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13.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/2


Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-22/15)

(2015/C 228/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e G. Wils, procuratori)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte:

di dichiarare che, concedendo esenzione dall’IVA per il noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni ai soci di associazioni nautiche che per i loro servizi non si avvalgono di una o più persone impiegate presso di esse, per attività nautiche o ricreative che non possono essere assimilate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto («direttiva IVA»), in combinato disposto con il suo articolo 132, paragrafo 1, lettera m);

dichiarare che, allorché il noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni è effettuato a favore di soci che praticano sport e il noleggio è strettamente connesso alla pratica di detto sport ed è ad esso indispensabile, il Regno dei Paesi Bassi, restringendo l’esenzione di detto noleggio a associazioni nautiche che per i loro servizi non si avvalgono di una o più persone da essi impiegate non ha adempiuto agli obblighi ad esso imposti dagli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con il suo articolo 132, paragrafo 1, lettera m);

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1.

La direttiva 2006/112/CE obbliga gli Stati membri a concedere un’esenzione per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

2.

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della Nederlandse Wet Omzetbelasting 1968 (legge olandese del 1968 sull’IVA) esenta da IVA i servizi prestati da associazioni sportive ai loro soci, ad eccezione di quelli prestati da organizzazioni nautiche che per le loro prestazioni si avvalgono di una o più persone alle dipendenze dell’organizzazione, nei limiti in cui siffatti servizi consistono in attività svolte con l’ausilio di queste persone relative ad imbarcazioni ovvero nella messa a disposizione di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni.

3.

A parere della Commissione, l’esenzione olandese in parola è al contempo troppo ampia e troppo ristretta.

4.

In primo luogo, la Commissione non concorda sul fatto che l’esenzione non è limitata al noleggio ai soci dell’associazione senza fini di lucro che esercitano sport, ma si estenda anche al noleggio ai soci dell’associazione che fanno un uso soltanto ricreativo o addirittura soltanto in loco, senza lasciare l’ormeggio, dell’imbarcazione situata nel posto barca noleggiato. In questa misura l’esenzione di cui trattasi è contraria agli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva IVA.

5.

In secondo luogo, la Commissione censura il fatto che, per poter usufruire dell’esenzione, le associazioni in parola non possono assumere personale. In tal modo, il Regno dei Paesi Bassi aggiunge una condizione ulteriore a quelle previste dall’articolo 133 [in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m)] della direttiva IVA.


(1)  GU L 347, pag. 1.