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16.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 14 gennaio 2013 — «Max Pen» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i izpalnenie na proizvodstvoto» Sofia

(Causa C-18/13)

2013/C 79/17

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria)

Parti

Ricorrente:«Max Pen» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i izpalnenie na proizvodstvoto“

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in base al diritto dell’Unione europea, debbano essere trattate come riferite a «evasione fiscale», ai fini della detrazione dell’IVA, circostanze di fatto secondo cui il prestatore indicato nella fattura, o il suo subappaltatore, non dispone del personale, delle risorse materiali e delle attività che sarebbero necessarie per prestare il servizio, non documenta le spese sostenute per l’effettiva prestazione del servizio né le registra nelle scritture contabili, e secondo cui sono stati emessi documenti falsi rispetto alla qualità di emittente delle persone che li hanno firmati a nome del prestatore, sotto forma di un contratto e di un verbale di accettazione e consegna addotti come prove delle prestazioni reciprocamente dovute e della prestazione del servizio per il quale era stata emessa una fattura con IVA ed era stato esercitato il diritto a detrazione.

2)

Se dall’obbligo del giudice di negare il diritto a detrazione nell’ipotesi di evasione fiscale, obbligo risultante dal diritto dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia derivi anche l’obbligo del giudice nazionale di accertare d’ufficio se sussista evasione fiscale nelle circostanze della causa principale analizzando nuovi elementi di fatto invocati per la prima volta dinanzi al giudice nonché tutte le prove, comprese quelle riferite a operazioni fittizie, documenti falsi e documenti dal contenuto inesatto, tenuto conto che, ai sensi della normativa nazionale, il giudice è tenuto a pronunciarsi sul merito della controversia, a osservare il divieto di trattamento meno favorevole della ricorrente, a osservare i principi del diritto a un ricorso effettivo e della certezza del diritto nonché ad applicare d’ufficio le norme pertinenti.

3)

Se dall’articolo 178, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, derivi che, in relazione all’obbligo del giudice di negare il diritto a detrazione nell’ipotesi di evasione fiscale, l’esercizio del diritto a detrazione è soggetto alla condizione che il servizio sia stato effettivamente reso dal prestatore indicato nella fattura o dal suo subappaltatore.

4)

Se il requisito di cui all’articolo 242 della direttiva 2006/112, che impone di tenere una contabilità dettagliata ai fini del controllo del diritto a detrazione, comporti che ci si debba attenere anche alla corrispondente legislazione contabile dello Stato membro, che prevede la conformità ai principi contabili internazionali del diritto dell’Unione, oppure se il requisito imponga semplicemente la tenuta dei documenti stabiliti da tale direttiva per la contabilità inerente all’IVA: fatture, dichiarazioni IVA ed informazioni riepilogative.

Se fosse corretta la seconda ipotesi, si dovrebbe rispondere anche alla questione che segue.

Se dal requisito di cui all’articolo 226, primo comma, punto 6, della direttiva 2006/112, secondo cui le fatture devono riportare «l’entità e la natura dei servizi resi», derivi che nell’ipotesi di prestazione di servizi le fatture, o un documento emesso in relazione ad esse, debbano contenere indicazioni sull’effettiva prestazione del servizio — circostanze obiettive passibili di verifica, come prova tanto del fatto che il servizio sia stato effettivamente reso, quanto del fatto che sia stato reso dal prestatore indicato nella fattura.

5)

Se l’articolo 242 della direttiva 2006/112, che detta il requisito della tenuta di una contabilità dettagliata ai fini del controllo del diritto a detrazione, vada interpretato, in combinato disposto con gli articoli 63 e 273 della medesima direttiva, nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale secondo cui un servizio è considerato prestato nel momento in cui si siano verificati i presupposti per il riconoscimento dei ricavi che ne derivano, in base a una legislazione contabile applicabile che preveda la conformità ai principi contabili internazionali del diritto dell’Unione nonché ai principi della prova contabile delle operazioni commerciali, della prevalenza della sostanza sulla forma e della comparabilità tra ricavi e costi.