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21.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Appeal Commissioners (Irlanda) il 6 luglio 2015 — National Roads Authority/The Revenue Commissioners

(Causa C-344/15)

(2015/C 311/37)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Appeal Commissioners

Parti

Ricorrente: National Roads Authority

Resistenti: The Revenue Commissioners

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora un ente di diritto pubblico eserciti un’attività quale la fornitura di accesso a una strada dietro pagamento di un pedaggio e qualora nello Stato membro vi siano organismi privati che riscuotono i pedaggi su diverse strade a pedaggio in virtù di un contratto con l’ente pubblico interessato ai sensi di disposizioni di legge nazionali, se il secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debba essere interpretato nel senso che l’ente pubblico in questione va considerato in concorrenza con gli operatori privati interessati, cosicché il non assoggettamento dell’ente pubblico è ritenuto provocare una distorsione della concorrenza di una certa importanza, nonostante il fatto che a) non sussista e non possa sussistere una concorrenza effettiva tra l’ente pubblico e gli operatori privati interessati e b) non vi sia alcuna prova dell’esistenza di una realistica possibilità di ingresso sul mercato da parte di un operatore privato allo scopo di costruire e gestire una strada a pedaggio in concorrenza con la strada a pedaggio gestita dall’ente pubblico.

2)

In assenza di presunzione, in quale modo si debba procedere per determinare se vi sia una distorsione della concorrenza di una certa importanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).