22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd
(Causa C-454/12)
2012/C 399/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente e ricorrente in cassazione: Pro Med Logistik GmbH
Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt Dresden-Süd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell’allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e il combinato disposto dell’articolo 98, paragrafo 1, e dell’allegato III, categoria 5, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (2), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), tenuto conto del principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l’aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l’aliquota di imposta ordinaria. |
2) |
Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi la circostanza che le corse vengono effettuate sulla base di accordi speciali con c.d. grandi clienti a condizioni pressoché identiche da imprese di taxi o altre autovetture pubbliche a motore e da imprese di autonoleggio. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).