8.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 13 marzo 2015 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited
(Causa C-130/15)
(2015/C 190/02)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Appellanti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Appellata: National Exhibition Centre Limited
Questioni pregiudiziali
1) |
Si chiede, riguardo all’esenzione dall’IVA prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva (direttiva del Consiglio 77/388/EEC del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) (1) come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza SDC, C-2/95 (ECLI:EU:C:1997:278), quali siano i principi che devono essere applicati per determinare se un servizio sia o meno idoneo ad «operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche» ai sensi del punto 66 di tale sentenza. In particolare:
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2) |
Quali siano i principi rilevanti che devono essere applicati per determinare se un servizio quale quello eseguito dal contribuente nel presente caso rientri nell’ambito del «ricupero dei crediti» che è oggetto di esclusione dall’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva. Più in particolare, laddove un servizio di trattamento di pagamenti effettuati con una particolare modalità (ad esempio, carta di credito o di debito) configuri, in base ai principi enucleati nella sentenza AXA UK (C-175/09, ECLI:EU:C:2010:646), un «ricupero crediti» allorché la prestazione del servizio è stata effettuata a favore della persona alla quale era dovuto il pagamento (vale a dire la persona che riceve il pagamento), se tale servizio costituisca del pari un «ricupero crediti» nel caso in cui esso sia fornito alla persona dalla quale è dovuto il pagamento (vale a dire la persona che effettua il pagamento). E inoltre se, nelle circostanze della fattispecie in esame, possa addirittura configurarsi un credito da «ricuperare». |
(1) GU L 145, pag. 1.