Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

27.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 6 febbraio 2015 — État belge — SPF Finances/ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA

(Causa C-48/15)

(2015/C 138/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: État belge — SPF Finances

Resistente: ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA

Questioni pregiudiziali

1)

«Se la direttiva 69/335/CE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (1) (GU L 249, pag. 25), e più precisamente il combinato disposto dei suoi articoli 2, 4, 10 e 11, debba essere interpretata nel senso che osti a disposizioni di diritto nazionale, quali gli articoli 161 e 162 del codice belga sui diritti di successione, modificati dalla legge programmatica del 22 dicembre 2003, relative alla tassazione degli organismi di investimento collettivo, nella parte in cui detta imposta grava con cadenza annuale sugli organismi di investimento collettivo costituiti sotto forma di società di capitali in un altro Stato membro che commercializzino le proprie quote in Belgio, sull’importo totale delle loro quote sottoscritte in Belgio al netto dell’importo dei riscatti o dei rimborsi delle sottoscrizioni medesime, con la conseguenza che le somme raccolte in Belgio dagli organismi di investimento collettivo stessi sono assoggettati a tassazione fino a quando restino nella disponibilità degli organismi di cui trattasi.

2)

Se gli articoli da 49 a 55 e da 56 a 66 del Trattato CE, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debbano essere interpretati nel senso che ostino a che uno Stato membro modifichi unilateralmente i criteri di collegamento di un’imposta quali previsti agli articoli 161 e seguenti del codice belga sui diritti di successione, sostituendo un criterio di collegamento ratione personae fondato sulla residenza del contribuente, riconosciuto dal diritto tributario internazionale, con un asserito criterio di collegamento reale non riconosciuto dal diritto medesimo, tenuto conto che, per garantire la sua sovranità fiscale, lo Stato membro prevede una sanzione specifica come quella prevista dall’articolo 162, terzo comma, del codice belga sui diritti di successione nei confronti dei soli operatori stranieri.

3)

Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una tassazione come quella descritta supra che, non tenendo in alcun conto la tassazione già gravante nel loro Stato membro d’origine sugli organismi di investimento collettivo costituiti in un altro Stato membro, rappresenta un onere finanziario aggiuntivo idoneo a scoraggiare la commercializzazione delle loro quote in Belgio.

4)

Se la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (GU L 375, pag. 3), eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debba essere interpretata nel senso che osti a un’imposizione quale quella descritta supra [Or. 14] pregiudicando l’obiettivo principale della direttiva di agevolare la commercializzazione delle quote degli organismi di investimento collettivo all’interno dell’Unione europea.

5)

Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostino agli oneri amministrativi derivanti dalla riscossione di un’imposta quale quella descritta supra a carico degli organismi di investimento collettivo costituiti in un altro Stato membro che commercializzino le loro quote in Belgio.

6)

Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione nella parte in cui detta disposizione assoggetta ad una sanzione specifica gli organismi di investimento collettivo istituiti in un altro Stato membro che commercializzino le loro quote in Belgio, vale a dire al divieto giudiziale di collocare in futuro quote in Belgio in caso di mancata presentazione della loro dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno o di mancato versamento dell’imposta medesima».


(1)  GU L 249, pag. 25.