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25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 30 ottobre 2013 — Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner Raith quale avente causa della sig.ra Maria Schweier

(Causa C-560/13)

2014/C 24/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Ulm

Convenuto: Ingeborg Wagner Raith, quale avente causa della defunta sig.ra Maria Schweier

Intervenienti: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

1)

Se la libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 73 B del Trattato CE (divenuto, dal 1o maggio 1999, articolo 56 CE) (1) non osti, nel caso di partecipazioni in fondi d’investimento di Stati terzi, a una normativa nazionale (nella fattispecie l’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG) secondo cui, ricorrendo determinate condizioni, sono imputati ai soggetti nazionali titolari di partecipazioni in fondi d’investimento esteri, oltre ai dividendi distribuiti, ricavi fittizi pari al 90 % della differenza tra il primo e l’ultimo prezzo di riacquisto dell’anno e, in ogni caso, non inferiori al 10 % dell’ultimo prezzo di riacquisto (o del valore di Borsa o di mercato), in ragione del fatto che tale normativa, rimasta sostanzialmente invariata dal 31 dicembre 1993, riguarda la prestazione di servizi finanziari ai sensi della clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti di cui all’articolo 73 C, paragrafo 1 del Trattato CE (divenuto, dal 1o maggio 1999, articolo 57, paragrafo 1, CE) (2).

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2)

Se la partecipazione in un siffatto fondo d’investimento, con sede in uno Stato terzo, integri sempre un investimento diretto ai sensi dell’articolo 73 C, paragrafo 1, del Trattato CE (divenuto, dal 1o maggio 1999, articolo 57, paragrafo 1, CE) o se la risposta a tale questione dipenda dalla circostanza se la partecipazione accordi all’investitore, in ragione delle disposizioni della legge dello Stato in cui ha sede il fondo d’investimento oppure per altri motivi, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione del fondo d’investimento e al suo controllo.


(1)  Articolo 63 TFUE

(2)  Articolo 64, paragrafo 1, TFUE