20.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 207/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italia) il 21 maggio 2013 — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane
(Causa C-272/13)
2013/C 207/53
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana
Parti nella causa principale
Ricorrente: Equoland Soc. coop. arl
Convenuta: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, secondo l’articolo 16 della Sesta Direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio del 17 maggio 1977 e gli articoli 154 e 157 della Direttiva 2006/112/CE (2) la destinazione dei beni importati in un regime di deposito diverso da quello doganale, e cioè di deposito IVA, sia sufficiente a consentire l’esenzione del pagamento dell’IVA all’importazione anche laddove l’introduzione avvenga solo cartolarmente e non fisicamente; |
2) |
Se la Sesta Direttiva CEE 77/388/CEE e la Direttiva 2006/112/CE ostino alla prassi con cui uno Stato membro riscuote l’IVA all’importazione nonostante questa — per errore o irregolarità — sia stata assolta in reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti; |
3) |
Se la pretesa dello Stato membro di esigere l’IVA assolta in reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti violi il principio di neutralità dell’IVA. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)