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20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italia) il 21 maggio 2013 — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane

(Causa C-272/13)

2013/C 207/53

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Equoland Soc. coop. arl

Convenuta: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Questioni pregiudiziali

1)

Se, secondo l’articolo 16 della Sesta Direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio del 17 maggio 1977 e gli articoli 154 e 157 della Direttiva 2006/112/CE (2) la destinazione dei beni importati in un regime di deposito diverso da quello doganale, e cioè di deposito IVA, sia sufficiente a consentire l’esenzione del pagamento dell’IVA all’importazione anche laddove l’introduzione avvenga solo cartolarmente e non fisicamente;

2)

Se la Sesta Direttiva CEE 77/388/CEE e la Direttiva 2006/112/CE ostino alla prassi con cui uno Stato membro riscuote l’IVA all’importazione nonostante questa — per errore o irregolarità — sia stata assolta in reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti;

3)

Se la pretesa dello Stato membro di esigere l’IVA assolta in reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti violi il principio di neutralità dell’IVA.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)