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9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 7 agosto 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová

(Causa C-432/15)

(2015/C 371/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Odvolací finanční ředitelství

Altra parte nel procedimento: Pavlína Baštová

Questioni pregiudiziali

1a.

Se la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario (che è un soggetto passivo) all’organizzatore di una corsa al fine di farlo partecipare alla stessa rappresenti una prestazione di servizi a titolo oneroso nell’accezione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, quindi, un’operazione soggetta a IVA.

1b.

In caso di risposta affermativa, se debba essere considerato come corrispettivo il premio in denaro ottenuto nella corsa (che, peraltro, non tutti i cavalli partecipanti alla corsa conseguono) o l’acquisto del servizio consistente nell’opportunità per il cavallo di partecipare alla corsa, che l’organizzatore della stessa presta al proprietario del cavallo, o qualche altro corrispettivo.

1c.

In caso di risposta negativa, se tale circostanza rappresenti di per sé un motivo per ridurre la detrazione dell’IVA assolta a monte sui beni e servizi imponibili acquistati e utilizzati per preparare i cavalli di proprietà dell’allevatore/allenatore alle corse, o se la partecipazione di un cavallo a una corsa debba essere considerata come una componente dell’attività economica di un soggetto che lavora nel campo dell’allevamento e dell’allenamento dei propri cavalli da corsa e di quelli di terzi e le spese per l’allevamento dei cavalli propri, nonché la partecipazione di questi alle corse, debbano essere incluse nelle spese generali connesse all’attività economica del suddetto soggetto. In caso di risposta affermativa alla suddetta parte della questione, se il premio in denaro debba essere incluso nella base imponibile e nell’IVA a valle dichiarate, o se il suddetto reddito non influenzi in alcun modo la base imponibile ai fini IVA.

2a.

Qualora ai fini IVA sia necessario considerare più servizi parziali come un’unica operazione, quali siano i criteri per determinarne la reciproca relazione, ossia per stabilire se siano cessioni o prestazioni di pari livello fra loro o se siano legate da una relazione di subordinazione fra servizio principale e servizio accessorio. Se esista una gerarchia fra i suddetti criteri relativamente al loro ordine e peso.

2b.

Se l’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta all’assoggettamento di un servizio ad un’aliquota ridotta quando tale servizio è composto da due prestazioni parziali che devono essere considerate ai fini IVA come un’unica prestazione, tali prestazioni sono di pari livello e una di esse non può essere classificata di per sé in alcuna delle categorie elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2c.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2b, se la combinazione del servizio parziale consistente nel diritto di usare impianti sportivi e del servizio parziale di un allenatore di cavalli da corsa, in circostanze quali quelle del procedimento di cui trattasi, impediscano l’assoggettamento dell’intero servizio all’aliquota IVA ridotta di cui al punto 14 dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2d.

Qualora l’applicazione dell’aliquota fiscale ridotta non sia esclusa in base alla risposta alla questione sub 2c, quale influenza sull’assoggettamento alla relativa aliquota IVA abbia il fatto che il soggetto passivo presti, oltre al servizio dell’uso di impianti sportivi e al servizio di allenatore, anche la scuderizzazione, la somministrazione di mangime e cure di altro tipo per i cavalli. Se tutte le suddette prestazioni parziali debbano essere considerate come un insieme unico ai fini IVA soggetto al medesimo trattamento fiscale.


(1)  GU L 347, pag. 1.