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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 maggio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 69/335/CEE – Articoli 2, 4, 10 e 11 – Direttiva 85/611/CEE – Articoli 10 e 293 CE – Imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo – Doppia imposizione – Sanzione applicabile agli organismi di investimento collettivo di diritto straniero»

Nella causa C-48/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Bruxelles (corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2015, nel procedimento

État belge, SPF Finances

contro

NN (L) International SA, già ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING (L) Dynamic SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: V. Tourrès, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 ottobre 2015,

viste le osservazioni presentate:

–        per la NN (L) International SA, da J. Malherbe e M. Bertha, avocats;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da A. Gillet, avocat;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e C. Soulay, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 1969, L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU 1985, L 156, pag. 23) (in prosieguo: la «direttiva 69/335»), della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU 1985, L 375, pag. 3), nel combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, nonché degli articoli da 49 a 60 CE, nel combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’État belge, SPF Finances (Amministrazione finanziaria federale) e la NN (L) International SA, già ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING (L) Dynamic SA [in prosieguo: la «NN (L)»], relativa ad una richiesta di restituzione dell’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo (OIC) per un importo di EUR 185 739,34, versata da quest’ultima per l’esercizio 2006.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/335, abrogata dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11), così disponeva:

«Le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni».

4        L’articolo 4 della menzionata direttiva così recitava:

«1.      Sono sottoposte all’imposta sui conferimenti le operazioni seguenti:

a)      la costituzione di una società di capitali;

b)      la trasformazione in società di capitali di una società, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;

c)      l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;

d)      l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all’attivo risultante dalla liquidazione;

e)      il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica la cui sede statutaria si trova in un paese terzo e che è considerata, per l’applicazione dell’imposta sui conferimenti, come società di capitali in tale Stato membro;

f)      il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata, per l’applicazione dell’imposta sui conferimenti, come società di capitali in questo Stato membro;

g)      il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l’applicazione dell’imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest’ultimo Stato membro, mentre non lo è nell’altro Stato membro;

h)      il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata, per l’applicazione dell’imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest’ultimo Stato membro, mentre non lo è nell’altro Stato membro.

2.      Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all’imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l’aliquota ad esse applicabile era dell’1%:

a)      l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni;

b)      l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali;

c)      il prestito contratto da una società di capitali se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società;

d)      il prestito contratto da una società di capitali presso un socio, un congiunto o un figlio di un socio, nonché quello contratto presso un terzo quando esso è garantito da un socio, a condizione che tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale.

(...)».

5        Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva medesima:

«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:

a)      per le operazioni previste all’articolo 4;

b)      per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4;

c)      per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».

6        Il successivo articolo 11 prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:

a)      la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b)      i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

7        I considerando dal secondo al quarto della direttiva 85/611, abrogata dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivi in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU 2009, L 302, pag. 32), così recitavano:

«considerando che un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli [OIC] appare (…) opportuno, per ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti; che un simile coordinamento sarebbe opportuno ai fini di facilitare agli [OIC] situati in uno stato membro la commercializzazione delle loro quote nel territorio degli altri stati membri;

considerando che la realizzazione di questo obiettivo agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, delle quote degli [OIC] e che questo coordinamento contribuisce alla creazione di un mercato europeo dei capitali;

considerando che in merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere per gli [OIC] situati negli stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare;

(...)».

8        L’articolo 44 della direttiva 85/611 così recitava:

«1.      Un [organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)] che commercializzi le sue quote in un altro stato membro deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale stato, che non rientrano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(...)

3.      Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate in modo non discriminatorio».

 Diritto belga

9        Il Code des droits de successions, come modificato dalla legge programmatica del 22 dicembre 2003 (Moniteur belge del 31 dicembre 2003, pag. 62160; in prosieguo: il «Codice delle successioni»), comprende un libro II bis, intitolato «Imposta annuale sugli [OIC], sugli enti creditizi e sulle imprese di assicurazione» (in prosieguo: l’«imposta annuale sugli OIC»). Tale imposta, applicabile in un primo momento ai soli OIC di diritto belga, è stata estesa dalla menzionata legge programmatica, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, agli OIC di diritto straniero che commercializzino le proprie quote in Belgio.

10      L’articolo 133 ter del Codice delle successioni prevede che il giudice possa disporre, oltre alla condanna di taluni soggetti, per violazione di talune disposizioni dello stesso codice, all’interdizione all’esercizio della loro professione per un periodo dai tre mesi ai cinque anni, anche la chiusura, parimenti per un periodo dai tre mesi ai cinque anni, delle sedi della società, del gruppo o dell’impresa di cui il condannato sia dirigente, membro o dipendente.

11      L’articolo 161 del Codice delle successioni così dispone:

«Sono assoggettati ad un’imposta annuale a decorrere dal 1 gennaio successivo alla loro iscrizione presso la Commissione bancaria, finanziaria e assicurativa:

1°      gli [OIC] che rivestono la forma statutaria, di cui all’articolo 108, primo comma, 1° e 2°, della legge del 4 dicembre 1990 relativa alle operazioni finanziarie e ai mercati finanziari;

2°      le società di gestione responsabili della gestione degli [OIC] che rivestono la forma contrattuale, di cui all’articolo 108, primo comma, 1° e 2°, della legge del 4 dicembre 1990 relativa alle operazioni finanziarie e ai mercati finanziari;

3°      gli [OIC] di diritto straniero di cui all’articolo 137 della legge del 4 dicembre 1990 relativa alle operazioni finanziarie e ai mercati finanziari, ad eccezione degli organismi di investimento in crediti;

(...)».

12      Il successivo articolo 161 bis così recita:

«§ 1. Per quanto attiene agli organismi di investimento di cui all’articolo 161, 1° e 2°, l’imposta è dovuta sul totale, al 31 dicembre dell’anno precedente, degli importi netti collocati in Belgio.

Ai fini dell’applicazione del primo comma:

1°      si considerano collocate in Belgio le quote acquistate all’estero per conto di un abitante del Regno;

2°      ferma restando l’applicazione dell’articolo 162, quando l’organismo di investimento ha omesso di fornire all’amministrazione gli elementi utili e necessari ai fini della riscossione dell’imposta, questa è dovuta sul valore totale del patrimonio gestito al 31 dicembre dell’anno precedente. Il Re può determinare gli elementi utili e necessari per la riscossione dell’imposta.

§ 2.      Per quanto attiene agli organismi di investimento di cui all’articolo 161, 3°, l’imposta è dovuta sul totale, al 31 dicembre dell’anno precedente, degli importi netti collocati in Belgio a decorrere dalla loro iscrizione presso la Commissione bancaria, finanziaria e assicurativa.

Ai fini dell’applicazione del primo comma:

1°      le quote collocate all’estero da parte di un intermediario finanziario non possono essere portate in deduzione dagli importi lordi collocati in Belgio in caso di acquisto con l’intervento di un intermediario finanziario in Belgio;

2°      ferma restando l’applicazione dell’articolo 162, quando l’organismo di investimento ha omesso di fornire all’amministrazione gli elementi utili e necessari ai fini della riscossione dell’imposta, l’imposta è dovuta sul totale, al 31 dicembre dell’anno precedente, degli importi lordi collocati in Belgio». Il Re può determinare gli elementi utili e necessari per la riscossione dell’imposta.

(...)».

13      Il successivo articolo 162, nel testo in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale, prevedeva quanto segue:

«Si applicano all’imposta stabilita dall’articolo 161 le disposizioni del Libro I relative ai mezzi di prova di omissioni di beni, alle prescrizioni, al rimborso, alle azioni e alle sanzioni penali.

In caso di violazione, da parte degli organismi di investimento di cui all’articolo 161, 3°, delle disposizioni del presente libro, il giudice può vietare loro la prosecuzione dell’attività di collocamento di quote in Belgio. Tale divieto è notificato all’organismo di investimento, alla Commissione bancaria, finanziaria e assicurativa e all’organismo designato in Belgio dall’organismo di investimento per la supervisione dei versamenti ai partecipanti, della vendita o acquisto di partecipazioni e della diffusione di informazioni in almeno una delle lingue del paese».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      NN (L), una società con sede in Lussemburgo, presentava la dichiarazione per l’imposta annuale sugli OIC per l’esercizio 2006 in relazione agli importi netti collocati in Belgio al 31 dicembre 2005 e versava tale imposta, in misura di EUR 185 739,34, nei termini di legge. Successivamente adiva il Tribunal de première instance de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) per eccepire la legittimità di detta imposta rispetto alla direttiva 69/335, agli articoli da 56 a 60 CE, alla direttiva 85/611 e all’articolo 10 CE nonché, in subordine, all’articolo 22 della Convenzione tra il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo contro le doppia imposizione e per la disciplina di talune altre questioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, sottoscritta a Lussemburgo il 17 settembre 1970 (in prosieguo: la «convenzione belga-lussemburghese»).

15      Con decisione del 23 novembre 2011, il Tribunal de première instance de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) respingeva il motivo vertente sulla violazione della direttiva 69/335, ma accoglieva la domanda della NN (L) con riferimento all’ultimo motivo da essa dedotto in subordinata, vertente sulla violazione della convenzione belga-lussemburghese.

16      L’État belge, SPF Finances interponeva appello dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo di dichiarare che l’imposta annuale sugli OIC esula dalla convenzione belga-lussemburghese, che gli articoli 160 e seguenti del Codice delle successioni sono conformi al diritto dell’Unione e che l’imposta de qua, regolarmente riscossa, non deve essere restituita.

17      La NN (L) chiedeva la conferma della decisione impugnata. In via subordinata, proponeva appello incidentale contro la decisione del giudice di primo grado di respingere il motivo vertente sulla violazione della direttiva 69/335 e di non pronunciarsi sui motivi basati sulle violazioni di altre disposizioni di diritto dell’Unione. A tale riguardo, la NN (L) invitava il giudice del rinvio a presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

18      Ad avviso del giudice del rinvio, l’imposta annuale sugli OIC, a prescindere dalla qualificazione da attribuirle per determinare se ricada o meno nella sfera di applicazione della convenzione belga-lussemburghese, non si sottrae al divieto generale di ostacolare la libertà di circolazione e non può a priori escludersi che le si applichino le disposizioni della direttiva 69/335.

19      Ciò premesso, la Cour d’appel di Bruxelles (corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva [69/335] e più precisamente il combinato disposto dei suoi articoli 2, 4, 10 e 11, debba essere interpretata nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale, quali gli articoli 161 e 162 del Code des droits de succession [Codice belga delle successioni], (…) relative alla tassazione degli [OIC], nella parte in cui detta imposta grava con cadenza annuale sugli [OIC] costituiti sotto forma di società di capitali in un altro Stato membro che commercializzino le proprie quote in Belgio, sull’importo totale delle loro quote sottoscritte in Belgio al netto dell’importo dei riscatti o dei rimborsi delle sottoscrizioni medesime, con la conseguenza che le somme raccolte in Belgio dagli [OIC] stessi sono assoggettati a tassazione fino a quando restino nella disponibilità degli [OIC] di cui trattasi.

2)      Se gli articoli da 49 a 55 e da 56 a 60 CE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro modifichi unilateralmente i criteri di collegamento di un’imposta quali previsti agli articoli 161 e seguenti del Code des droits de succession, sostituendo un criterio di collegamento ratione personae fondato sulla residenza del contribuente, riconosciuto dal diritto tributario internazionale, con un asserito criterio di collegamento reale non riconosciuto dal diritto medesimo, tenuto conto che, per garantire la sua sovranità fiscale, lo Stato membro prevede una sanzione specifica come quella prevista dall’articolo 162, terzo comma, del Code des droits de succession nei confronti dei soli operatori stranieri.

3)      Se gli articoli 49 e 56 CE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una tassazione come quella descritta supra che, non tenendo in alcun conto la tassazione già gravante nel loro Stato membro d’origine sugli [OIC] costituiti in un altro Stato membro, rappresenta un onere finanziario aggiuntivo idoneo a scoraggiare la commercializzazione delle loro quote in Belgio.

4)      Se la direttiva [85/611], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, debba essere interpretata nel senso che osta a un’imposizione quale quella descritta supra in quanto pregiudica l’obiettivo principale della direttiva di agevolare la commercializzazione delle quote degli [OIC] all’interno dell’Unione europea.

5)      Se gli articoli 49 e 56 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano agli oneri amministrativi derivanti dalla riscossione di un’imposta quale quella descritta supra a carico degli [OIC] costituiti in un altro Stato membro che commercializzino le loro quote in Belgio.

6)      Se gli articoli 49 e 56 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 162, secondo comma, del Code des droits de succession nella parte in cui detta disposizione assoggetta ad una sanzione specifica gli [OIC] istituiti in un altro Stato membro che commercializzino le loro quote in Belgio, vale a dire al divieto giudiziale di collocare in futuro quote in Belgio in caso di mancata presentazione della loro dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno o di mancato versamento dell’imposta medesima».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità della quinta questione

20      Il governo belga ritiene che la quinta questione sia irrilevante ai fini della soluzione della causa principale e che essa sia, per tale ragione, irricevibile. Osserva, inoltre, che il giudice a quo non indica con precisione le disposizioni di diritto interno che imporrebbero oneri amministrativi né le discriminazioni a tal riguardo tra gli OIC stranieri e gli OIC di diritto belga.

21      Occorre ricordare che, poiché le questioni vertenti sul diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza, il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione o l’esame di validità richiesto relativamente ad una disposizione di diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 25).

22      Per quanto concerne detti elementi di fatto e di diritto, l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte prevede che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba contenere, in particolare, un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni, il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie, e l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile a tale controversia.

23      Nel caso di specie, il giudice del rinvio non indica gli oneri amministrativi cui sarebbero sottoposti gli OIC di diritto straniero e non precisa le disposizioni di diritto interno in virtù o in ragione delle quali tali oneri sarebbero imposti, né le ragioni per cui il giudice del rinvio s’interroga sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte non dispone di elementi di fatto e di diritto sufficienti per rispondere utilmente a tale quinta questione, che pertanto deve essere dichiarata irricevibile.

 Sulla prima questione

24      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che stabilisca un’imposta annuale sugli OIC, come quella oggetto del procedimento principale, e che sottoponga a tale imposta gli OIC di diritto straniero che collochino quote in tale Stato membro.

25      A tal proposito, si deve rilevare che l’imposta annuale sugli OIC non corrisponde ad alcuna delle operazioni soggette ad imposta sui conferimenti in virtù dell’articolo 4 della direttiva 69/335, che, come osservato dalla Corte al punto 20 della sentenza del 27 ottobre 1998, Nonwoven (C-4/97, EU:C:1998:507), sono caratterizzate dal trasferimento di capitali o di beni ad una società di capitali nello Stato membro che riscuote l’imposta, o si risolvono in un effettivo aumento del capitale o del patrimonio sociale, cosa che manifestamente non avviene nell’ipotesi di «importi netti collocati in Belgio» ai quali si applica la citata imposta. Un’imposta di tal genere non rientra neppure tra quelle vietate dall’articolo 10 della direttiva 69/335, in quanto, da un lato, non coincide con nessuna delle operazioni imponibili elencate dall’articolo 4 di detta direttiva, a cui l’articolo 10, lettere a e b) della stessa, faceva riferimento e, dall’altro lato, non ha alcun collegamento con l’immatricolazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, ai sensi dell’articolo 10, lettera c), della citata direttiva. Parimenti, tale imposta non corrisponde in alcun modo alle operazioni oggetto dell’articolo 11 della medesima direttiva.

26      Di conseguenza, l’imposta annuale sugli OIC non rientra nel campo di applicazione della direttiva 69/335. Quest’ultima non osta quindi a che gli OIC di diritto straniero siano assoggettati ad un’imposta di tal genere.

27      Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli OIC, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli OIC di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.

 Sulla quarta questione

28      Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 85/611, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, debba essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisca un’imposta annuale sugli OIC, come quella oggetto del procedimento principale, e che sottoponga a tale imposta gli OIC di diritto straniero che collochino quote in tale Stato membro.

29      Il governo belga ritiene che detta questione sia irricevibile, in quanto il giudice del rinvio non indica gli articoli della direttiva 85/611 di cui chiede l’interpretazione, né le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione della direttiva stessa.

30      Tuttavia, dal testo della questione in parola si evince che il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 85/611, in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, osti ad una misura quale l’imposta annuale sugli OIC, nella parte in cui pregiudicherebbe l’obiettivo principale della direttiva stessa di agevolare la commercializzazione delle quote degli o.i.c.v.m. all’interno dell’Unione. Tali indicazioni sono sufficienti perché la Corte possa fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione utili alla soluzione della controversia di cui al procedimento principale. Detta questione, pertanto, è ricevibile.

31      Nel merito, risulta dai considerando dal secondo al quarto della direttiva 85/611 che, al fine di garantire la libera commercializzazione delle quote degli o.i.c.v.m. all’interno dell’Unione, tale direttiva era volta a coordinare le legislazioni nazionali poste a disciplina degli o.i.c.v.m., in maniera tale, da un lato, da ravvicinare nell’Unione le condizioni di concorrenza tra tali organismi e, dall’altro, da assicurare una tutela più efficace e più uniforme ai partecipanti. A tal fine, la richiamata direttiva stabiliva norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, il controllo, la struttura, l’attività e le informazioni che gli o.i.c.v.m. sono tenuti a pubblicare (sentenza dell’11 settembre 2014, Gruslin, C-88/13, EU:C:2014:2205, punto 33).

32      Si deve osservare che la fiscalità degli o.i.c.v.m. non rientrava tra le materie della direttiva 85/611, la quale non conteneva alcuna disposizione al riguardo. Nondimeno, l’articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva stabiliva che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in uno Stato membro agli o.i.c.v.m. e non ricomprese nel settore disciplinato dalla stessa fossero applicate in modo non discriminatorio.

33      Ne consegue che l’imposta annuale sugli OIC non rientra nel campo di applicazione della direttiva 85/611 e che, poiché l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE non possono modificare tale constatazione, la direttiva medesima non osta tantomeno all’assoggettamento degli OIC di diritto straniero ad un’imposta di tal genere, a condizione che le relative disposizioni siano applicate in modo non discriminatorio, cosa che sarà esaminata nell’ambito della seconda, terza e sesta questione.

34      Di conseguenza, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che la direttiva 85/611, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli OIC, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli OIC di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro, a condizione che tale normativa sia applicata in modo non discriminatorio.

 Sulla seconda e terza questione

35      La seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, riguardano, da un lato, gli articoli da 49 a 60 CE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, nonché, dall’altro lato, gli articoli 49 e 56 CE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE. Si deve tuttavia osservare che solamente gli articoli 49 e 56 CE sono pertinenti per rispondere a tali questioni.

36      Infatti, innanzitutto, gli articoli da 50 a 55, 57, 59 e 60 CE non hanno manifestamente alcun rapporto con i quesiti del giudice del rinvio sulla conformità dell’imposta annuale sugli OIC con la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali.

37      Sotto un secondo profilo, l’articolo 58 CE non fornisce alcun apporto per rispondere a dette questioni, tenuto conto che l’imposta de qua si applica senza distinzioni agli OIC di diritto belga come a quelli di diritto straniero.

38      Sotto un terzo profilo, l’articolo 10 CE, che enuncia un obbligo generale degli Stati membri, non può essere interpretato nel senso che farebbe sorgere un obbligo autonomo a carico degli Stati stessi, che va oltre gli obblighi loro eventualmente incombenti ai sensi degli articoli 49, 56 e 293 CE. Quanto a quest’ultimo articolo, esso non mira a stabilire una norma giuridica direttamente operante, ma si limita a tracciare il quadro di trattative che gli Stati membri intavoleranno tra loro laddove necessario. Sebbene l’eliminazione della doppia imposizione all’interno dell’Unione figuri tra gli obiettivi del Trattato CE, dal tenore di tale disposizione risulta che essa non può di per sé conferire ai singoli diritti che possano essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, ordinanza del 19 settembre 2012, Levy e Sebbag, C-540/11, non pubblicata, EU:C:2012:581, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza citata).

39      Peraltro, si deve ricordare che, quando un provvedimento nazionale si riferisce contemporaneamente alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, la Corte esamina il provvedimento di cui trattasi, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà qualora risulti che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, una di esse sia del tutto secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631, punto 34, e del 1° luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C-233/09, EU:C:2010:397, punto 33).

40      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle proprie conclusioni, l’imposta annuale sugli OIC, in quanto calcolata sul valore netto degli attivi degli OIC di diritto straniero, è collegata all’acquisto, da parte dei residenti, di quote di organismi stranieri, negoziati o non negoziati in borsa. Detta operazione figura tra i movimenti di capitali enunciati nella parte A, relativa alle «[o]perazioni su quote di [OIC]», della rubrica IV dell’allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del trattato [(articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam)] (GU 1988, L 178, pag. 5), intitolata «Transazioni su quote di [OIC]», alla quale la Corte ha riconosciuto un valore indicativo (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2012, VBV – Vorsorgekasse, C-39/11, EU:C:2012:327, punto 21, e del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punti 23 e 24). Un’imposta di tal genere rientra pertanto nell’ambito della libera circolazione dei capitali.

41      Sebbene anche la libera prestazione dei servizi possa essere influenzata da una misura come l’imposta annuale sugli OIC, potendo quest’ultima produrre i suoi effetti sui servizi finanziari offerti in Belgio dagli OIC di diritto straniero, tale libertà appare in questo caso secondaria rispetto alla libera circolazione dei capitali e può esservi ricollegata.

42      Ciò premesso, si deve ritenere che, con la seconda e terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56 CE, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisca un’imposta annuale sugli OIC, come quella oggetto del procedimento principale, sottoponendo a tale imposta gli OIC di diritto straniero che collochino quote nello Stato membro medesimo.

43      A tal proposito, occorre ricordare che, in virtù di una giurisprudenza costante della Corte, gli Stati membri devono esercitare la propria competenza in materia di fiscalità diretta nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in particolare, sentenza del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria, C-179/14, EU:C:2016:108, punto 171 e giurisprudenza citata).

44      Per quanto concerne la libera circolazione dei capitali, risulta parimenti da costante giurisprudenza della Corte che le misure vietate dall’articolo 56, paragrafo 1, CE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 50 nonché giurisprudenza citata).

45      Nella specie, la NN (L), secondo cui il Regno del Belgio, nell’assoggettare gli OIC di diritto straniero all’imposta annuale sugli OIC, eserciterebbe una competenza fiscale extraterritoriale contraria alla prassi tributaria internazionale, sostiene che tale imposta è discriminatoria e costituisce una restrizione della libera circolazione dei capitali, nella parte in cui gli OIC di diritto belga e gli OIC di diritto straniero sono oggetto di un trattamento fiscale identico pur trovandosi in situazioni che non sono oggettivamente comparabili. Infatti, da un lato gli OIC di diritto straniero, a differenza degli OIC di diritto belga, sarebbero costituiti in conformità ad una legge straniera, non sarebbero residenti in Belgio e tanto il loro patrimonio quanto il luogo di investimento del loro capitale si troverebbero all’estero. Dall’altro lato, detta imposta costituirebbe un onere finanziario ulteriore per gli OIC di diritto straniero, che si aggiungerebbe, per quanto riguarda gli OIC di diritto lussemburghese, all’imposta denominata «taxe d’abonemment», il che ridurrebbe la redditività delle quote a detrimento di tutti i detentori di quote, belgi o stranieri, dissuaderebbe dalla sottoscrizione di quote e, di conseguenza, determinerebbe uno svantaggio per gli OIC di diritto straniero rispetto a quelli di diritto belga.

46      Tuttavia, si deve rilevare che, applicandosi l’imposta annuale sugli OIC indistintamente a tutti gli OIC, di diritto belga come di diritto straniero, la sola differenza di situazione oggettiva tra le due categorie di OIC, rispetto al loro assoggettamento a detta imposta, risiede nel fatto che per gli OIC di diritto straniero l’imposta annuale sugli OIC si aggiunge all’imposta a cui possono essere assoggettati nello Stato membro in cui sono stabiliti.

47      Orbene, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, da un lato, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio parallelo delle competenze fiscali dei vari Stati membri, purché tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni alle libertà di circolazione (sentenze dell’8 dicembre 2011, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-157/10, EU:C:2011:813, punto 38 nonché giurisprudenza citata, e del 21 novembre 2013, X, C-302/12, EU:C:2013:756, punto 28) e, dall’altro lato, gli Stati membri non hanno l’obbligo di adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Block, C-67/08, EU:C:2009:92, punto 31).

48      Ne consegue che l’imposta annuale sugli OIC non può essere considerata quale restrizione della libera circolazione dei capitali.

49      Pertanto, si deve rispondere alla seconda e terza questione dichiarando che l’articolo 56 CE dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli OIC, come quella oggetto del procedimento principale, e che assoggetta a tale imposta gli OIC di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.

 Sulla sesta questione

50      Con la sua sesta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 56 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 162, secondo comma, del Codice delle successioni, con cui uno Stato membro preveda una sanzione specifica, ossia il divieto giudiziale di collocare in futuro quote in tale Stato, per gli OIC di diritto straniero in caso di violazione da parte degli stessi dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale necessaria per la riscossione di un’imposta sugli OIC, o di mancato versamento dell’imposta medesima.

51      Il governo belga ritiene che tale questione sia parimenti irricevibile. A suo parere, poiché la controversia di cui al procedimento principale non ha ad oggetto la sanzione prevista all’articolo 162, secondo comma, del Codice delle successioni, bensì la restituzione dell’imposta annuale sugli OIC versata dalla NN (L) per l’esercizio 2006, detta questione non rientra in alcun modo nell’oggetto della controversia stessa e la futura applicazione di una sanzione a carico di tale società è ipotetica.

52      Tuttavia, si evince dalla decisione di rinvio che la NN (L) contesta, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, la legittimità dell’imposta applicatale deducendo, in particolare, che le disposizioni del Codice delle successioni che disciplinano l’imposta annuale sugli OIC, ivi comprese quelle relative alle sanzioni, non sono conformi al diritto dell’Unione. La questione proposta dal giudice del rinvio non è pertanto manifestamente priva di rapporto con l’oggetto della controversia principale. Quanto al carattere ipotetico della sanzione, non si può esigere che una parte violi il diritto interno al fine di farsi infliggere una sanzione per poter poi invocare dinanzi al giudice nazionale la violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 64). La sesta questione, pertanto, è ricevibile.

53      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, la sanzione prevista all’articolo 162, secondo comma, del Codice delle successioni dev’essere esaminata con riguardo alle regole relative alla libera prestazione dei servizi, in quanto essa consiste nel vietare agli OIC di diritto straniero di collocare quote in Belgio.

54      Per quanto concerne tale sanzione, il governo belga ha indicato, nelle sue osservazioni scritte nonché all’udienza dinanzi alla Corte, che essa rispecchia la sanzione prevista all’articolo 133 ter del Codice delle successioni, cui rinvia l’articolo 161, primo comma, del codice medesimo e che si applica tanto agli OIC di diritto belga quanto a quelli di diritto straniero.

55      Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da detto governo, la sanzione prevista all’articolo 133 ter del Codice delle successioni e quella prevista all’articolo 162, secondo comma, del medesimo codice non possono essere considerate equivalenti, anche se la prima può comportare la chiusura di un OIC la cui sede sia in Belgio, laddove la seconda non impedisce all’OIC di diritto straniero di esercitare altrove la sua attività. Infatti, anzitutto, come precisato dal governo belga all’udienza dinanzi alla Corte, dette sanzioni non reprimono gli stessi fatti. Inoltre, la prima sanzione, a differenza della seconda, può essere inflitta solo in seguito a condanna di determinati soggetti per violazioni del Codice delle successioni, mentre la seconda può essere comminata all’OIC di diritto straniero che abbia omesso di presentare la dichiarazione annuale o di versare l’imposta. Infine, la seconda sanzione, che non esclude la prima, a differenza di questa non ha limiti di tempo.

56      Pertanto, il regime sanzionatorio previsto dalla legge belga appare più severo nei confronti degli OIC di diritto straniero che non nei confronti degli OIC di diritto belga che violano i medesimi obblighi di legge. Una simile differenza di trattamento, basata sul luogo di stabilimento, è tale da dissuadere gli OIC di diritto straniero dalla commercializzazione di quote in Belgio. Pertanto, costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi.

57      Per giustificare tale differenza di trattamento, il governo belga fa valere che i divieti di esercitare un’attività professionale o le decisioni di chiusura dell’impresa cui fanno capo il rappresentante o il dirigente condannati ai sensi dell’articolo 133 ter e dell’articolo 162, primo comma, del Codice delle successioni, sono difficilmente applicabili agli OIC di diritto straniero che collocano le proprie quote ricorrendo ad intermediari finanziari in Belgio, a causa dell’assenza di residenza nel paese, e che altre sanzioni, quali le sanzioni pecuniarie, sarebbero altrettanto difficili da eseguire all’estero.

58      Si deve ricordare, a tal proposito, che una restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere ammessa solo per ragioni imperative di interesse generale. È inoltre necessario, in un caso simile, che l’applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo (sentenza del 18 ottobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, punto 36, e giurisprudenza citata).

59      La Corte ha già avuto modo di dichiarare che la necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta costituisce una ragione imperativa d’interesse generale tale da giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi (sentenze del 18 ottobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, punto 39, nonché del 19 giugno 2014, Strojírny Prostějov e ACO Industries Tábor, C-53/13 e C-80/13, EU:C:2014:2011, punto 46), rammentando parimenti che l’inflizione di sanzioni, comprese quelle di natura penale, può considerarsi necessaria al fine di garantire il rispetto effettivo di una normativa nazionale, a condizione tuttavia che la natura e l’importo della sanzione inflitta siano in ogni caso di specie proporzionati alla gravità dell’infrazione che essa intende sanzionare (sentenza del 3 dicembre 2014, De Clercq e a., C-315/13, EU:C:2014:2408, punto 73 e giurisprudenza citata).

60      Nel caso di specie, la possibilità d’imporre una sanzione agli OIC di diritto straniero che si dovessero sottrarre all’obbligo di dichiarazione e pagamento risulterebbe giustificata dalla necessità di garantire la riscossione dell’imposta annuale sugli OIC, e necessaria per raggiungere tale obiettivo.

61      Tuttavia, anche se soggetta a controllo giudiziale, una sanzione consistente nel vietare a detti OIC di collocare quote in Belgio in futuro, quale quella prevista all’articolo 162, secondo comma, del Codice delle successioni, va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, in quanto la disposizione non limita la durata di un simile divieto e non prevede la possibilità di modularla o di infliggere altre sanzioni meno restrittive, in funzione della gravità dell’infrazione commessa.

62      Di conseguenza, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 49 CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come l’articolo 162, secondo comma, del Codice delle successioni, con cui uno Stato membro prevede una sanzione specifica, ossia il divieto giudiziale di collocare in futuro quote in tale Stato, per gli OIC di diritto straniero in caso di violazione da parte degli stessi dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale necessaria per la riscossione di un’imposta sugli OIC o di omesso versamento dell’imposta medesima.

 Sulle spese

63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, e che sottopone a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.

2)      La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro, a condizione che tale normativa sia applicata in modo non discriminatorio.

3)      L’articolo 56 CE dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi d’investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.

4)      L’articolo 49 CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 162, secondo comma, del Code des droits de succession (Codice belga delle successioni), come modificato dalla legge programmatica del 22 dicembre 2003, con cui uno Stato membro prevede una sanzione specifica, ossia il divieto giudiziale di collocare in futuro quote in tale Stato, per gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero in caso di violazione da parte degli stessi dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale necessaria per la riscossione di un’imposta sugli organismi d’investimento collettivo o di omesso versamento dell’imposta medesima.

Firme


* Lingua processuale: il francese.