Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 ottobre 2014 (*)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Concorrenza – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Imposta sui beni immobili – Esenzione fiscale»

Nella causa C-522/13,

avente ad oggetto la domanda di decisione pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol (Spagna), con decisione del 12 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 1° ottobre 2013, nel procedimento

Ministerio de Defensa,

Navantia SA

contro

Concello de Ferrol,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e J. L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Concello de Ferrol, da M. Villalba López , avoué, e D. Vidal Lorenzo, abogado;

–        per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da é. Gippini Fournier e B. Stromsky, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, il Ministerio de Defensa (ministero della Difesa spagnolo) e la Navantia SA (in prosieguo: la «Navantia»), e, dall’altra, il Concello de Ferrol (comune di Ferrol), in merito all’esenzione dall’imposta sui beni immobili relativa ad un terreno messo a disposizione di tale società.

 Contesto normativo

3        Il regio decreto legislativo 2/2004, che ha approvato il testo consolidato della legge che disciplina le finanze locali (Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), del 5 marzo 2004 (BOE n. 59, del 9 marzo 2004, pag. 10284), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 2004»), definisce l’imposta sui beni immobili come «una imposta diretta, di carattere reale, che grava sul valore dei beni immobili nei termini stabiliti dalla presente legge».

4        L’articolo 61, paragrafo 1, della legge del 2004 dispone quanto segue:

«Costituisce fatto generatore dell’imposta la titolarità dei seguenti diritti su beni immobili rurali o urbani e sugli immobili aventi caratteristiche speciali:

a)      una concessione amministrativa sugli stessi immobili o sui servizi pubblici ai quali sono destinati;

b)      un diritto reale di superficie;

c)      un diritto reale di usufrutto;

d)      il diritto di proprietà».

5        L’articolo 62 di tale legge, intitolato «Esenzioni», al proprio paragrafo 1, lettera a), così dispone:

«Sono esenti i seguenti beni immobili:

a)      quelli appartenenti allo Stato, alle comunità autonome o agli enti locali, direttamente destinati alla sicurezza dei cittadini e all’offerta di servizi educativi e penitenziari, così come agli immobili statali destinati alla difesa nazionale».

6        L’articolo 63, paragrafi 1 e 2, della legge del 2004, così dispone:

«1.      Sono soggetti passivi, in qualità di contribuenti, le persone fisiche e giuridiche (…) titolari del diritto che, a seconda del caso, costituisce fatto generatore di tale imposta.

(…)

2.      Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano senza pregiudizio della facoltà del soggetto passivo di trasferire ad altri soggetti l’onere fiscale sopportato, secondo le norme di diritto comune.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti o organismi cui si riferisce il paragrafo precedente, trasferiscono la quota dell’imposta dovuta che si applica ai soggetti che, non avendo la qualità di soggetti passivi, utilizzano i loro beni demaniali o patrimoniali dietro remunerazione. Tali soggetti saranno i destinatari del trasferimento di imposta. A tal fine, l’importo trasferibile è determinato in base alla parte del valore catastale che corrisponde alla superficie utilizzata ed al fabbricato direttamente vincolato a ciascuno dei soggetti che, a titolo di locazione o di cessione, beneficiano del diritto d’uso».

 Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

7        La Navantia è una società il cui capitale è interamente detenuto dallo Stato spagnolo. La sua attività consiste nella costruzione e nella manutenzione di navi da guerra per conto di quest’ultimo e di altri Stati, membri o meno dell’Unione europea, nonché nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di vari prodotti per il settore privato, principalmente in ambito navale ed energetico.

8        La Navantia dispone di un cantiere navale, avente una superficie di 932 348 m², situato nel territorio del Concello de Ferrol. Per effetto di un accordo concluso il 6 settembre 2001, lo Stato spagnolo ha messo il lotto di terreno di cui è proprietario, corrispondente a tale cantiere, a disposizione della Navantia, attraverso una cessione del diritto d’uso, per la somma di un euro all’anno (in prosieguo: l’«accordo del 2001»).

9        L’imposta sui beni immobili relativa a tale lotto di terreno, il cui importo, per l’anno 2010, è di EUR 590 308,77, è stata percepita dal Concello de Ferrol per gli esercizi anteriori all’anno 2008.

10      Nella sua qualità di proprietario di detto lotto, ed in virtù della cessione alla Navantia del solo diritto di uso, è lo Stato spagnolo ad essere soggetto passivo dell’imposta, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera d), della legge del 2004. Secondo quanto previsto dall’accordo del 2001, lo Stato spagnolo ripercuote l’importo di tale imposta sulla Navantia, di modo che, in definitiva, è quest’ultima a sostenerne l’onere.

11      Per l’esercizio 2008 e quelli successivi, lo Stato spagnolo e la Navantia hanno chiesto al Concello de Ferrol, in base all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), della legge del 2004, di poter beneficiare dell’esenzione fiscale dall’imposta immobiliare relativa al lotto su cui è ubicato il cantiere navale e tale richiesta è stata respinta. Tale rigetto è stato contestato davanti ai giudici competenti ed è tale controversia a costituire l’oggetto del procedimento principale.

12      Con sentenza del 22 ottobre 2012, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Tribunale superiore di giustizia della Galizia) ha annullato una precedente decisione del Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol, del 25 novembre 2011, con cui quest’ultimo aveva respinto il ricorso di cui era stato investito, disponendo detto Tribunale che occorreva ammettere l’esenzione fiscale richiesta. La causa è stata quindi trasmessa al giudice del rinvio.

13      Il Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol ritiene che il beneficio dell’esenzione fiscale richiesta possa comportare la concessione, a favore della Navantia, di un aiuto di Stato contrario all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che tale esenzione verrebbe concessa per mezzo di risorse pubbliche ad una impresa appartenente allo Stato e sarebbe tale da falsare o rischiare di falsare la concorrenza.

14      Il giudice del rinvio ritiene infatti che, quale beneficiaria ultima dell’esenzione richiesta, la Navantia otterrebbe un vantaggio selettivo, poiché l’onere fiscale normalmente sopportato – e sopportato dai suoi concorrenti privati nel settore della costruzione navale – verrebbe ridotto mediante una perdita di risorse per il Concello de Ferrol. Considerato tale rafforzamento della posizione concorrenziale della Navantia sui mercati interessati dalle sue attività militari e civili, da un lato, la concorrenza sarebbe potenzialmente falsata e, d’altro lato, gli scambi tra gli Stati membri risulterebbero pregiudicati.

15      Alla luce di tali circostanze, Il Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’esenzione fiscale concernente l’imposta sui beni immobili, di cui [la Navantia] è beneficiaria, sia compatibile con l’articolo [107 TFUE] e se il fatto che uno Stato membro [il Regno di Spagna] possa stabilire un’esenzione fiscale su un terreno (…) di sua proprietà, ceduto a un’impresa privata con capitale interamente pubblico (…) in cui detta impresa offre beni e presta servizi suscettibili di scambi tra gli Stati membri, sia compatibile con il medesimo articolo».

 Sulla questione pregiudiziale

16      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce aiuto di Stato, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione dall’imposta sui beni immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in mercati aperti alla concorrenza.

17      Occorre innanzitutto rilevare che la Corte non è investita della questione della compatibilità con l’articolo 107 TFUE del fatto che uno Stato membro abbia messo a disposizione di un’impresa privata, un terreno ad un prezzo simbolico.

18      Per quanto riguarda la questione posta, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

19      Secondo costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che sussistano tutti i presupposti menzionati in tale disposizione (sentenza Commissione/Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

20      Pertanto, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve trattarsi, in primo luogo, di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza Commissione/Deutsche Post, EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

21      Occorre esaminare, in primo luogo, la terza di tali condizioni, secondo cui la misura in questione deve intendersi come la concessione di un vantaggio per il suo beneficiario. A tale proposito, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza parimenti costante della Corte, sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza Commissione/Deutsche Post, EU:C:2010:481, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

22      In tal senso, sono in particolare considerati aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, pur senza costituire sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C-399/10 P e C-401/10 P, EU:C:2013:175, punto 101).

23      Ne consegue che costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, colloca i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti. Per contro, i vantaggi fiscali risultanti da una misura generale, applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE (sentenza P, C-6/12, EU:C:2013:525, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, da un lato, la Navantia è tenuta, ai sensi dell’accordo del 2001, a rimborsare allo Stato spagnolo l’imposta sugli immobili spettante al Concello de Ferrol, secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 della legge del 2004, per il lotto di cui ha la disponibilità e sul quale è ubicato il suo cantiere navale e che, d’altro lato, l’esenzione fiscale controversa, prevista all’articolo 62 della medesima legge, comporta che nessun pagamento di tale imposta venga effettuato, né al Concello de Ferrol da parte dello Stato spagnolo né, di conseguenza, a quest’ultimo da parte della Navantia.

25      Appare inoltre pacifico che, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, della legge del 2004, ogni impresa che operi su un terreno privato o pubblico e che soddisfi almeno una delle condizioni elencate da tale disposizione sia soggetta all’imposta sui beni immobili. A tale riguardo, il Concello de Ferrol rileva che la quasi totalità delle imprese soddisfano almeno una di tali condizioni e che solo il particolare meccanismo di cessione del diritto d’uso, messo in atto dall’accordo del 2001, permetterebbe alla Navantia di sottrarsi alla qualifica di soggetto passivo d’imposta.

26      Inoltre, come precisato dal Concello de Ferrol, si evince dall’articolo 63, paragrafo 2, di detta legge che, nei casi atipici, come quello di cui al procedimento principale, nei quali l’utilizzo di un terreno non è accompagnato da almeno uno dei diritti che costituiscono il fatto generatore dell’imposta sui beni immobili, esiste un obbligo giuridico per lo Stato spagnolo di trasferire tale imposta sull’utilizzatore del terreno. L’accordo del 2001 risponde a tale obbligo giuridico.

27      In tali circostanze, occorre considerare che l’imposta sugli immobili costituisce un tributo che la Navantia è normalmente tenuta a versare e che l’esenzione di cui beneficia ha come effetto di alleggerire direttamente, senza bisogno di alcun ulteriore intervento, gli oneri normalmente gravanti sul budget di un’impresa che si trovi in una situazione identica alla sua. Di conseguenza, risulta che una tale esenzione fiscale conferisce un vantaggio economico alla Navantia.

28      Per quanto il governo spagnolo rilevi che, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), della legge del 2004, l’esenzione prevista da tale disposizione non è stata istituita a beneficio di imprese quali la Navantia, ma esclusivamente a vantaggio dello Stato spagnolo quale soggetto passivo dell’imposta sui beni immobili e che gli obiettivi perseguiti rispondono a valutazioni di difesa nazionale, occorre ricordare che le motivazioni sottese ad una misura di aiuto non sono sufficienti a sottrarre ipso facto tale misura alla qualifica di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché tale disposizione non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenze Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2012:318, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

29      Orbene, nella fattispecie, come emerge dai punti da 24 a 26 della presente sentenza, risulta che, per effetto degli articoli 62, paragrafo 1, lettera a), e 63, paragrafo 2, della legge del 2004, nonché in applicazione dell’accordo del 2001, l’esenzione dall’imposta sui beni immobili comporterebbe un alleggerimento diretto, senza bisogno di alcun intervento ulteriore, degli oneri che, in assenza di tale esenzione, graverebbero sul budget della Navantia.

30      Avendo il governo spagnolo sottolineato che una tale esenzione deve essere considerata come una compensazione costituente la contropartita alle prestazioni effettuate dalla Navantia per adempiere ad obblighi di servizio pubblico, di modo che tale misura non comporterebbe vantaggi per detta impresa, occorre constatare che l’esistenza di un legame tra, da una parte, tale esenzione e, d’altra parte, gli eventuali servizi di interesse pubblico resi dalla Navantia, non risulta in alcun modo dal fascicolo di cui dispone la Corte.

31      In tale contesto, occorre considerare che l’esenzione fiscale sui beni immobili richiesta conferisce un vantaggio economico alla Navantia.

32      Conviene inoltre ricordare che l’articolo 107 TFUE vieta gli aiuti che «favor[iscono] talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi (sentenza P, EU:C:2013:525, punto 17).

33      Pertanto, se è vero che costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, colloca i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto a quella degli altri contribuenti, lo stesso non può dirsi dei vantaggi risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici, che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi della medesima disposizione (sentenza P, EU:C:2013:525, punto 18).

34      A tale riguardo, risulta da consolidata giurisprudenza della Corte che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime (sentenza Portogallo/Commissione, C-88/03, EU:C:2006:511, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

35      Pertanto, la qualificazione di una misura fiscale nazionale come «selettiva» presuppone, in un primo momento, l’identificazione ed il previo esame del regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato. È a fronte di tale regime tributario ordinario o «normale» che si deve valutare e accertare, in un secondo momento, l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime ordinario, in quanto introduce differenziazioni tra gli operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga (sentenza Paint Graphos e a., da C-78/08 a C-80/08, EU:C:2011:550, punto 49).

36      Sotto questo profilo, dagli elementi a disposizione della Corte emerge, da un lato, che, secondo quanto disposto dagli articoli da 60 a 63 della legge del 2004, ogni possesso o utilizzo di un terreno comporta, in linea di principio, l’assoggettamento all’imposta sui beni immobili. Occorre pertanto considerare che il regime di tale imposta costituisce il regime giuridico di riferimento cui rapportare la valutazione dell’eventuale carattere selettivo della misura di esenzione di cui trattasi.

37      D’altro lato, è già stato rilevato che, in deroga alla regola generale enunciata al punto precedente, l’utilizzo del lotto di terreno sul quale si trova il cantiere navale della Navantia è esonerato dal pagamento dell’imposta sui beni immobili in applicazione dell’esenzione controversa e per effetto dell’accordo del 2001, dal momento che quest’ultimo prevede la cessione a tale impresa del solo diritto d’uso di detto lotto.

38      Si deve pertanto determinare se un’esenzione fiscale quale quella di cui al procedimento principale sia tale da favorire la Navantia rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal regime spagnolo dell’imposta sui beni immobili, ossia la tassazione del possesso o dell’utilizzo di un terreno.

39      A tale riguardo, emerge dal fascicolo che l’esenzione dei beni immobili dello Stato «destinati alla difesa nazionale», prevista all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), della legge del 2004, può trovare applicazione nei confronti di tutte le attività di una impresa quale la Navantia, senza che occorra distinguere a seconda che queste abbiano carattere militare o civile, circostanza questa che il giudice del rinvio è tenuto a verificare.

40      Pertanto, occorre considerare che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella della Navantia, sotto il profilo dell’obiettivo della tassazione del possesso o dell’utilizzo di un terreno, non soltanto le imprese che possiedono od utilizzano terreni per finalità in parte riconducibili alla difesa nazionale, ma anche quelle che possiedono od utilizzano terreni per fini esclusivamente civili.

41      Pertanto, è evidente che, rispetto a tale ultima categoria di imprese, la Navantia beneficerebbe, per quanto riguarda le sue attività civili, di un vantaggio fiscale non esigibile dalle altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Occorre pertanto considerare che il vantaggio fiscale esaminato presenterebbe a priori carattere selettivo.

42      Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra le imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono, circostanza che spetta allo Stato membro interessato dimostrare (sentenza Portogallo/Commissione, EU:C:2006:511, punti 52 e 80 nonché giurisprudenza ivi citata).

43      Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema tributario generale può infatti essere giustificata alla luce della natura e dell’economia generale del sistema fiscale qualora lo Stato membro interessato sia in grado di dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del proprio sistema tributario. In proposito occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime tributario e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi (sentenza Portogallo/Commissione, EU:C:2006:511, punto 81).

44      Nel caso di specie, non emerge dagli elementi trasmessi alla Corte che il governo spagnolo abbia addotto un qualsiasi argomento atto a dimostrare che l’esenzione fiscale richiesta risulterebbe direttamente dai principi informatori o basilari del sistema fiscale di tale Stato membro, né che essa sarebbe necessaria per il funzionamento e l’efficacia di tale sistema fiscale. Inoltre, come è stato rilevato dalla Commissione europea, l’esenzione dei beni immobili dello Stato destinati alla difesa nazionale non sembra essere in rapporto diretto con gli obiettivi della stessa imposta sui beni immobili. Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare l’esistenza di un’eventuale giustificazione alla luce di tutti gli elementi rilevanti per la controversia di cui è investito.

45      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rilevare che, nella fattispecie, la terza condizione, relativa all’esistenza di un vantaggio economico per il beneficiario della misura di esenzione richiesta, può essere soddisfatta.

46      In secondo luogo, riguardo alla prima condizione, relativa ad un intervento dello Stato o per mezzo di risorse statali, occorre rammentare che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Emerge infatti dal tenore stesso di tale disposizione, e dalle norme procedurali di cui all’articolo 108 TFUE, che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui trattasi (sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., EU:C:2013:175, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

47      Di conseguenza, occorre verificare se esiste un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio accordato al beneficiario e, dall’altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio (v., in tal senso, sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., EU:C:2013:175, punto 109).

48      A tale riguardo, da un lato è incontestato che l’esenzione fiscale richiesta sia stata instaurata dallo Stato spagnolo e che essa costituisca pertanto un intervento di quest’ultimo. D’altro lato, risulta pacifico che l’alleggerimento di un onere normalmente gravante sul budget della Navantia, che risulterebbe da tale esenzione, avrebbe come corollario la diminuzione del budget del Concello de Ferrol.

49      Alla luce di tali circostanze, la condizione relativa all’intervento dello Stato per mezzo delle proprie risorse potrebbe considerarsi soddisfatta, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

50      Tale constatazione non è smentita dall’argomentazione del governo spagnolo con cui quest’ultimo si riferisce alle sentenze Streekgewest (C-174/02, EU:C:2005:10), nonché Distribution Casino France e a. (da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, EU:C:2005:657). Tale giurisprudenza, infatti, è priva di pertinenza rispetto al procedimento principale, in quanto riguarda una fattispecie distinta da quella in quest’ultimo trattata, in cui l’imposta è parte integrante di una misura di aiuto e costituisce, pertanto, essa stessa un aiuto. Per contro, nel procedimento principale, non è stato in alcun modo affermato che l’imposta sui beni immobili costituisca essa stessa una misura di aiuto, ma soltanto che la relativa esenzione porti, nel caso di specie, a conferire un aiuto a beneficio della Navantia.

51      In terzo luogo, in merito alla seconda ed alla quarta condizione, relative all’incidenza di un’esenzione fiscale come quella di cui al procedimento principale sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza, si deve ricordare che, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo ad incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza Libert e a., C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

52      In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (sentenza Libert e a., EU:C:2013:288, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

53      Nel caso di specie, è pacifico che il settore della costruzione navale sia un mercato aperto alla concorrenza ed agli scambi tra gli Stati membri, nel quale la Navantia si trova pertanto in una situazione di concorrenza con altre imprese. Inoltre, come emerge dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, è questo il caso non soltanto riguardo alle attività civili di detta impresa, ma anche rispetto alle attività nel settore militare.

54      In tali condizioni, l’esenzione fiscale richiesta è idonea a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza, il che spetta al giudice del rinvio determinare.

55      Ne deriva che le quattro condizioni enunciate al punto 20 della presente sentenza appaiono soddisfatte nel caso di specie. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme degli elementi rilevanti per la controversia di cui è investito, valutati alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte, detta esenzione fiscale debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

56      Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che può costituire un aiuto di Stato, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione fiscale dall’imposta sugli immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in mercati aperti alla concorrenza. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme degli elementi rilevanti per la controversia di cui è investito, valutati alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte, una tale esenzione fiscale debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi della medesima disposizione.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che può costituire un aiuto di Stato, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione fiscale dall’imposta sugli immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in mercati aperti alla concorrenza. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme degli elementi rilevanti per la controversia di cui è investito, valutati alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, una tale esenzione fiscale debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi della medesima disposizione.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.