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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 settembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposizione di dividendi di portafogli azionari – Ritenuta alla fonte – Restrizione – Pressione fiscale definitiva – Elementi ai fini del raffronto della rispettiva pressione fiscale dei contribuenti residenti e dei contribuenti non residenti – Comparabilità – Considerazione dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle società – Convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione – Neutralizzazione della restrizione in via convenzionale»

Nelle cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14,

aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisioni del 20 dicembre 2013, pervenute in cancelleria il 13 gennaio 2014, il 15 gennaio 2014 e il 16 gennaio 2014, nei procedimenti

J. B. G. T. Miljoen (C-10/14),

X (C-14/14),

Société Générale SA (C-17/14)

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Ó Caoimh (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 marzo 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per J. B. G. T. Miljoen, da E. Nijkeuter;

–        per X, da N. de Haan, G. Meussen e S. Baum-Sillé, advocaten;

–        per la Société Générale SA, da M. Sanders e A. Breuer, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, M. Gijzen e M. de Ree, in qualità di agenti, assistite da I. Siemonsma e H. Guiljam;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, K. Sparrman, L. Swedenborg, E. Karlsson e F. Sjövall, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da J. Beeko, in qualità di agente, assistita da S. Ford, barrister;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e A. Cordewener, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE.

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie fra, da un lato, il sig. Miljoen, X e la Société Générale SA (in prosieguo: la «Société Générale») e, dall’altro, lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato incaricato delle finanze), relativamente alla ritenuta alla fonte prelevata dalla suddetta amministrazione sui dividendi di origine olandese distribuiti ai ricorrenti del procedimento principale.

 Contesto normativo

 Il diritto olandese

 La legge sull’imposta sui dividendi

3        L’articolo 1 della legge sull’imposta sui dividendi (Wet op de dividendbelasting), nella versione applicabile ai fatti in discussione nei procedimenti principali, è così formulato:

«1.      Un’imposta diretta, denominata “imposta sui dividendi”, è trattenuta in capo ai soggetti che – direttamente o per mezzo di certificati – beneficiano di redditi provenienti da azioni, da certificati di godimento e da prestiti, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della legge del 1969 sull’imposta sulle società [(Wet op de vennootschapsbelasting 1969; in prosieguo: la “legge sull’imposta sulle società”)], relativi a società per azioni, società private a responsabilità limitata, società in accomandita e altre società stabilite nei Paesi Bassi, il cui capitale è integralmente o parzialmente suddiviso in azioni.

2.      Ai fini dell’applicazione della presente legge, i titoli rappresentativi di fondi comuni d’investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della [legge sull’imposta sulle società], sono assimilati a azioni in società il cui capitale è integralmente o parzialmente suddiviso in azioni, e i fondi sono assimilati a società.

(...)».

4        In forza dell’articolo 5 della legge sull’imposta sui dividendi, detta imposta è pari al 15% del rendimento.

5        Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della legge in parola:

«Una persona giuridica stabilita nei Paesi Bassi e non assoggettata all’imposta sulle società può chiedere all’ispettore [Inspecteur; ispettore del servizio tributario] di adottare una decisione, che può formare oggetto di reclamo, diretta a ottenere il rimborso dell’imposta sui dividendi trattenuta a suo carico nel corso di un anno civile (...)».

 La legge IR 2001

6        La legge relativa all’imposta sui redditi del 2001 (Wet Inkomstenbelasting 2001), nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge IR 2001»), definisce il regime d’imposizione sui redditi delle persone fisiche.

7        L’articolo 2.13 della menzionata legge fissa al 30% l’aliquota impositiva applicabile al reddito derivante dal risparmio e dagli investimenti, che rientra nella categoria dei redditi imponibili qualificata come «casella 3» o «categoria 3».

8        L’articolo 5.1 della legge in parola prevede che i redditi imponibili derivanti da risparmio e da investimenti sono costituiti dal «vantaggio tratto dal risparmio e dagli investimenti, meno la detrazione personale».

9        In forza dell’articolo 5.2 della legge di cui trattasi, il rendimento proveniente da risparmio e da investimenti è stabilito forfettariamente al 4% della media fra la base del rendimento all’inizio dell’anno civile e la base del rendimento alla fine dell’anno civile, purché detto valore medio sia superiore alla franchigia.

10      L’articolo 5.3, paragrafo 1, della legge IR 2001 prevede che la base del rendimento sia costituita dal «valore degli attivi meno il valore degli elementi passivi». All’articolo 5.3, paragrafo 2, della legge IR 2001, gli attivi sono così definiti:

«a.       i beni immobili;

b.      i diritti afferenti, in modo diretto o indiretto, ai beni immobili;

c.      i beni mobili non utilizzati né consumati a fini personali dal contribuente o dalle persone facenti parte della sua famiglia, nonché i beni mobili utilizzati o consumati a fini personali ma che fungono tuttavia principalmente da investimento;

d.      i diritti su beni mobili;

e.      i diritti non reali, come il denaro;

f.      gli altri diritti patrimoniali con valore di mercato».

11      All’articolo 5.3, paragrafo 3, della legge IR 2001, è precisato che «[gli] elementi passivi sono obbligazioni che hanno un valore di mercato».

12      L’articolo 5.5 della legge IR 2001, intitolato «Franchigia», al paragrafo 1 dispone che la franchigia è pari a EUR 20 014. I paragrafi da 2 a 4 del suddetto articolo adattano tale regola nel caso particolare di un contribuente che abbia un partner.

13      L’articolo 5.19, paragrafo 1, della legge IR 2001, relativo alla valutazione degli elementi attivi e passivi, prevede che i medesimi siano presi in considerazione secondo il loro valore di mercato.

14      L’articolo 7.1 della legge IR 2001 dispone:

«Nei confronti del contribuente straniero l’imposta sui redditi è riscossa in relazione a:

(...)

b.      i redditi imponibili derivanti da partecipazioni significative in società aventi sede nei Paesi Bassi e

(...)

ottenuti nel corso dell’anno civile».

15      L’articolo 9.2 della legge IR 2001, relativo alle ritenute d’acconto imputabili, al paragrafo 1 prevede che, per i contribuenti residenti, l’imposta sui dividendi è una ritenuta d’acconto. Il paragrafo 8 di tale articolo dispone che, per i contribuenti stranieri, «si considera come una ritenuta d’acconto l’imposta sui dividendi percepita relativa agli elementi costitutivi del reddito complessivo».

 La legge relativa all’imposta sulle società

16      Secondo l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della legge relativa all’imposta sulle società, nella versione applicabile ai fatti in discussione nei procedimenti principali, il reddito olandese è la somma totale degli utili imponibili di un’impresa olandese, ossia il complesso dei vantaggi derivanti da un’impresa o da una parte d’impresa gestita grazie ad una stabile organizzazione nei Paesi Bassi o grazie ad un rappresentante permanente stabilito nei Paesi Bassi (impresa olandese).

17      L’articolo 25 di detta legge è formulato come segue:

«1.      Con ritenuta d’acconto si intende l’imposta riscossa sui dividendi, ad eccezione dell’imposta percepita in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, della [legge sull’imposta sui dividendi], e l’imposta riscossa sui premi dei giochi d’azzardo, purché siffatte imposte siano riscosse sui rendimenti o i premi che non fanno parte dei proventi imponibili o del reddito olandese dell’anno.

2.      In deroga al disposto del paragrafo 1, non si tiene conto dell’imposta sui dividendi in quanto ritenuta d’acconto se il contribuente rispetto al quale l’imposta sui dividendi è trattenuta non è anche il beneficiario effettivo del rendimento sul quale è trattenuta l’imposta sui dividendi. Non è considerato come beneficiario effettivo colui che, nel contesto del rendimento di cui ha beneficiato, ha fornito un corrispettivo che si inscrive in una serie di transazioni, rispetto a cui si può presupporre quanto segue:

a.      i redditi sono andati a profitto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, di una persona fisica o giuridica ammissibile in misura minore a beneficiare di una riduzione, di un rimborso o di una compensazione dell’imposta sui dividendi rispetto alla persona che ha fornito il corrispettivo; e che

b.      detta persona fisica o giuridica conserva o ottiene, in modo diretto o indiretto, una posizione in azioni, certificati di godimento o prestiti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, punto d), della [legge relativa all’imposta sulle società], paragonabile alla posizione che deteneva rispetto a dette azioni, addetti certificati di godimento o prestiti prima dell’inizio della serie di transazioni.

3.      Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2:

a.      può parimenti trattarsi di una serie di transazioni quando le transazioni sono realizzate su di un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge sulla vigilanza finanziaria, o su di una borsa di valori regolamentata situata o attiva in uno Stato non membro dell’Unione europea;

b.      viene assimilata ad una serie di transazioni una transazione concernente solamente l’acquisizione di una o più cedole di dividendi o sulla costituzione di diritti di godimento a breve termine su azioni.

4.      L’imposta sui dividendi che, ai sensi dell’articolo 9.2, paragrafo 4, della [legge IR 2001], non viene in rilievo in quanto ritenuta d’acconto è considerata come ritenuta d’acconto dell’istituto di credito di cui all’articolo 19 g, paragrafo 3, della legge relativa all’imposta sulle retribuzioni del 1964, se tale istituto trasferisce un importo equivalente alla menzionata imposta sui dividendi sul conto bloccato della persona per la quale l’imposta sui dividendi in parola non è presa in considerazione in quanto ritenuta d’acconto. L’imposta sui dividendi di cui, in forza dell’articolo 9.2, paragrafo 4, della [legge IR 2001], non si tiene conto in quanto ritenuta d’acconto è considerata come ritenuta d’acconto del gestore dell’organismo di investimento di cui all’articolo 19 g, paragrafo 3, della legge relativa all’imposta sulle retribuzioni del 1964, se detto gestore impiega un importo equivalente all’imposta sui dividendi per l’acquisizione di uno o più diritti di partecipazione bloccati in tale organismo a vantaggio della persona per la quale tale imposta sui dividendi non è presa in considerazione come ritenuta d’acconto».

 La legge generale sulle imposte statali

18      L’articolo 15 della legge generale sulle imposte statali (Algemene wet inzake rijksbelastingen), nella versione applicabile ai fatti in discussione nei procedimenti principali, stabilisce che la ritenuta d’acconto può essere imputata sull’imposta sul reddito complessivo. Allorché quest’ultima non è sufficiente a compensare l’imposta sui dividendi trattenuta alla fonte, l’imposta sui dividendi è rimborsata.

 La convenzione belgo-olandese

19      La convenzione tra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi diretta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, firmata a Lussemburgo il 5 giugno 2001 (in prosieguo: la «convenzione belgo-olandese»), così dispone al suo articolo 10:

«1.      I dividendi pagati da una società che è residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in tale altro Stato.

2.      Tuttavia, tali dividendi sono imponibili altresì nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può superare:

(...)

b)      il 15% dell’importo lordo dei dividendi (…)».

20      L’articolo 23 della menzionata convenzione, intitolato «Metodi per eliminare la doppia imposizione», al paragrafo 1, lettera b), così dispone:

«Fatte salve le disposizioni della legislazione belga relative alla detrazione dall’imposta belga delle imposte pagate all’estero, nel caso in cui un residente belga percepisca elementi di reddito compresi nel suo reddito complessivo soggetto all’imposta belga e che consistono in dividendi non esenti dall’imposta belga in forza della lettera c) qui di seguito, in interessi o in royalties di cui all’articolo 12, paragrafo 5, l’imposta olandese riscossa sui suddetti redditi viene detratta dall’imposta belga relativa ai suddetti redditi».

 La convenzione franco-olandese

21      La convenzione tra il governo della Repubblica francese e il governo del Regno dei Paesi Bassi volta ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale nel settore delle imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Parigi il 16 marzo 1973 (in prosieguo: la «convenzione franco-olandese»), all’articolo 10 così prevede:

«1.      I dividendi pagati da una società che è un residente di uno degli Stati a un residente dell’altro Stato sono imponibili in tale altro Stato.

2.      Tuttavia, tali dividendi possono essere soggetti a imposta nello Stato di cui la società che attribuisce i dividendi è residente e in conformità della legislazione del suddetto Stato, ma l’imposta così applicata non può superare:

(...)

b)      il 15% dell’importo lordo dei dividendi (...)».

22      L’articolo 24 della succitata convenzione è intitolato «Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni». Tale articolo 24, B, lettera b), così dispone:

«Per quanto riguarda i redditi considerati [all’articolo] 10 (...) assoggettati all’imposta olandese conformemente alle disposizioni del [suddetto articolo], la Francia accorda alle persone che risiedono in Francia e percepiscono tali redditi un credito d’imposta di importo pari all’imposta olandese.

Tale credito d’imposta, che non può essere superiore all’importo dell’imposta applicata in Francia sui redditi di cui trattasi, viene detratto dalle imposte previste dall’articolo 2, paragrafo 3, comma b, nelle cui basi i suddetti redditi sono inclusi».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 La causa C-10/14

23      Il sig. Miljoen, cittadino olandese residente in Belgio, deteneva azioni di tre società quotate in borsa nei Paesi Bassi.

24      Nel corso dell’anno 2007 sono stati distribuiti al sig. Miljoen dividendi per un importo pari a EUR 4 852 a titolo delle azioni summenzionate. Detto importo è stato assoggettato, nei Paesi Bassi, all’imposta sui dividendi con aliquota del 15%, per un importo pari a EUR 729.

25      Nella dichiarazione relativa all’imposta sui redditi per l’anno 2007 nei Paesi Bassi il sig. Miljoen ha dichiarato un reddito globale pari a zero e non ha indicato l’importo dell’imposta sui dividendi da imputare sull’imposta sui redditi.

26      Con riguardo a tale dichiarazione le autorità tributarie olandesi hanno disposto un avviso di accertamento fiscale relativo all’imposta sui redditi. Il sig. Miljoen ha presentato opposizione dinanzi alle suddette autorità per il menzionato avviso e ha chiesto il rimborso dell’imposta sui dividendi a concorrenza di un importo pari a EUR 438 con la motivazione che egli avrebbe subito, in quanto contribuente non residente, un trattamento discriminatorio vietato dall’articolo 63 TFUE. In seguito a tale reclamo le autorità in parola hanno adottato una decisione in cui confermavano l’avviso di cui trattasi.

27      Il sig. Miljoen ha proposto un ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Rechtbank te Breda (tribunale di Breda) vertente segnatamente sul punto di determinare se la differenza di trattamento sotto il profilo fiscale che lamenta, fra residenti e non residenti, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE. Poiché suddetto giudice ha dichiarato che, nella causa di cui era stato investito, non sussistevano restrizioni, il sig. Miljoen ha proposto impugnazione in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

 La causa C-14/14

28      X, cittadina olandese residente in Belgio, deteneva 2 delle 95 azioni costituenti il capitale sociale dell’A Holding BV, società stabilita nei Paesi Bassi, corrispondenti al 2,1% di tale capitale. Nel corso del 2007 le sono stati distribuiti dividendi per un importo complessivo pari a EUR 107 372 a titolo della sua partecipazione. Su detto importo sono stati trattenuti EUR 16 105,80 a titolo dell’imposta sui dividendi.

29      In quanto residente belga X è stata assoggettata a prelievo fiscale, in Belgio, a titolo dell’imposta sulle persone fisiche, con aliquota del 25% e per un importo pari a EUR 22 816,22, sull’importo netto dei dividendi. Ciò nondimeno, nell’ambito della menzionata imposizione, ella ha potuto ottenere una detrazione parziale dell’imposta sui dividendi versata nei Paesi Bassi. Dal fascicolo risulta che a tale titolo le è stato restituito un importo pari a EUR 4 026.

30      X ha presentato opposizione dinanzi alle autorità tributarie olandesi avverso la trattenuta dell’imposta sui dividendi, con la motivazione che avrebbe subito un trattamento discriminatorio in quanto contribuente non residente. Le suddette autorità hanno respinto tale opposizione con decisione del 29 marzo 2010.

31      X ha proposto ricorsi dinanzi al Rechtbank te Breda contro la suddetta decisione. Tale giudice ha considerato che i ricorsi in parola fossero, in parte, fondati. X e lo Staatssecretaris van Financiën hanno proposto appelli avverso la pronuncia del summenzionato giudice dinanzi al Gerechtshof te’s-Hertogenbosch (corte d’appello di Hertogenbosch), la quale, nella sua sentenza, ha confermato, in parte, la pronuncia di cui trattasi. X e lo Staatssecretaris van Financiën hanno proposto ricorsi per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

 La causa C-17/14

32      La Société Générale è una società stabilita in Francia. Tramite il suo fondo d’investimento, parimenti stabilito in Francia, essa ha detenuto, nel periodo dal 2000 al 2008, pacchetti di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale sociale di società olandesi quotate in borsa. Nel corso di tali anni alla Société Générale sono stati distribuiti dividendi, dopo una ritenuta alla fonte del 15% effettuata dalle autorità tributarie olandesi a titolo dell’imposta sui dividendi.

33      Relativamente al periodo compreso fra il 2000 e il 2007 la Société Générale ha ottenuto l’imputazione integrale dell’imposta sui dividendi trattenuta nei Paesi Bassi sull’imposta sulle società pagata in Francia.

34      Poiché la Société Générale aveva subito delle perdite nel corso dell’esercizio relativo al 2008, l’imposta sui dividendi trattenuta nei Paesi Bassi in tale anno non è stata imputata sull’imposta sulle società pagata in Francia. La Société Générale considera che l’importo integrale dell’imposta sui dividendi trattenuto nei Paesi Bassi dovrebbe esserle restituito, in quanto le società residenti nel menzionato Stato membro hanno il diritto di detrarre tale imposta dall’imposta sulle società, possibilità che non sussiste per gli azionisti non residenti. La Société Générale ritiene quindi di aver subito un trattamento discriminatorio in quanto contribuente non residente.

35      Per quanto riguarda la domanda diretta ad ottenere l’imputazione o il rimborso dell’imposta sui dividendi trattenuta nel corso degli anni 2007 e 2008, il Rechtbank te Haarlem (tribunale di Haarlem) ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale, con la motivazione che, relativamente all’esercizio dell’anno 2007, le autorità tributarie francesi avrebbero imputato integralmente l’importo dell’imposta olandese sui dividendi su quello dell’imposta sulle società e, relativamente all’esercizio dell’anno 2008, la Société Générale non avrebbe dimostrato che la pressione fiscale olandese gravante sui dividendi fosse più elevata di quanto lo sarebbe stata in una situazione interna. Il Gerechtshof te Amsterdam (corte d’appello di Amsterdam) ha altresì considerato che il raffronto fra la situazione tributaria di un contribuente residente e quella di un contribuente non residente doveva limitarsi all’imposta sui dividendi e che non era stato dimostrato che la Société Générale fosse assoggettata all’imposta sui dividendi in modo diverso rispetto ad un contribuente residente. La Société Générale ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso per cassazione contro la sentenza del Gerechtshof te Amsterdam.

 Le questioni pregiudiziali

36      Nei tre procedimenti principali il giudice del rinvio s’interroga sul punto se la normativa nazionale operi una differenza di trattamento fiscale tra azionisti non residenti, persone fisiche o società, i quali ricevono i dividendi oggetto di una ritenuta alla fonte, e azionisti siffatti residenti, i cui dividendi percepiti costituiscono parimenti oggetto della ritenuta summenzionata, ma che possono imputare la stessa sulla rispettiva imposta sui redditi o sull’imposta sulle società, e se tale normativa costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

37      In particolare detto giudice illustra che l’imposta sui dividendi è applicata agli azionisti residenti e agli azionisti non residenti con la medesima aliquota forfettaria. Per questi ultimi si tratta di un’imposta definitiva, mentre, nel caso degli azionisti residenti, l’imposta sui dividendi è imputata sull’imposta sui redditi o sull’imposta sulle società. Tale giudice osserva che, per valutare se le situazioni dei residenti e dei non residenti siano comparabili, risulta essenziale accertare se l’imputazione in parola debba essere presa in considerazione.

38      Il giudice del rinvio si pone altresì delle questioni sulle modalità di fissazione della base imponibile dell’imposta sui redditi nel caso in cui si dovesse tenere conto di siffatta imputazione.

39      Nell’ipotesi in cui la Corte giudicasse che occorre mettere a raffronto le situazioni degli azionisti residenti e degli azionisti non residenti per quanto riguarda l’imposta sui redditi, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, quale sia il periodo di riferimento da prendere in considerazione per effettuare il menzionato raffronto. Un residente olandese, infatti, sarebbe soggetto a imposizione secondo una modalità forfettaria a titolo dell’imposta sui dividendi, compresi gli anni in cui non ottiene dividendi. Il giudice di cui trattasi desidera quindi accertare se occorra valutare l’onere fiscale olandese considerando le imposte gravanti il complesso dei dividendi delle azioni olandesi versati a un non residente nel corso di un periodo di riferimento pari ad un anno o più oppure, considerando separatamente, per ogni impresa olandese che distribuisca dividendi, le imposte gravanti tali dividendi versati nel corso di detto periodo di riferimento. In secondo luogo, nella causa C-14/14, il giudice del rinvio si chiede se sia d’uopo tenere conto, ai fini del raffronto di cui trattasi, dell’esenzione fiscale, a beneficio dei contribuenti residenti, relativa al capitale di cui all’articolo 5.5 della legge IR 2001. In terzo luogo nella causa C-17/14, il giudice del rinvio chiede se si debba tenere conto, ai medesimi fini, di tutte le spese economicamente collegate alle azioni da cui risultano i dividendi o, diversamente, dell’eventuale imputazione dei dividendi inclusi nel prezzo di acquisto delle azioni nonché dell’eventuale costo del finanziamento risultante dalla detenzione delle azioni in parola.

40      Inoltre, nelle cause C-14/14 e C-17/14, il giudice del rinvio si chiede se il carattere discriminatorio di una ritenuta alla fonte possa essere validamente neutralizzato da una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, come quelle in discussione nei procedimenti principali, che prevede vuoi una riduzione dell’imposta nello Stato membro di residenza per mezzo dell’imputazione su detta imposta dell’imposta trattenuta alla fonte, vuoi che l’imposta dovuta dal contribuente non residente non sia più elevata rispetto a quella che deve versare il contribuente residente.

41      In tale contesto lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

–        Nella causa C-10/14:

«1)      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato della fonte ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche all’imposta sui redditi gravante sui redditi da dividendi, con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, per valutare se la pressione fiscale effettiva per un non residente sia superiore a quella per un residente, occorra raffrontare l’imposta sui dividendi olandese prelevata a carico di un non residente con l’imposta sui redditi olandese dovuta da un residente stabilita sulla base del reddito forfettario che nell’anno in cui sono percepiti i dividendi può essere imputato alla totalità delle azioni di investimento in società olandesi da questi posseduta, o se invece il diritto dell’Unione europea imponga di prendere in considerazione un altro parametro di raffronto».

–        Nella causa C-14/14:

«1)      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato della fonte ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche all’imposta sui redditi gravante sui redditi da dividendi, con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, per valutare se la pressione fiscale effettiva per un non residente sia superiore a quella per un residente, occorra raffrontare l’imposta sui dividendi olandese prelevata a carico di un non residente con l’imposta sui redditi olandese dovuta da un residente stabilita sulla base del reddito forfettario che nell’anno in cui sono percepiti i dividendi può essere imputato alla totalità delle azioni di investimento in società olandesi da questi posseduta, o se invece il diritto dell’Unione europea imponga di prendere in considerazione un altro parametro di raffronto. Se in detto raffronto occorra prendere in considerazione anche la franchigia applicabile ai residenti e, in tal caso, in che misura [v. sentenza del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12, EU:C:2013:662].

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente discriminatoria sia validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione stipulata dallo Stato della fonte, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda una riduzione dell’imposta nello Stato di residenza mediante compensazione della ritenuta alla fonte e che, sebbene detta possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta la riduzione dell’imposta concessa dallo Stato di residenza, dato che sono assoggettati ad imposta soltanto il dividendo netto percepito, determini una compensazione integrale della parte discriminatoria della ritenuta alla fonte».

–        Nella causa C-17/14:

«1)      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato della fonte ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche all’imposta sulle società, con la quale viene compensata l’imposta sui dividendi per i residenti.

2)      a)     In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel raffronto si debba tenere conto di tutti i costi che, sotto il profilo economico, sono correlati alle azioni per le quali sono distribuiti dividendi.

2)      b)     In caso di risposta negativa alla questione precedente, se si debba invece tenere conto di un’eventuale imputazione dei dividendi compresi nel costo dell’acquisizione delle azioni e di un eventuale onere di finanziamento determinato dal possesso delle azioni di cui trattasi.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente discriminatoria sia validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione, stipulata dallo Stato della fonte, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda una disposizione a tal fine e che, sebbene tale possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta essa determini che per un non residente nei Paesi Bassi la pressione fiscale non è superiore a quella di un residente. Se, in caso di insufficiente compensazione nell’anno in cui sono distribuiti i dividendi, ai fini della valutazione della neutralizzazione sia rilevante la possibilità di trasferire un disavanzo e di utilizzare la compensazione negli anni successivi».

42      Con decisioni del presidente della Corte del 2 aprile 2014 le cause C-10/14, C-14/14 e C-17/14 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

43      Con le questioni poste, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nei procedimenti principali, che impone una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società residente tanto ai contribuenti residenti quanto ai contribuenti non residenti, prevedendo un meccanismo di detrazione o di rimborso dell’imposta in parola unicamente per i contribuenti residenti, mentre, per i contribuenti non residenti, persone fisiche e società, siffatta imposta costituisce un’imposta definitiva.

 Sulla sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE

44      Secondo costante giurisprudenza della Corte, le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati (v. sentenza Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

45      Relativamente al punto di accertare se una normativa di uno Stato membro come quella in discussione nei procedimenti principali costituisca una restrizione ai movimenti di capitali, è d’uopo rilevare che, in forza della menzionata normativa, tanto i dividendi distribuiti ad un contribuente non residente quanto quelli distribuiti ad un contribuente residente sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte all’aliquota del 15%. Tuttavia, per quanto riguarda il contribuente non residente che beneficia di dividendi, la trattenuta in parola è prelevata a titolo definitivo, mentre, rispetto al contribuente residente che beneficia di dividendi, sia questi una persona fisica oppure una società, si tratta, rispettivamente, di una ritenuta d’acconto della sua imposta sui redditi o di una ritenuta d’acconto della sua imposta sulle società.

46      Con riguardo, infatti, da un lato, ai dividendi distribuiti a una persona fisica residente nei Paesi Bassi, dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte risulta che la ritenuta alla fonte costituisce una ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi di cui alla «categoria 3», l’aliquota della quale è fissata al 30% e la cui base imponibile corrisponde al rendimento fissato, forfettariamente, al 4% della media del valore delle azioni meno il valore degli elementi passivi calcolata all’inizio e alla fine dell’anno civile preso in considerazione. Dai suddetti elementi del fascicolo emerge parimenti che un residente può ottenere una restituzione della ritenuta in parola, vuoi detraendo la menzionata ritenuta d’acconto dalla sua imposta sui redditi, vuoi ottenendo il rimborso della menzionata ritenuta alla fonte, allorché l’importo dell’imposta sui redditi che deve versare risulta inferiore a suddetta ritenuta.

47      D’altro lato, per quanto riguarda i dividendi distribuiti ad una società stabilita nei Paesi Bassi, dai citati elementi del fascicolo risulta che la medesima è soggetta ad imposizione sui propri dividendi, dopo detrazione delle spese, ad un’aliquota pari al 25,5% per lo scaglione fiscale più elevato. In tal caso, detta società può, in conformità all’articolo 25 della legge relativa all’imposta sulle società, imputare l’imposta sui dividendi, trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto, sull’imposta sulle società cui essa è assoggettata nei Paesi Bassi. Quando l’importo di quest’ultima sia insufficiente per compensare quello dell’imposta sui dividendi, detta società può ottenere il rimborso dell’imposta di cui trattasi. Inversamente, quando la società che detiene quote sociali o azioni sia non residente, l’imposta sui dividendi, trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto, è definitiva.

48      Per valutare se una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nei procedimenti principali, sia compatibile con l’articolo 63 TFUE, spetta al giudice del rinvio, che è l’unico a poter conoscere dei fatti dei procedimenti dinanzi ad esso pendenti, verificare se, per quanto riguarda i dividendi in parola, l’applicazione ai ricorrenti nei procedimenti principali della ritenuta alla fonte del 15% prevista dalla normativa nazionale comporti che su detti ricorrenti gravi, in definitiva, una pressione fiscale più elevata, nei Paesi Bassi, rispetto a quella sopportata dai residenti per i medesimi dividendi.

49      In proposito il giudice del rinvio si pone delle domande sugli elementi di cui deve tenere conto al fine di porre a raffronto la pressione fiscale rispettivamente gravante su residenti e su non residenti nello Stato membro della fonte dei dividendi, e a tal fine opera una distinzione fra la pressione sopportata dai contribuenti persone fisiche (cause C-10/14 e C-14/14) e quella sostenuta dalle società (causa C-17/14).

 Sugli elementi di cui tenere conto ai fini del raffronto fra la pressione fiscale dei contribuenti persone fisiche che sono residenti e quella dei contribuenti persone fisiche non residenti

50      Nelle cause C-10/14 e C-14/14 il giudice del rinvio si pone degli interrogativi, anzitutto, al fine di comparare la rispettiva pressione fiscale definitiva dei contribuenti residenti e dei non residenti, circa la durata, di un anno o più, del periodo di riferimento. Detto giudice si domanda in seguito se sia d’uopo prendere in considerazione i dividendi ricevuti durante tale periodo o nel loro complesso, ricomprendendovi tutte le azioni che il contribuente possegga in società olandesi, oppure distinguendoli a seconda della società olandese che li ha distribuiti. Infine, nella causa C-14/14, il giudice in parola si propone di accertare se debba tenersi conto della franchigia sul reddito.

51      In primo luogo, relativamente alla durata del periodo di riferimento al fine di comparare la rispettiva pressione fiscale definitiva dei contribuenti residenti e dei non residenti che sono persone fisiche, occorre constatare che, per quanto riguarda i primi, il periodo di cui si tiene conto ai fini dell’imposizione è quello dell’anno civile, in conformità all’articolo 5.2 della legge IR 2001. Di conseguenza si deve prendere in considerazione siffatto periodo ai fini del raffronto.

52      In secondo luogo, per quanto riguarda la circostanza di considerare nel loro complesso o separatamente dividendi percepiti nel periodo in parola, al fine di porre a confronto la pressione fiscale definitiva rispettivamente gravante su contribuenti residenti e non residenti, dai fascicoli sottoposti alla Corte risulta che l’imposizione sulle persone fisiche residenti è effettuata sulla base del rendimento forfettario del complesso delle azioni detenute in società olandesi. Conseguentemente, ai fini del raffronto della pressione fiscale rispettivamente sopportata, siffatte azioni vanno considerate nel loro complesso.

53      In terzo luogo, per quanto riguarda il punto se, a tali fini, occorra tener conto del capitale esente da imposta sui redditi, la normativa nazionale applicabile nella causa C-14/14 prevede che il rendimento, il quale, conformemente all’articolo 5.2 della legge IR 2001, è stabilito in modo forfettario, è preso in considerazione unicamente quando esso risulta superiore al capitale esente dall’imposta summenzionata che è pari a EUR 20 014. A tale riguardo è d’uopo rilevare che non costituisce un vantaggio individuale collegato alla situazione personale del contribuente un’esenzione, come quella in discussione nei procedimenti principali, che è un vantaggio disponibile per tutti i contribuenti residenti, indipendentemente dalla loro situazione personale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, nella misura in cui una simile esenzione modifica la base imponibile dei redditi percepiti dai contribuenti residenti, essa deve essere presa in considerazione ai fini del raffronto della pressione fiscale definitiva rispettivamente gravante sui contribuenti residenti e sui contribuenti non residenti.

54      Da quanto precede discende che, in circostanze come quelle in discussione nei procedimenti principali, la pressione fiscale dei contribuenti persone fisiche che sono residenti e quella gravante sui non residenti per quanto riguarda l’imposizione del reddito delle azioni possedute in società olandesi, deve essere valutata, relativamente ad un anno civile, prendendo in considerazione i dividendi nel loro complesso, pur tenendo conto della franchigia prevista dalla normativa nazionale.

 Sugli elementi di cui tenere conto ai fini del raffronto fra la pressione fiscale sulle società residenti e di quella sulle società che sono non residenti

55      Nella causa C-17/14, ai fini del raffronto della pressione fiscale sulle società residenti e di quella sulle società non residenti, il giudice del rinvio si domanda se occorra prendere in considerazione tutte le spese che sono economicamente collegate alle azioni dalle quali risultano i dividendi, oppure, diversamente se sia necessario dedurre dai redditi imponibili vuoi il dividendo incluso nel prezzo di acquisto delle azioni, vuoi l’eventuale costo del finanziamento risultante dal possesso delle azioni in parola.

56      La Société Générale fa valere che, in caso di copertura di un rischio finanziario («hedging»), si deve tenere conto non soltanto dei costi direttamente imputabili ai dividendi, ma anche dei risultati negativi delle fluttuazioni del prezzo e delle transazioni relative ad altre partecipazioni azionarie e posizioni diverse da quella da cui traggono origine i dividendi, ma che sono ad essi comunque collegate

57      In proposito, secondo giurisprudenza costante della Corte, per quanto riguarda le spese, quali le spese professionali direttamente connesse all’attività che ha generato i redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non residenti in tale Stato sono posti in una situazione analoga, cosicché una normativa di tale Stato che, in materia di imposizione fiscale, neghi ai non residenti la deduzione di tali spese, concessa invece ai residenti, rischia di sfavorire principalmente i cittadini di altri Stati membri e comporta pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità (sentenza Schröder, C-450/09, EU:C:2011:198, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

58      In particolare, trattandosi di un reddito percepito sotto forma di dividendi, un collegamento siffatto esiste unicamente quando suddette spese, le quali possono, eventualmente, essere direttamente collegate ad un importo versato in occasione di un’operazione relativa a transazioni di titoli, sono direttamente collegate alla percezione, in quanto tale, del menzionato reddito (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania, C-600/10, EU:C:2012:737, punto 20).

59      Ne deriva che soltanto spese che siano direttamente collegate alla percezione, in quanto tale, dei dividendi devono essere prese in considerazione al fine di porre a confronto la pressione fiscale gravante sulle società.

60      Le spese di cui dà atto il giudice del rinvio nella questione pregiudiziale della causa C-17/14 non presentano un collegamento del genere. Trattandosi, infatti, da un lato, della detrazione del dividendo compreso nel prezzo di acquisto delle azioni, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che siffatta detrazione è diretta a stabilire il prezzo di acquisto reale delle medesime. La suddetta detrazione non si pone dunque in relazione con spese che sono direttamente collegate alla percezione, in quanto tale, dei dividendi provenienti dalle azioni di cui trattasi. D’altro lato, i costi di finanziamento del pari menzionati dal giudice del rinvio si pongono in relazione al possesso delle azioni in quanto tale e quindi nemmeno essi sono direttamente collegati alla percezione, in quanto tale, dei dividendi provenienti dalle azioni di cui trattasi.

61      In conclusione, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, nelle controversie di cui ai procedimenti principali, l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 15% sui dividendi dei contribuenti non residenti faccia sì che questi ultimi sopportino, nei Paesi Bassi, una pressione fiscale definitiva più elevata di quella sopportata dai residenti per i medesimi dividendi, si deve considerare che una siffatta differenza di trattamento fiscale dei contribuenti in funzione del loro luogo di residenza è tale da dissuadere i contribuenti non residenti dall’effettuare investimenti in società stabilite nei Paesi Bassi e, pertanto, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che, in via di principio, è vietata dall’articolo 63 TFUE.

 Sulla sussistenza di una giustificazione alla restrizione alla libera circolazione dei capitali a titolo dell’articolo 65 TFUE

62      Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, «[l]’articolo 63 [TFUE] non pregiudic[a] il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

63      Tale disposizione, in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga prevista all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, subisce essa stessa una limitazione per effetto del paragrafo 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale le disposizioni nazionali di cui al suddetto paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» (v., in tal senso, sentenza Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

64      Occorre quindi mantenere distinte le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dalle discriminazioni vietate dall’articolo 65, paragrafo 3, TFUE. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (v. sentenza Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla comparabilità delle situazioni in discussione

65      Al fine di valutare la comparabilità delle situazioni il giudice del rinvio si domanda se sia d’uopo prendere in considerazione unicamente l’imposta sui dividendi trattenuta alla fonte oppure altresì l’imposta sui redditi o l’imposta sulle società sulle quali è imputata, per i contribuenti residenti, l’imposta sui dividendi.

66      I governi dei Paesi Bassi, svedese e del Regno Unito fanno valere che, per quanto riguarda l’imposta sui redditi o l’imposta sulle società, l’imposizione dei dividendi di un non residente si distingue in modo oggettivo dall’imposizione dei dividendi di cui beneficiano i residenti, in quanto il contribuente residente è soggetto a imposizione sull’integralità dei propri redditi, mentre un non residente è soggetto a imposizione, nello Stato membro della fonte dei dividendi, unicamente rispetto ai redditi provenienti dai dividendi distribuiti in tale Stato.

67      In proposito è d’uopo ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante accordi, assoggetta all’imposta sui redditi non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i dividendi che esse ricevono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quella delle società residenti (v., in tal senso, sentenze Denkavit Internationaal e Denkavit France, C-170/05, EU:C:2006:783, punto 35; Commissione/Italia, C-540/07, EU:C:2009:717, punto 52; Commissione/Spagna, C-487/08, EU:C:2010:310, punto 51; Commissione/Germania, C-284/09, EU:C:2011:670, punto 56, nonché ordinanza Tate & Lyle Investments, C-384/11, EU:C:2012:463, punto 31).

68      Difatti, è il solo esercizio della competenza tributaria da parte di questo stesso Stato a generare, indipendentemente da ogni imposizione in un altro Stato membro, un rischio di imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In un caso siffatto, affinché i contribuenti beneficiari non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE, lo Stato membro di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, i contribuenti non residenti siano assoggettati ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano i contribuenti residenti (v., in tal senso, ordinanza Tate & Lyle Investments, C-384/11, EU:C:2012:463, punto 32, e giurisprudenza ivi citata).

69      Nelle controversie di cui ai procedimenti principali è d’uopo constatare che il Regno dei Paesi Bassi ha scelto di esercitare la sua competenza tributaria sui dividendi distribuiti da società residenti a contribuenti residenti in altri Stati membri. I contribuenti non residenti beneficiari di tali dividendi si trovano, di conseguenza, in una situazione analoga a quella dei contribuenti residenti per quanto riguarda il rischio di imposizione a catena dei dividendi distribuiti dalle società residenti (v., per analogia, sentenze Commissione/Spagna, C-487/08, EU:C:2010:310, punto 53, e Commissione/Germania, C-284/09, EU:C:2011:670, punto 58, nonché ordinanza Tate & Lyle Investments, C-384/11, EU:C:2012:463, punto 33).

70      L’argomento dei governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, con riferimento alla sentenza Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:762), secondo cui la differenza di trattamento dei contribuenti residenti e dei contribuenti non residenti si limiterebbe a riflettere la differenza delle situazioni in cui siffatti contribuenti si trovano in quanto i primi possono imputare l’imposta sui dividendi su di un’altra imposta, mentre detta imposta sui dividendi costituisce un onere di carattere definitivo per i secondi, deve essere respinto. Senz’altro, nelle circostanze della causa all’origine della citata sentenza, la Corte ha ammesso che, ai beneficiari di redditi di capitali, si applichino tecniche impositive diverse a seconda che tali beneficiari siano residenti o non residenti, giacché siffatta differenza di trattamento concerne situazioni che non sono oggettivamente analoghe (v., in tal senso, sentenza Truck Center, C-282/07, EU:C:2008:762, punto 41). Poiché la differenza di trattamento in parola non procura necessariamente un vantaggio ai beneficiari residenti, la Corte ha giudicato che la stessa non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenza Truck Center, C-282/07, EU:C:2008:762, punti 49 e 50).

71      Ciò nondimeno, si deve constatare che, da un lato, nelle controversie di cui ai procedimenti principali, la restrizione lamentata non deriva da una differenza fra la tecnica di riscossione applicata ai contribuenti residenti e quella applicata ai contribuenti non residenti, ma risulta da un vantaggio concesso ai contribuenti residenti che non si estende ai contribuenti non residenti.

72      D’altro lato, nella causa all’origine della sentenza Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:762), la ritenuta di imposta mobiliare in discussione era riscossa soltanto sugli interessi versati alle società beneficiarie non residenti. Orbene, nelle controversie di cui ai procedimenti principali la normativa applicabile assoggetta tanto i contribuenti residenti quanto i contribuenti non residenti alla medesima modalità di riscossione dell’imposta sui dividendi, ossia una ritenuta alla fonte.

73      Di conseguenza, in circostanze come quelle in discussione nei procedimenti principali, la differenza di trattamento fra i contribuenti residenti assoggettati all’imposta sui redditi o all’imposta sulle società e i contribuenti non residenti, che subiscono una ritenuta alla fonte sui dividendi, non può essere giustificata da una differenza di situazione rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE. Per l’applicazione della suddetta disposizione, infatti, non è sufficiente tenere conto soltanto dell’imposta sui dividendi in quanto tale, poiché l’analisi deve includere il complesso dell’imposizione gravante sui redditi delle persone fisiche o sui benefici di società provenienti dal possesso di azioni in società stabilite nei Paesi Bassi.

74      Ne consegue che, quando un’imposta sui dividendi è ritenuta alla fonte da uno Stato membro sui dividendi distribuiti da società stabilite in tale Stato, il raffronto fra il trattamento fiscale di un contribuente non residente e quello di un contribuente residente deve essere effettuato in considerazione, da un lato, dell’imposta sui dividendi dovuta dal contribuente non residente e, dall’altro, dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle società dovuta dal contribuente residente e nella cui base imponibile è ricompreso il reddito proveniente dalle azioni da cui risultano i dividendi.

 Sulla giustificazione relativa all’applicazione di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione

75      Con la terza questione posta nelle cause C-14/14 e C-17/14 il giudice del rinvio si interroga, sostanzialmente, sul punto se l’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere giustificata tramite una neutralizzazione per mezzo di una disposizione dello Stato membro di residenza del contribuente o di una convenzione bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa da tale Stato e lo Stato membro della fonte dei dividendi. Peraltro, nella causa C-17/14, detto giudice del rinvio chiede, al fine di valutare se gli effetti di una restrizione del genere siano neutralizzati da tale convenzione, se, nell’ipotesi in cui lo svantaggio di un residente non può essere compensato l’anno durante il quale i dividendi sono stati percepiti, sussista una possibilità di operare siffatta compensazione nel corso degli anni successivi.

76      Si deve ricordare che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate a livello dell’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via pattizia o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, segnatamente al fine di eliminare le doppie imposizioni, e che la preservazione di tale ripartizione è un obiettivo legittimo riconosciuto dalla Corte (v., in particolare, sentenza Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

77      La Corte ha già giudicato che uno Stato membro non può invocare l’esistenza di un vantaggio concesso unilateralmente da un altro Stato membro per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato (sentenza Amurta, C-379/05, EU:C:2007:655, punto 78).

78      Per contro, non può escludersi che uno Stato membro garantisca il rispetto dei suoi obblighi derivanti dal Trattato stipulando una convenzione contro la doppia imposizione con un altro Stato membro (sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, EU:C:2006:773, punto 71; Amurta, C-379/05, EU:C:2007:655, punto 79, e Commissione/Spagna, C-487/08, EU:C:2010:310, punto 58).

79      A tal fine è necessario che l’applicazione di una tale convenzione permetta di compensare gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale. Pertanto, la Corte ha dichiarato che solo nell’ipotesi in cui l’imposta trattenuta alla fonte, in applicazione della normativa nazionale, possa essere detratta dall’imposta dovuta nell’altro Stato membro per un ammontare pari alla differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale, la differenza di trattamento tra i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri e i dividendi distribuiti alle società residenti scompare (v. sentenza Commissione/Spagna, C-487/08, EU:C:2010:310, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

80      In proposito è d’uopo rammentare che la Corte ha già dichiarato che, al fine di raggiungere l’obiettivo di neutralizzazione, l’applicazione del metodo di detrazione dovrebbe consentire che l’imposta sui dividendi prelevata dallo Stato membro della fonte dei dividendi sia interamente detratta dall’imposta dovuta nello Stato di residenza del contribuente beneficiario di tali dividendi, in modo che, se i dividendi di cui trattasi fossero alla fine tassati in maniera più onerosa rispetto ai dividendi versati ai contribuenti residenti nello Stato membro della fonte dei menzionati dividendi, tale maggior onere fiscale possa essere imputato non più a tale ultimo Stato, bensì allo Stato di residenza del contribuente beneficiario che ha esercitato il suo potere impositivo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, C-487/08, EU:C:2010:310, punto 60).

81      Nel caso di specie, con riguardo alla situazione in discussione nella causa C-14/14 derivante dall’applicazione della convenzione belgo-olandese, è pacifico che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della suddetta convenzione, l’imputazione delle imposte versate nei Paesi Bassi spetta alle autorità belghe e viene effettuata sulla base del diritto belga.

82      Orbene, giacché l’imputazione in parola è concessa in modo unilaterale dal Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi non può, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 77 della presente sentenza, invocare tale medesima convenzione per pretendere di avere neutralizzato la restrizione considerata.

83      Inoltre, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte, risulta che, se la normativa belga consente di dedurre, a titolo di spesa, l’imposta pagata all’estero dalla base imponibile dei redditi, prima dell’applicazione di un’aliquota di imposizione del 25% all’importo netto dei dividendi ricevuti dal contribuente stabilito in Belgio, una deduzione del genere non compensa interamente gli effetti di un’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali sussistente nello Stato membro della fonte dei dividendi. In proposito, nella causa C-14/14, X ha esposto, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, di aver beneficiato di una compensazione il cui importo corrisponde approssimativamente al quarto dell’imposta sui dividendi che ella ha pagato nei Paesi Bassi.

84      Di conseguenza, occorre considerare che, in circostanze come quelle in discussione nella causa C-14/14, la lamentata restrizione alla libera circolazione dei capitali non può ritenersi giustificata dagli effetti della convenzione belgo-olandese.

85      Per quanto riguarda la situazione in discussione nella causa C-17/14 derivante dall’applicazione della convenzione franco-olandese, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che la lamentata restrizione è stata interamente neutralizzata dall’imputazione integrale, in Francia, dell’imposta sui dividendi per gli esercizi del periodo compreso fra il 2000 e il 2007 incluso. Conseguentemente, è d’uopo considerare che le questioni poste dal giudice del rinvio vertono soltanto sul trattamento fiscale dell’imposta sui dividendi pagata nei Paesi Bassi dalla Société Générale per l’anno 2008.

86      A tale proposito, dall’articolo 24, B, lettera b), primo comma, della summenzionata convenzione, risulta che, per quanto concerne i dividendi assoggettati all’imposta olandese, la Repubblica francese accorda ai contribuenti che abbiano percepito siffatti redditi un credito d’imposta di un importo pari all’imposta olandese. Orbene, poiché il secondo comma della disposizione in parola prevede che detto credito d’imposta non possa essere superiore all’importo dell’imposta riscossa in Francia sui redditi di cui trattasi, è possibile che la totalità dell’imposta sui dividendi pagata nei Paesi Bassi non sia neutralizzata, il che non è conforme ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte citata al punto 79 della presente sentenza. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se siffatta ipotesi ricorra nella controversia di cui al procedimento principale.

87      Di conseguenza occorre considerare che, in circostanze come quelle in discussione nella causa C-17/14 e con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non si può ritenere giustificata dagli effetti della convenzione olandese la lamentata restrizione alla libera circolazione dei capitali.

88      Relativamente, infine, alla questione di accertare se, allorché l’imputazione dell’imposta sui dividendi trattenuta nello Stato membro della fonte dei dividendi non può essere realizzata integralmente nello Stato di residenza del contribuente per l’anno nel corso del quale tali dividendi sono stati percepiti, la possibilità di procedere a detta imputazione nel corso di anni successivi possa condurre alla neutralizzazione degli effetti di una restrizione, è d’uopo constatare che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma che dinanzi ai giudici del merito non è stato oggetto di esame il punto se il diritto a tale imputazione fosse stata concesso, in Francia, alla Société Générale con riguardo all’imposta olandese pagata per l’anno 2008 e se potesse utilmente essere fatto valere. In tale contesto la questione di cui trattasi deve essere considerata di natura ipotetica e, di conseguenza, è irricevibile, (sentenza Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

89      Va peraltro rammentato che, nel caso in cui una convenzione relativa alla doppia imposizione non consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui si tratti, quest’ultima può, eventualmente, essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale (v., in particolare, ordinanza Tate & Lyle Investments, C-384/11, EU:C:2012:463, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). È tuttavia necessario rilevare che, nelle controversie di cui ai procedimenti principali, né il giudice del rinvio né il governo dei Paesi Bassi danno atto di siffatte ragioni.

90      In tale contesto si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che impone una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società residente tanto ai contribuenti residenti quanto ai contribuenti non residenti, prevedendo un meccanismo di detrazione o di rimborso della trattenuta in parola unicamente per i contribuenti residenti, mentre, per i contribuenti non residenti, persone fisiche e società, detta trattenuta costituisce un’imposta definitiva, nella misura in cui la pressione fiscale definitiva relativa ai dividendi in parola sopportata, in tale Stato, dai contribuenti non residenti è più elevata rispetto a quella che grava sui contribuenti residenti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare nelle controversie di cui ai procedimenti principali. Al fine di stabilire la rispettiva pressione fiscale, il giudice del rinvio deve tener conto, nelle cause C-10/14 e C-14/14, dell’imposizione gravante sui residenti relativa al complesso delle azioni possedute in società olandesi nel corso dell’anno civile nonché della franchigia concessa in forza della normativa nazionale e, nella causa C-17/14, delle spese che sono direttamente collegate alla percezione in quanto tale, dei dividendi.

Nell’ipotesi in cui fosse stabilita la sussistenza di una restrizione ai movimenti di capitali, quest’ultima può essere giustificata dagli effetti di una convenzione bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa dallo Stato membro di residenza e dallo Stato membro della fonte dei dividendi, purché cessi la differenza di trattamento, relativa all’imposizione dei dividendi, fra i contribuenti residenti in detto ultimo Stato e quelli residenti in altri Stati membri. In circostanze come quelle in discussione nelle cause C-14/14 e C-17/14 e con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la restrizione alla libera circolazione dei capitali, nell’ipotesi in cui sia stabilita, non può considerarsi giustificata.

 Sulle spese

91      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che impone una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società residente tanto ai contribuenti residenti quanto ai contribuenti non residenti, prevedendo un meccanismo di detrazione o di rimborso della trattenuta in parola unicamente per i contribuenti residenti, mentre, per i contribuenti non residenti, persone fisiche e società, detta trattenuta costituisce un’imposta definitiva, nella misura in cui la pressione fiscale definitiva relativa ai dividendi in parola sopportata, in tale Stato, dai contribuenti non residenti è più elevata rispetto a quella che grava sui contribuenti residenti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare nelle controversie di cui ai procedimenti principali. Al fine di stabilire la rispettiva pressione fiscale, il giudice del rinvio deve tener conto, nelle cause C-10/14 e C-14/14, dell’imposizione gravante sui residenti relativa al complesso delle azioni possedute in società olandesi nel corso dell’anno civile nonché della franchigia concessa in forza della normativa nazionale e, nella causa C-17/14, delle spese che sono direttamente collegate alla percezione, in quanto tale, dei dividendi.

Nell’ipotesi in cui fosse stabilita la sussistenza di una restrizione ai movimenti di capitali, quest’ultima può essere giustificata dagli effetti di una convenzione bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa dallo Stato membro di residenza e dallo Stato membro della fonte dei dividendi, purché cessi la differenza di trattamento, relativa all’imposizione dei dividendi, fra i contribuenti residenti in detto ultimo Stato e quelli residenti in altri Stati membri. In circostanze come quelle in discussione nelle cause C-14/14 e C-17/14 e con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la restrizione alla libera circolazione dei capitali, nell’ipotesi in cui sia stabilita, non può considerarsi giustificata.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.