Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

30.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2014 — NLB Leasing d.o.o./Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za finance

(Causa C-209/14)

2014/C 202/18

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente in primo grado, attualmente ricorrente in cassazione: NLB Leasing d.o.o.

Convenuta in primo grado, attualmente resistente in cassazione: Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za finance

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce di circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2006/112/CE (1), del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che la restituzione del bene oggetto di leasing (bene immobile) a causa del mancato pagamento delle obbligazioni del conduttore, nel possesso del locatore in vista della successiva vendita e compensazione del contratto di leasing, sebbene avvenga dopo la scadenza di tutte le rate del leasing, configuri una fattispecie di «annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale» successivo alla cessione, per cui la base imponibile va debitamente ridotta.

2)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che l’importo dell’opzione di acquisto, che rappresenta la maggior parte delle obbligazioni derivanti dai contratti di leasing finanziario e che il conduttore corrisponde al locatore in modo che, a causa del mancato pagamento delle obbligazioni il locatore ha riacquisito il possesso dell’oggetto del leasing, lo ha venduto ad un terzo e ha versato il surplus del prezzo di acquisto derivante da tale vendita al conduttore, dal quale, nel bilancio finale abbia sottratto anche l’importo dell’opzione di acquisto, debba essere considerato come corrispettivo dell’esecuzione del contratto e cessione di beni e in quanto tale assoggettato all’IVA; oppure come corrispettivo del servizio di locazione o utilizzo del bene immobile, (e in quanto tale assoggettato all’IVA per legge o per scelta del soggetto passivo); oppure come risarcimento del danno per il recesso dal contratto, corrisposto per eliminare il pregiudizio causato dall’inadempimento del conduttore, privo di un collegamento diretto con una qualunque prestazione di servizi a titolo oneroso e in quanto tale non assoggettato all’IVA.

3)

Qualora, in risposta alla seconda domanda, si ritenesse che si tratti del corrispettivo per la cessione di beni e l’esecuzione del contratto, allora si porrebbe la successiva questione se il principio di neutralità dell’IVA osti a che il locatore abbia assolto due volte l’IVA a valle, ovvero una prima volta in occasione della conclusione dei contratti di leasing finanziario (anche per l’importo delle opzioni di acquisto, che ha rappresentato la maggior parte del valore del contratto) e una seconda volta a causa del mancato pagamento delle obbligazioni del conduttore alla (successiva) vendita del bene immobile ad un terzo, visto che l’onere dell’IVA derivante da questa seconda cessione è gravato sul conduttore con il rendiconto finale.


(1)  GU L 347, dell’11.12.2006, pag. 1.