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7.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș (Romania) il 26 marzo 2014 — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca tramite l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

(Causa C-144/14)

2014/C 212/13

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Maramureș

Parti

Ricorrente: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

Convenuto: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca tramite l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

Chiamata in garanzia: Direcția Sanitar-Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Maramureș

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 273 e l’articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debbano essere interpretati nel senso che l’autorità tributaria nazionale aveva l’obbligo di registrare ai fini IVA un soggetto passivo di imposta e di porre a suo carico l’obbligo di pagamento dell’imposta ed i relativi obblighi accessori in ragione del superamento della soglia per l’esenzione dall’imposta, a partire dalla data in cui il soggetto passivo ha presentato dichiarazioni di imposta alla competente autorità tributaria dalle quali risulta il superamento della soglia di esenzione dal pagamento dell’IVA.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il principio di certezza del diritto osti ad una prassi nazionale sul cui fondamento l’autorità tributaria ha stabilito retroattivamente a carico di un soggetto passivo l’obbligo di pagamento dell’IVA per il motivo che le prestazioni medico-veterinarie non sono esenti dal pagamento dell’IVA, e la soglia di esenzione è stata superata in una situazione in cui:

l’autorità tributaria non ha registrato d’ufficio il soggetto passivo ai fini IVA e non ha posto l’obbligo di pagamento dell’IVA a carico di quest’ultimo a partire dal momento della presentazione da parte del soggetto passivo di dichiarazioni di imposta dalle quali risulta il fatto di aver superato la soglia di esenzione, ma soltanto in seguito, dopo la modifica con decreto del Governo n. 1620/2009 delle Norme metodologiche di applicazione del Codice tributario nel senso che l’esenzione prevista all’articolo 141, primo comma, lettera a), del Codice tributario non si applica alle prestazioni medico-veterinarie, come emerge dalla sentenza della Corte del 24.05.1988, Commissione/Italia, causa 122/87 e per un periodo anteriore alla relativa modifica;

l’autorità tributaria è venuta a conoscenza del superamento della soglia di esenzione prima della modifica con decreto del Governo n. 1620/2009 delle Norme metodologiche di applicazione del Codice tributario nel senso di cui supra, per il tramite delle dichiarazioni fiscali presentate dal soggetto passivo;

prima della pubblicazione del decreto del Governo n. 1620/2009, l’autorità tributaria non ha emesso nella sua sfera di competenza — nella quale rientra anche il soggetto passivo di cui al procedimento principale — atti amministrativo-tributari diretti a constatare che soggetti passivi aventi la qualità di ambulatori medico-veterinari non si sono registrati ai fini IVA in conseguenza del superamento della soglia di esenzione dal pagamento dell’IVA e, per via di conseguenza, diretti a stabilire un obbligo di pagamento a loro carico;

per il periodo anteriore all’adozione ed all’entrata in vigore del decreto del Governo n. 1620/2009, la sentenza della Corte del 24.05.1988, Commissione/Italia, causa 122/87, non è stata in alcun modo pubblicata nella versione in lingua rumena.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).