18.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portogallo) il 28 ottobre 2015 — Bernard Jean Marie Gabarel/Fazenda Pública
(Causa C-555/15)
(2016/C 016/25)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
Parti
Ricorrente: Bernard Jean Marie Gabarel
Resistente: Fazenda Pública
Questioni pregiudiziali
A — |
se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, le terapie non convenzionali, in particolare l’osteopatia, debbano essere considerate come attività paramediche. |
B — |
se un contribuente, il quale, conformemente alla normativa nazionale, è abilitato a esercitare un’attività paramedica come la fisioterapia, e però nell’ambito della sua attività professionale sanitaria ricorre sia a terapie proprie della fisioterapia sia a terapie proprie dell’osteopatia, in maniera indistinta o complementare, debba essere considerato, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, e quindi anche ai sensi dell’articolo 9 del Código do IVA, come un professionista che esercita nel complesso un’attività paramedica e, di conseguenza, esentato dal pagamento dell’IVA. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).