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25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 novembre 2015 — ET «Maya Marinova»/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-576/15)

(2016/C 027/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Parti

Ricorrente: ET «Maya Marinova»

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se il combinato disposto degli articoli 273, 2, paragrafo 1, lettera a), 9, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, tenuto conto dei principi della neutralità fiscale e di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare l’effettiva assenza di merci, consegnate al soggetto passivo a seguito di cessioni imponibili, come dovuta a successive cessioni a titolo oneroso delle stesse merci, imponibili, realizzate da questo stesso soggetto passivo, quando in tal modo si intenda contrastare l’evasione dell’IVA.

2)

Se le disposizioni indicate nella prima questione, in considerazione dei principi della neutralità fiscale e di proporzionalità, debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro è autorizzato a trattare la mancata registrazione contabile, da parte di un soggetto passivo, di documenti fiscalmente rilevanti relativi a forniture ricevute imponibili, nel modo descritto nel primo quesito, quando venga perseguito il medesimo obiettivo di contrastare l’evasione dell’IVA.

3)

Se il combinato disposto degli articoli 273, 73 e 80 della direttiva 2006/112/CE, tenuto conto dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri sono autorizzati, in base a disposizioni nazionali che non sono volte al recepimento della direttiva, a stabilire basi imponibili, per cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo, in deroga alla disciplina generale di cui all’articolo 73 della direttiva sull’IVA e alle eccezioni espressamente previste all’articolo 80 di detta direttiva, qualora in tal modo si intenda, da un lato, contrastare l’evasione dell’IVA e, dall’altro, fissare la base imponibile con la maggiore attendibilità possibile.


(1)  GU L 347, pag. 1.