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22.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 9 luglio 2014 — Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld

(Causa C-332/14)

2014/C 329/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Wolfgang e Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR

Resistente: Finanzamt Krefeld

Questioni pregiudiziali

1)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, consente agli Stati membri di privilegiare, ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’IVA dovuta a monte per una determinata operazione quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, C-511/10, BLC Baumarkt, UE:C:2012:689).

a)

Se, ai fini di una più precisa determinazione dell’imposta detraibile, le prestazioni effettuate a monte all’atto dell’acquisto o della costruzione di un immobile ad uso promiscuo, la cui base imponibile attenga ai costi di acquisto e costruzione, debbano essere imputate in primo luogo alle operazioni (imponibili o esenti) per l’uso dell’edificio e se solo la rimanente imposta a monte debba essere poi ripartita in base ad un criterio fondato sulla superficie o sul volume d’affari.

b)

Se i criteri enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza dell’8 novembre 2012, C-511/10, BLC Baumarkt [UE:C:2012:689] e la risposta alla questione precedente siano applicabili anche all’imposta dovuta relativamente a prestazioni effettuate a monte per l’uso, la conservazione o la manutenzione di un immobile ad uso promiscuo.

2)

Se l’articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debba essere interpretato nel senso che la rettifica della detrazione iniziale prevista da tale disposizione trovi parimenti applicazione in una fattispecie in cui un soggetto passivo abbia ripartito l’imposta a monte per la costruzione di un immobile ad uso promiscuo secondo il metodo basato sul volume d’affari, previsto all’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva medesima nonché consentito dal diritto nazionale, e, successivamente, uno Stato membro privilegi un altro criterio di ripartizione durante il periodo di rettifica.

3)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino all’applicazione dell’articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, qualora lo Stato membro, in casi del genere precedentemente illustrato, non prescriva espressamente una rettifica dell’imposta dovuta a monte né adotti una normativa transitoria e qualora la ripartizione dell’imposta a monte secondo il metodo fondato sul volume d’affari applicata dal soggetto passivo sia stata riconosciuta in generale come adeguata dal Bundesfinanzhof.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).