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9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 27 novembre 2014 — Ordre des barreaux francophones et germanophone e a./Conseil des ministres

(Causa C-543/14)

(2015/C 046/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.,

Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen ASBL e a.,

Jimmy Tessens e a.,

Orde van Vlaamse Balies,

Ordre des avocats du barreau d’Arlon e a.

Convenuto: Conseil des ministres

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se, nell’assoggettare all’IVA le prestazioni di servizi effettuate dagli avvocati, senza prendere in considerazione, con riferimento al diritto all’assistenza di un avvocato e al principio della parità delle armi, il fatto che l’individuo che non beneficia del gratuito patrocinio sia o no soggetto all’IVA, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), sia compatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella misura in cui tale articolo riconosce a qualsiasi persona il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare e il diritto al patrocinio a spese dello Stato per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

b)

Per le medesime ragioni, se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sia compatibile con l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Aarhus il 25 giugno 1998, nella misura in cui tali disposizioni prevedono un diritto d’accesso alla giustizia senza che il costo di tali procedimenti sia proibitivo e mediante «l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia».

c)

Se i servizi che forniscono gli avvocati nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio possano essere inclusi nei servizi di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della suddetta direttiva 2006/112/CE, che sono strettamente connessi all’assistenza e alla sicurezza sociale, o se essi possano essere esentati in virtù di un’altra disposizione della direttiva. In caso di risposta negativa a tale questione, se la direttiva 2006/112/CE, interpretata nel senso che non consente di esentare dall’IVA le prestazioni di servizi effettuate dagli avvocati a favore degli individui che beneficiano del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazione di gratuito patrocinio, sia compatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

2.

In caso di risposta negativa alle questioni menzionate al punto 1, se l’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, nella misura in cui non prevede la possibilità di applicare un'aliquota ridotta dell'IVA per le prestazioni di servizi effettuate dagli avvocati, a seconda che l’individuo che non beneficia del gratuito patrocinio sia o no soggetto all’IVA, sia compatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella misura in cui tale articolo riconosce a qualsiasi persona il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare e il diritto al patrocinio a spese dello Stato per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora cio sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

3.

In caso di risposta negativa alle questioni menzionate al punto 1, se l’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE sia compatibile con il principio di uguaglianza e di non discriminazione enunciato agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 di tale Carta, nella misura in cui non prevede, tra le attività di interesse pubblico, l’esenzione dall’IVA a favore delle prestazioni di avvocato, mentre altre prestazioni di servizi sono esentate in quanto attività di interesse pubblico, ad esempio, le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali, diverse prestazioni mediche o ancora alcune prestazioni connesse all’insegnamento, allo sport o alla cultura, e considerato che tale differenza di trattamento tra le prestazioni di avvocato e le prestazioni esentate dall’articolo 132 della direttiva solleva dubbi sufficienti, in quanto le prestazioni di avvocato contribuiscono al rispetto di taluni diritti fondamentali.

4.

a)

In caso di risposta negativa alle questioni menzionate ai punti 1 e 3, se l’articolo 137 della direttiva 2006/112/CE possa essere interpretato, a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che autorizza uno Stato membro dell’Unione a mantenere parzialmente l’esenzione delle prestazioni di servizi di avvocati qualora tali prestazioni siano effettuate a favore di individui che non sono soggetti all’IVA.

b)

Se l’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE possa altresì essere interpretato, a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che autorizza uno Stato membro dell’Unione a mantenere parzialmente l’esenzione delle prestazioni di servizi di avvocati qualora tali prestazioni siano effettuate a favore di individui che beneficiano del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio.


(1)  GU L 347, pag. 1.