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8.12.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l’8 settembre 2014 — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Causa C-419/14)

(2014/C 439/25)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: WebMindLicences Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in applicazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nell’ambito dell’identificazione del prestatore del servizio ai fini IVA, in occasione dell’esame della questione se l’operazione abbia carattere fittizio, sia priva di effettivo contenuto economico e commerciale e sia diretta esclusivamente al percepimento di un vantaggio fiscale, rilevi ai fini interpretativi il fatto che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l’amministratore e proprietario al 100 % della società commerciale che concede la licenza è la persona fisica che ha creato il know-how trasferito mediante il contratto di licenza.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, nell’applicazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva IVA e nella valutazione in merito all’esistenza di una pratica abusiva, sia rilevante il fatto che tale persona fisica eserciti o possa esercitare un’influenza in modo informale sulla modalità di sfruttamento della licenza da parte della società commerciale che ha acquisito quest’ultima e sulle decisioni di tale impresa. Se, ai fini di tale interpretazione, possa rilevare la circostanza che il creatore del know-how participi o possa partecipare direttamente o indirettamente, fornendo consulenza professionale o offrendo pareri circa lo sviluppo e lo sfruttamento del know-how, all’adozione di decisioni d’impresa connesse con la prestazione del servizio che si basa su tale know-how.

3)

Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, e prendendo in considerazione quanto esposto nella seconda questione, per identificare il prestatore del servizio ai fini IVA, oltre all’analisi dell’operazione contrattuale sottostante, rilevi il fatto che il creatore del know-how, in quanto persona fisica, esercita un’influenza, più esattamente un’influenza determinante, o fornisce orientamenti circa il modo in cui è prestato il servizio basato su tale know-how.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, nel determinare la portata dell’influenza e degli orientamenti suddetti, quali circostanze possano essere prese in considerazione o, più concretamente, in base a quali criteri possa constatarsi che sia esercitata un’influenza determinante sulla prestazione del servizio e che il contenuto economico effettivo dell’operazione sottostante sia stato eseguito a favore dell’impresa che concede la licenza.

5)

Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, nell’esaminare l’ottenimento del vantaggio fiscale sia rilevante, ai fini della valutazione dei rapporti tra gli operatori economici e i soggetti che intervengono nell’operazione, il fatto che i soggetti passivi che hanno partecipato all’operazione contrattuale controversa, diretta all’evasione fiscale, sono persone giuridiche, qualora l’autorità tributaria di uno Stato membro attribuisca a una persona fisica l’adozione delle decisioni strategiche e operative di sfruttamento. In caso affermativo, se si debba tenere conto dello Stato membro nel quale la persona fisica ha adottato tali decisioni. Se, in circostanze quali quelle oggetto del presente giudizio, nel caso in cui si possa constatare che la posizione contrattuale delle parti non risulta determinante, rilevi ai fini interpretativi il fatto che la gestione degli strumenti tecnici, delle risorse umane e delle operazioni finanziarie necessari per la prestazione del servizio basato su internet di cui trattasi resta a carico di subcontraenti.

6)

Nel caso in cui si possa constatare che le clausole del contratto di licenza non riflettono un contenuto economico effettivo, se la loro riqualificazione e il ripristino della situazione che sarebbe esistita qualora non avesse avuto luogo l’operazione in cui si concretizza la pratica abusiva comportino che l’autorità tributaria dello Stato membro possa determinare in modo diverso lo Stato membro della prestazione e, pertanto, il luogo di esigibilità dell’imposta, anche laddove l’impresa che ha acquisito la licenza abbia versato l’imposta esigibile nello Stato membro di stabilimento e in conformità ai requisiti legali fissati in tale Stato membro.

7)

Se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che è contraria agli stessi e può rappresentare un uso abusivo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi una situazione contrattuale come quella oggetto del procedimento principale conformemente alla quale un’impresa, soggetto passivo in uno Stato membro, trasferisce mediante contratto di licenza a un’altra impresa, soggetto passivo in un altro Stato membro, il know-how per la prestazione di servizi di contenuti per adulti attraverso una tecnologia di comunicazione interattiva basata su internet e il diritto a utilizzarlo, in circostanze caratterizzate dal fatto che l’onere dell’IVA dello Stato membro del domicilio dell’impresa che ha acquisito la licenza sia più vantaggioso riguardo alla prestazione trasferita.

8)

Che importanza debba riconoscersi in circostanze quali quelle di cui al caso di specie, oltre al vantaggio fiscale che può presumibilmente essere conseguito, alle considerazioni commerciali effettuate dall’impresa che concede la licenza. In tale contesto, e più in particolare, se rilevi ai fini interpretativi il fatto che il proprietario al 100 % e amministratore della società commerciale che concede la licenza è la persona fisica che ha creato originariamente il know-how.

9)

Se, nell’analizzare la condotta abusiva, possano essere prese in considerazione e, in caso affermativo, che importanza abbiano, circostanze simili a quelle del procedimento principale, come i dati tecnici e infrastrutturali relativi all’introduzione e all’esecuzione del servizio oggetto dell’operazione controversa nonché la competenza e le risorse umane di cui dispone l’impresa che concede la licenza per la prestazione del servizio in questione.

10)

Se, nella situazione analizzata nel caso di specie, gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, 43 e 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con gli articoli 4 TUE, paragrafo 3, e 325 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che, per garantire il rispetto effettivo dell’obbligo degli Stati membri dell’Unione di riscuotere effettivamente e puntualmente l’importo totale dell’IVA e di evitare la perdita di bilancio connessa con la frode e l’evasione fiscali al di là dei confini degli Stati membri, nel caso di un’operazione di prestazione di servizi, e allo scopo di identificare il prestatore del servizio, l’autorità tributaria dello Stato membro, nella fase istruttoria del procedimento amministrativo di natura tributaria e al fine di accertare i fatti, ha la facoltà di ammettere dati, informazioni e mezzi di prova, nonché, pertanto, registrazioni di intercettazioni, ottenuti all’insaputa del soggetto passivo dall’organo d’indagine dell’autorità tributaria nell’ambito di un procedimento di carattere penale, e di utilizzarli e fondare sugli stessi la sua valutazione sulle conseguenze fiscali, e che, dal canto suo, il giudice amministrativo investito del ricorso proposto contro la decisione amministrativa dell’autorità tributaria dello Stato membro ha la facoltà di effettuare una valutazione di detti elementi nell’ambito delle prove, in occasione dell’esame della loro legittimità.

11)

Se, nella situazione analizzata nel caso di specie, gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, 43 e 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con gli articoli 4 TUE, paragrafo 3, e 325 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che, per garantire il rispetto effettivo dell’obbligo degli Stati membri dell’Unione di riscuotere effettivamente e puntualmente l’importo totale dell’IVA e l’esecuzione dell’obbligo degli Stati membri di assicurare l’osservanza degli obblighi imposti al soggetto passivo, il margine riconosciuto per l’utilizzo degli strumenti di cui dispone l’autorità tributaria dello Stato membro comprende la facoltà di detta autorità di utilizzare i mezzi di prova ottenuti inizialmente ai fini penali per reprimere condotte di evasione fiscale, anche qualora il proprio diritto nazionale non consenta l’ottenimento di informazioni all’insaputa dell’interessato nell’ambito di un procedimento amministrativo per reprimere condotte di evasione fiscale, o lo subordini, nell’ambito del processo penale, a garanzie che non sono previste nel procedimento amministrativo di natura tributaria, riconoscendo, al contempo, all’autorità amministrativa la facoltà di agire conformemente al principio di libertà della prova.

12)

Se l’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 2, della Carta, osti a che sia riconosciuta all’autorità tributaria la competenza a cui si riferiscono le questioni decima e undicesima, ovvero, nelle circostanze del caso di specie, se possa considerarsi giustificato dalla lotta all’evasione fiscale utilizzare nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura tributaria le conclusioni che si desumono dalle informazioni ottenute all’insaputa dell’interessato in vista della riscossione effettiva dell’imposta e per garantire il «benessere economico del paese».

13)

Nei limiti in cui dalla risposta alle questioni dalla decima alla dodicesima si desuma che l’autorità tributaria dello Stato membro può utilizzare siffatti mezzi di prova nel procedimento amministrativo, se incomba sull’autorità tributaria dello Stato membro, allo scopo di garantire l’effettività del diritto a una buona amministrazione e del diritto di difesa conformemente quanto stabilito dagli articoli 7, 8, 41 e 48 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’obbligo assoluto di sentire il soggetto passivo nel corso del procedimento amministrativo, di garantirgli l’accesso alle conclusioni che si desumono dalle informazioni ottenute a sua insaputa e di rispettare la finalità per la quale i dati che figurano in tali mezzi di prova erano stati ottenuti, oppure, se, in tale ultimo caso, la circostanza che le informazioni raccolte all’insaputa dell’interessato siano destinate unicamente a un’indagine di carattere penale impedisca radicalmente l’utilizzo di tali mezzi di prova.

14)

Nel caso in cui si ottengano e utilizzino mezzi di prova in violazione di quanto disposto agli articoli 7, 8, 41 e 48 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, se il diritto ad un ricorso effettivo sia soddisfatto da una normativa nazionale in base alla quale l’impugnazione giudiziale della legittimità procedimentale di decisioni emesse in procedimenti tributari è ammissibile e può condurre all’annullamento della decisione solo qualora esista la possibilità concreta, in funzione delle circostanze del caso, che la decisione impugnata sarebbe stata diversa se non si fosse prodotto il vizio procedimentale e se, inoltre, tale vizio abbia compromesso la posizione giuridica sostanziale del ricorrente, ovvero debba tenersi conto dei vizi procedimentali in tal modo verificatisi in un contesto più ampio, indipendentemente dall’influenza che il vizio procedimentale che viola quanto disposto dalla Carta abbia sul risultato del processo.

15)

Se l’effettività dell’articolo 47 della Carta richieda che, in una situazione processuale come quella in oggetto, il giudice amministrativo investito del ricorso contro la decisione amministrativa dell’autorità tributaria dello Stato membro possa controllare la legittimità dell’ottenimento dei mezzi di prova raccolti ai fini penali e all’insaputa dell’interessato nell’ambito di un procedimento di natura penale, in particolare qualora il soggetto passivo contro cui è stato avviato in parallelo il processo penale non fosse a conoscenza di tale documentazione né potesse impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale la legittimità della stessa.

16)

Prendendo anche in considerazione la sesta questione, se il regolamento (UE) n. 904/2010 (2) del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, alla luce in particolare del suo considerando 7, ai sensi del quale, ai fini della riscossione dell’imposta, gli Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare l’accertamento corretto dell’IVA e pertanto dovrebbero non solo controllare l’applicazione corretta dell’imposta dovuta nel loro territorio, ma anche fornire assistenza ad altri Stati membri per assicurare la corretta applicazione dell’imposta connessa a un’attività che si svolge sul loro territorio e dovuta in un altro Stato membro, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione di fatto come quella che caratterizza il caso di specie, l’autorità tributaria dello Stato membro che constata il debito tributario deve indirizzare la sua richiesta all’autorità tributaria dello Stato membro nel quale il soggetto passivo che è stato oggetto di indagine fiscale ha già adempiuto il suo obbligo di pagamento dell’imposta.

17)

In caso di risposta affermativa alla sedicesima questione, qualora si proponga impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale avverso le decisioni adottate dall’autorità tributaria dello Stato membro e se ne constati l’illegittimità processuale per il motivo menzionato supra, sul fondamento del mancato ottenimento di informazioni e della mancata richiesta, quale conseguenza debba applicare il giudice investito del ricorso contro le decisioni amministrative adottate dall’autorità tributaria dello Stato membro, tenuto conto, altresì, di quanto esposto alla quattordicesima questione.


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  GU L 268, pag. 1.