che disciplinano il corrispettivo il cui tenore non prevede espressamente tale condizione.

7)

Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 5), negativa alla questione sub 6) e negativa alla questione sub 3):

Se in tale caso l’IVA non si applichi sulla cifra d’affari complessiva prodotta dagli apparecchi automatici per giochi d’azzardo o solo sulla parte per la quale non è possibile trasferire l’imposta, e in che modo si debba determinare tale parte, per esempio in base alle operazioni per le quali non sia possibile aumentare la posta per partita o in base alle operazioni per le quali non sia possibile aumentare l’incasso orario.

8)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata ai sensi della quale l’IVA dovuta viene compensata per l’importo esatto con tale tributo.

9)

Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 8):

Se l’imputazione dell’IVA a un tributo nazionale non armonizzato faccia sì, per le imprese che devono applicare tale tributo, che l’IVA non possa essere applicata ai loro concorrenti, che, benché non soggetti a tale tributo, lo sono ad un altro e per i quali non è prevista alcuna compensazione.


(1)  GU L 347, pag. 1.