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8.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 13 marzo 2015 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited

(Causa C-130/15)

(2015/C 190/02)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Appellanti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Appellata: National Exhibition Centre Limited

Questioni pregiudiziali

1)

Si chiede, riguardo all’esenzione dall’IVA prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva (direttiva del Consiglio 77/388/EEC del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) (1) come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza SDC, C-2/95 (ECLI:EU:C:1997:278), quali siano i principi che devono essere applicati per determinare se un servizio sia o meno idoneo ad «operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche» ai sensi del punto 66 di tale sentenza. In particolare:

1.1.

Se l’esenzione sia applicabile ad un servizio, quale quello eseguito dal contribuente nel presente caso, che non comporta che egli proceda ad un addebito o ad un accredito su un conto sul quale ha il controllo, ma che, laddove ne risulti un trasferimento di fondi, costituisce la causa del trasferimento di fondi effettuato da un istituto finanziario indipendente.

1.2.

Nell’ipotesi in cui il pagamento viene effettuato con una carta di credito o di debito, se la risposta alla questione 1.1 dipenda dalla circostanza che il fornitore del servizio ottenga esso stesso i codici di autorizzazione direttamente dalla banca del titolare della carta, o invece ottenga tali codici per il tramite della banca che gestisce il sistema di terminali (merchant acquirer bank).

1.3.

Si chiede quali siano gli elementi che distinguono: a) un servizio consistente nel fornire informazioni finanziarie senza le quali il pagamento non sarebbe eseguito, non rientrante nell’esenzione (come nella sentenza Nordea Pankki Suomi, C-350/10, (ECLI:EU:C:2011:532), da b) un servizio di elaborazione dati che funzionalmente ha l’effetto di trasferire fondi e che la Corte di giustizia ha ritenuto essere idoneo a rientrare nell’ambito dell’esenzione (come nella sentenza SDC, punto 66).

2)

Quali siano i principi rilevanti che devono essere applicati per determinare se un servizio quale quello eseguito dal contribuente nel presente caso rientri nell’ambito del «ricupero dei crediti» che è oggetto di esclusione dall’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva. Più in particolare, laddove un servizio di trattamento di pagamenti effettuati con una particolare modalità (ad esempio, carta di credito o di debito) configuri, in base ai principi enucleati nella sentenza AXA UK (C-175/09, ECLI:EU:C:2010:646), un «ricupero crediti» allorché la prestazione del servizio è stata effettuata a favore della persona alla quale era dovuto il pagamento (vale a dire la persona che riceve il pagamento), se tale servizio costituisca del pari un «ricupero crediti» nel caso in cui esso sia fornito alla persona dalla quale è dovuto il pagamento (vale a dire la persona che effettua il pagamento). E inoltre se, nelle circostanze della fattispecie in esame, possa addirittura configurarsi un credito da «ricuperare».


(1)  GU L 145, pag. 1.