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1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/5


Ricorso proposto il del 19 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-678/13)

2014/C 61/08

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e D. Milanowska)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, ai sensi dell’articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che la Repubblica di Polonia, avendo applicato un’aliquota IVA ridotta, tra l’altro, alle cessioni di:

apparecchi medici, materiale ausiliario e altri strumenti medici non esclusivamente destinati all’uso personale degli invalidi e/o non normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità;

prodotti quali, tra gli altri, agenti disinfettanti, prodotti o preparati ad uso farmaceutico e prodotti sanitari, che non siano prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie o per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell’igiene femminile;

elencati nell’allegato 3 della legge polacca sull’IVA, relativo ai dispositivi medici e ai prodotti medici e farmaceutici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva IVA (1), in combinato disposto con l’allegato III della stessa;

Condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione sostiene che la Repubblica di Polonia applica un’aliquota IVA ridotta a beni non appartenenti alla categoria di beni menzionati nell’allegato III della direttiva IVA. Tali beni dovrebbero essere assoggettati all’aliquota normale, non potendo rientrare nell’ambito della deroga di cui all’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva.

Secondo la Commissione, i beni controversi non sono qualificabili né come prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie o per trattamenti medici e veterinari, né come apparecchi normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, destinati esclusivamente all’uso personale degli invalidi. Inoltre, molte delle categorie di beni cui si applica l’aliquota IVA ridotta in forza delle disposizioni polacche sono vaghe o formulate in modo impreciso, il che rende impossibile accertare quali beni effettivamente vi rientrino.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).