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16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 agosto 2015 — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Causa C-446/15)

(2015/C 381/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Signum Alfa Sped Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112 (1) relative alla detrazione dell’IVA debbano essere interpretate nel senso che l’autorità tributaria può esigere in maniera generale dal soggetto passivo che intenda esercitare il suo diritto alla detrazione dell’IVA, che egli accerti, affinché detta autorità non qualifichi l’operazione economica come fittizia, se l’emittente della fattura relativa ai servizi, per i quali il soggetto passivo intende esercitare il diritto a detrazione, disponga dei mezzi personali e materiali necessari per prestare il servizio in questione, sia al momento di tale prestazione che al momento degli accertamenti, e se abbia adempiuto i propri obblighi di dichiarazione e pagamento dell’IVA, oppure disponga, oltre che della fattura, di altri documenti relativi all’operazione economica esenti da vizi di forma; se si possa esigere che l’emittente della fattura eserciti la sua attività economica senza alcuna irregolarità, non solo al momento dell’operazione su cui si basa il diritto alla detrazione dell’IVA, ma anche al momento dell’accertamento tributario.

2)

Se, nel caso in cui l’autorità tributaria, sulla base delle circostanze descritte nella prima questione, dichiari che, sebbene l’operazione economica abbia avuto luogo, il contenuto della fattura non è plausibile, in quanto detta operazione non è stata effettuata tra le parti che figurano nella fattura, si possa esigere che l’autorità tributaria, atteso che di regola incombe ad essa l’onere della prova, identifichi anche le parti tra cui l’operazione si è svolta e il soggetto che ha emesso fattura, o se detta autorità possa negare il diritto a detrazione che il soggetto passivo intende esercitare in mancanza di una prova concludente dei menzionati elementi di fatto e di informazioni o circostanze dalle quali risultino l’identità del terzo o il ruolo da esso svolto, ma unicamente sulla base di quanto dichiarato al riguardo dalla medesima autorità.

3)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla detrazione dell’IVA debbano essere interpretate nel senso che l’autorità tributaria, anche quando non contesti l’esistenza dell’operazione economica indicata nella fattura e quest’ultima soddisfi i requisiti di forma previsti dalla legge, possa negare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA senza procedere a un esame della dovuta diligenza — basandosi in pratica su una responsabilità oggettiva — a motivo del fatto che, poiché l’operazione economica non è avvenuta tra le parti che figurano nella fattura, l’inverosimiglianza del contenuto della fattura esclude per definizione l’esame della dovuta diligenza, o se in tali circostanze l’autorità tributaria che non riconosce il diritto a detrazione sia comunque tenuta a dimostrare che il soggetto passivo che intende esercitare il diritto a detrazione era a conoscenza delle irregolarità — dirette, nel caso di specie, all’elusione dell’imposta — commesse dall’impresa con la quale aveva un rapporto contrattuale, o aveva partecipato a tali irregolarità.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla detrazione dell’IVA e con i principi di neutralità fiscale, certezza del diritto e proporzionalità, sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua giurisprudenza, l’interpretazione normativa secondo cui la dovuta diligenza da parte del destinatario della fattura può essere oggetto di esame solo se si può dimostrare che vi è stata una prestazione tra le parti, vale a dire se l’operazione economica ha avuto luogo tra le parti nel modo indicato nella fattura, e sussistono solo altri tipi di errori, ad esempio vizi di forma, tenendo conto in particolare del fatto che la normativa tributaria nazionale contiene disposizioni relative alle fatture con vizi di forma e a quelle emesse in mancanza di un’operazione economica.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347).