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14.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 98/17


Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-616/15)

(2016/C 098/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung e B.-R.Killman, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che, limitando l’esonero delle prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, allorché tali associazioni chiedano ai propri membri soltanto l’esatto rimborso della loro quota delle spese comuni, ad associazioni i cui membri esercitino un numero ridotto di professioni, la Repubblica federale di Germania ha violato i propri obblighi di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA TVA (1);

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:

Secondo la ricorrente, la Repubblica federale di Germania limita a determinate categorie professionali l’esenzione dall’IVA a favore delle prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività. L’esenzione ai sensi della normativa tedesca in materia di IVA riguarda soltanto le associazioni i cui membri sono medici ovvero esercitano professioni paramediche, nonché agli ospedali o agli istituti di analoga natura.

Ciò sarebbe incompatibile con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Una simile limitazione dell’esenzione dall’IVA a determinate categorie professionali non troverebbe giustificazione né nel testo, né nell’obiettivo, né nei lavori preparatori dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE. L’esenzione dovrebbe essere invece concessa alle associazioni di qualunque categoria professionale, nella misura in cui queste esercitino attività esenti.

L’esenzione prevista dalla normativa tedesca in materia di IVA non potrebbe trovare giustificazione neppure nell’eventualità di una distorsione generale della concorrenza. Infatti, la presenza o l’assenza di distorsione della concorrenza potrebbe essere considerata, per quanto riguarda l’applicazione dell’esenzione, solo in base alle circostanze del caso di specie. La presenza di distorsioni della concorrenza non potrebbe essere valutata in via generale per le prestazioni di servizi offerte da professioni determinate e per i servizi di un’associazione ad esse direttamente collegate.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).