2.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht (Germania) il 18 novembre 2014 — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord
(Causa C-518/14)
(2015/C 034/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Niedersächsisches Finanzgericht
Parti
Ricorrente: Senatex GmbH
Resistente: Finanzamt Hannover-Nord
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli effetti ex nunc di una prima emissione di fattura, accertati dalla Corte nella causa «Terra Baubedarf-Handel» (sentenza del 29 aprile 2004, C-152/02, Racc. pag. 5583 (1)) siano, per il caso, in esame nella specie, dell’integrazione di una fattura incompleta, temperati dalle decisioni della Corte «Pannon Gép» (sentenza del 15 luglio 2010, C-368/09 (2)) e «Petroma Transport» (sentenza dell’8 maggio 2013, C-271/12 (3)) nella misura in cui la Corte ha inteso riconoscere, in una fattispecie di tal genere, la sussistenza di effetti retroattivi. |
2) |
Quali requisiti minimi debba soddisfare una fattura rettificabile per poterle riconoscere effetti retroattivi. Se la fattura originaria debba contenere già un codice fiscale o un numero identificativo a fini IVA, ovvero se tali dati possano essere integrati anche successivamente con conseguente mantenimento della detrazione dell’imposta versata a monte sulla base della fattura originaria. |
3) |
Se la rettifica della fattura possa essere ancora considerata tempestiva quando venga compiuta soltanto nel corso di un procedimento di opposizione diretto contro la decisione (avviso di rettifica) dell’Amministrazione finanziaria. |
(1) ECLI:EU:C:2004:268.
(2) ECLI:EU:C:2010:441.
(3) ECLI:EU:C:2013:297.