21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l’11 gennaio 2016 — Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della società Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics
(Causa C-14/16)
(2016/C 106/27)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della società Cairnbulg Nanteuil
Resistente: Ministre des finances et des comptes publics
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga, nel diritto interno, della facoltà offerta dal paragrafo 1 dell’articolo 11 della direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990, modificata, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (1), sia ammessa una verifica, alla luce del diritto primario dell’Unione europea, dei provvedimenti adottati per l’attuazione di tale facoltà. |
2) |
Se, in caso di risposta positiva alla prima questione, le disposizioni dell’articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale, ai fini della lotta contro la frode o l’evasione fiscale, subordini il beneficio del regime fiscale comune applicabile alle fusioni e alle operazioni assimilate a una procedura di previa autorizzazione per quanto riguarda i soli conferimenti effettuati a favore di persone giuridiche straniere, escludendo quelli effettuati a favore di persone giuridiche di diritto nazionale. |
(1) GU L 225, pag. 1.