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25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/11


Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-591/13)

2014/C 24/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 TFUE e 31 dell’accordo SEE (1), avendo adottato e mantenuto disposizioni secondo le quali l’applicazione dell’imposta sulle riserve latenti, generate dalla cessione a titolo oneroso di determinati beni patrimoniali, viene differita mediante «trasferimento» sui nuovi beni patrimoniali acquistati o prodotti fino alla vendita di questi ultimi, a condizione che questi nuovi beni facciano parte del patrimonio di una sede aziendale del soggetto passivo ubicata nel territorio nazionale, mentre un siffatto differimento non è possibile quando i medesimi beni appartengono al patrimonio di una sede aziendale del soggetto passivo ubicata in un altro Stato membro o in un altro Stato dello Spazio economico europeo.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base a dette disposizioni tedesche, in caso di cessione di determinati beni patrimoniali aziendali, la plusvalenza risultante non è soggetta immediatamente a tassazione se il soggetto passivo acquista o produce alcuni nuovi beni patrimoniali aziendali entro un determinato termine. In tal caso, la tassazione di detta plusvalenza risultante dalla cessione dei beni iniziali è differita, mediante «trasferimento» delle corrispondenti riserve latenti, fino al momento della cessione dei nuovi beni acquistati o prodotti. Tuttavia, tale differimento è concesso solo se i nuovi beni acquistati o prodotti appartengono al patrimonio di una sede aziendale ubicata nel territorio nazionale, e non invece quando la sede aziendale di cui trattasi si trova in un altro Stato membro o in un altro Stato dello Spazio economico europeo. A parere della Commissione, la citata normativa viola la libertà di stabilimento.


(1)  Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994 L 1, pag. 3).