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4.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 253/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) l’11 aprile 2014 — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Causa C-183/14)

2014/C 253/21

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti in primo grado e appellanti: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Convenuta in primo grado e appellata: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Questioni pregiudiziali

1)

Se una persona fisica che stipula un contratto di associazione con altre persone fisiche, associazione senza personalità giuridica non dichiarata né registrata ai fini fiscali, finalizzato alla realizzazione di un’opera futura (fabbricato) su un terreno appartenente al patrimonio personale di alcuni dei contraenti, possa essere considerata, alla luce delle circostanze del procedimento principale, soggetto passivo ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, della direttiva IVA (1), qualora inizialmente, sotto il profilo del regime fiscale, le cessioni dei fabbricati sul terreno appartenente al patrimonio personale di alcuni dei contraenti siano stati trattati dalle amministrazioni tributarie come vendite rientranti nell’ambito della gestione del patrimonio privato di tali persone.

2)

Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale, i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento nonché gli altri principi generali in materia di IVA, quali risultano dalla direttiva 2006/112, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione tributaria, dopo aver inizialmente riscosso dalla persona fisica l’imposta sui redditi provenienti dal trasferimento di proprietà che rientrano nel patrimonio personale, senza che vi sia stata alcuna modifica sostanziale del diritto primario, sulla base dei medesimi elementi di fatto, dopo un periodo di due anni, riesamina la posizione e qualifica le medesime operazioni come attività economiche soggette all’IVA, calcolando retroattivamente gli accessori.

3)

Se gli articoli 167, 168 e 213 della direttiva IVA, esaminati alla luce del principio della neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l’amministrazione tributaria neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta sui beni e sui servizi impiegati ai fini di operazioni imponibili per il solo motivo che non era registrato come soggetto passivo ai fini dell’IVA al momento in cui gli sono stati prestati i rispettivi servizi.

4)

Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale, le disposizioni dell’articolo 179 della direttiva possano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede, a carico di un soggetto passivo a cui si applica il regime speciale di esenzione e che ha chiesto tardivamente la registrazione ai fini dell’IVA, l’obbligo di pagamento dell’imposta che avrebbe dovuto essere riscossa, senza aver il diritto di sottrarre il valore dell’importo dell’imposta detraibile per ciascun periodo d’imposta, diritto alla detrazione che sarà esercitato successivamente mediante la dichiarazione delle imposte depositata dopo la registrazione del soggetto passivo ai fini dell’IVA, il che potrebbe avere conseguenze sul calcolo degli accessori.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).