12.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 marzo 2014 — SMK Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(Causa C-97/14)
2014/C 142/32
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: SMK Kft.
Convenute: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 55 della direttiva IVA (1) in vigore fino al 1o gennaio 2010 possa essere interpretato nel senso che il suddetto articolo si riferisce unicamente ai soggetti passivi destinatari di una prestazione di servizi che non abbiano o non siano tenuti ad avere un numero di identificazione ai fini dell’IVA nello Stato membro del luogo in cui i servizi sono materialmente resi. |
2) |
Nel caso in cui si risponda affermativamente alla prima questione, se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione dei servizi, sia applicabile esclusivamente l’articolo 52 della direttiva IVA. |
3) |
Nel caso in cui si risponda negativamente alla prima questione, se l’articolo 55 della direttiva IVA in vigore fino al 1o gennaio 2010 debba essere interpretato nel senso che quando il soggetto passivo destinatario di servizi oggetto di un contratto dispone o dovrebbe disporre di un numero di identificazione ai fini dell’IVA in più di uno Stato membro, spetti esclusivamente al suddetto destinatario determinare il numero di identificazione fiscale con il quale ricevere la prestazione di servizi (compreso il caso in cui il soggetto passivo destinatario della prestazione, pur considerandosi stabilito nello Stato membro del luogo di esecuzione materiale dei servizi, disponga anche di un numero di identificazione ai fini dell’IVA in un altro Stato membro). |
4) |
Nel caso in cui si risponda alla terza questione che il potere decisionale del destinatario della prestazione di servizi è illimitato, se l’articolo 55 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che:
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5) |
Nel caso in cui il potere decisionale del destinatario della prestazione di servizi non sia illimitato, se influiscano sull’applicabilità dell’articolo 55 della direttiva IVA in vigore fino al 1o gennaio 2010:
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(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).