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12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 marzo 2014 — SMK Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(Causa C-97/14)

2014/C 142/32

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: SMK Kft.

Convenute: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 55 della direttiva IVA (1) in vigore fino al 1o gennaio 2010 possa essere interpretato nel senso che il suddetto articolo si riferisce unicamente ai soggetti passivi destinatari di una prestazione di servizi che non abbiano o non siano tenuti ad avere un numero di identificazione ai fini dell’IVA nello Stato membro del luogo in cui i servizi sono materialmente resi.

2)

Nel caso in cui si risponda affermativamente alla prima questione, se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione dei servizi, sia applicabile esclusivamente l’articolo 52 della direttiva IVA.

3)

Nel caso in cui si risponda negativamente alla prima questione, se l’articolo 55 della direttiva IVA in vigore fino al 1o gennaio 2010 debba essere interpretato nel senso che quando il soggetto passivo destinatario di servizi oggetto di un contratto dispone o dovrebbe disporre di un numero di identificazione ai fini dell’IVA in più di uno Stato membro, spetti esclusivamente al suddetto destinatario determinare il numero di identificazione fiscale con il quale ricevere la prestazione di servizi (compreso il caso in cui il soggetto passivo destinatario della prestazione, pur considerandosi stabilito nello Stato membro del luogo di esecuzione materiale dei servizi, disponga anche di un numero di identificazione ai fini dell’IVA in un altro Stato membro).

4)

Nel caso in cui si risponda alla terza questione che il potere decisionale del destinatario della prestazione di servizi è illimitato, se l’articolo 55 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che:

può ritenersi, fino al 31 dicembre 2009, che la prestazione di servizi è stata eseguita con il numero di identificazione ai fini dell’IVA indicato dal destinatario della suddetta prestazione se esso è considerato anche soggetto passivo registrato (stabilito) in un altro Stato membro e i beni siano spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita;

influisce sulla determinazione del luogo di esecuzione dei servizi il fatto che il destinatario della prestazione è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro che cede i beni finiti spedendoli o trasportandoli fuori dallo Stato membro dove sono stati resi i servizi a un acquirente intermedio, che a sua volta rivende i beni in un terzo Stato membro della Comunità senza che il destinatario dei servizi oggetto del contratto ritrasporti i beni nella sua sede.

5)

Nel caso in cui il potere decisionale del destinatario della prestazione di servizi non sia illimitato, se influiscano sull’applicabilità dell’articolo 55 della direttiva IVA in vigore fino al 1o gennaio 2010:

le circostanze alle quali il destinatario di determinati lavori effettuati su un bene acquisisce e mette a disposizione di chi li realizza le relative materie prime,

da che Stato membro e con quale numero di identificazione fiscale il soggetto passivo destinatario dei servizi realizza la cessione dei beni finiti risultato dei suddetti lavori;

il fatto che — come nella fattispecie di cui al procedimento principale — i beni finiti risultato dei suddetti lavori siano oggetto di varie cessioni nel quadro di una serie di operazioni sempre all’interno del paese nel quale sono realizzati i lavori e che il trasporto degli stessi da questo paese all’acquirente finale sia effettuato direttamente.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).